Detrazione per riqualificazione energetica: soggetti ai quali può essere ceduta

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Dal 2017 è stata introdotta la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali.
Tale possibilità è stata poi ampliata, dalla Finanziaria 2018, agli stessi interventi effettuati sulle singole unità abitative.
La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata:
  • dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF, in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2 e all’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a) del TUIR (c.d. incapienti);
  • dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione e che sostengono le spese in questione (la disposizione riguarda anche i soggetti IRES: C.M. n. 11/E del 2018).

Si tenga presente che il soggetto incapiente può cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica al proprio genitore finanziatore (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 298 del 2019).

Soggetti a cui può essere ceduto il credito
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata come società ed enti), con la facoltà di una sola successiva cessione del credito (ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013).

Mentre la generalità dei contribuenti non può espressamente cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, il comma 2-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 nulla dispone con riguardo ai soggetti incapienti che intendono trasferire la detrazione. Infatti, saranno soltanto tali soggetti che potranno effettuare la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari (Provv. Agenzia Entrate n. 165110 del 2017).

Secondo quanto indicato nella C.M. n. 11/E del 2018 il credito non può essere ceduto alle pubbliche amministrazioni.
I maggiori dubbi che si hanno sulla cessione oggetto del presente contributo riguardano i soggetti terzi a favore dei quali è possibile cedere la detrazione spettante e nei confronti dei quali deve sussistere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti al riguardo con le C.M. n. 11/E e 17/E del 2018 che di seguito si riassumono:

  • nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un consorzio oppure a una rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al consorzio o alla rete (le detrazioni non possono essere cedute a istituti di credito, intermediari finanziari o società finanziarie che fanno parte del consorzio o della rete di imprese);
  • se il fornitore del servizio si avvale di un subappaltatore per eseguire l’opera, la detrazione può essere ceduta anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera (non è possibile cedere la detrazione, invece, ad una ditta individuale subappaltatrice il cui titolare sia lo stesso contribuente – risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 249 del 2019);
  • possono ricevere il bonus anche le imprese che, pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, rientrano nello stesso contratto di appalto stipulato per l’esecuzione degli interventi agevolabili da parte di altri soggetti;
  • gli “altri soggetti privati” cui viene ceduta la detrazione devono avere un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all’agevolazione (tale collegamento deve essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria che a quella successiva).

Riguardo al collegamento che i soggetti privati devono avere con l’intervento è stato precisato che:

  • non può ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario (neppure se la detrazione viene ceduta ad un parente in linea retta), nè nell’ipotesi di donazione dal padre al figlio della nuda proprietà dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di riqualificazione, non sussistendo il collegamento che consente di cedere la detrazione (risposta interpello Agenzia Entrate n. 56 del 2018);
  • non si ravvisa nel solo fatto che il contribuente, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni, sia socio e amministratore della società (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 247 del 2019);
  • si ravvisa tra la società che fornisce il personale somministrato alle imprese appaltatrici dei lavori (anche nel caso in cui la società di somministrazione partecipi a un’associazione temporanea di imprese o un raggruppamento temporaneo di imprese) (risposta interpello Agenzia Entrate n. 61 del 2018);
  • si ravvisa nella partecipazione alla medesima compagine societaria: il socio di una società di persone (anche società semplice) cui spetta pro-quota la detrazione per gli interventi volti alla riqualificazione energetica può cedere il credito corrispondente ad un altro socio della medesima società o agli altri soci nudi proprietari della quota della medesima società (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 303 del 2019);
  • i soci ai quali la società ha imputato per trasparenza la detrazione fiscale derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, inoltre, non possono cedere alla stessa società il credito corrispondente a detta detrazione (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 415 del 2019).

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