Detrazione IVA su beni importati senza proprietà

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È legittima la detrazione IVA su beni importati senza proprietà se il bene è impiegato nell’attività d’impresa.

Con la Risposta all’interpello n. 213 del 19 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che è possibile detrarre l’IVA assolta in dogana anche se il soggetto importatore non è proprietario dei beni, purché questi siano impiegati nel ciclo produttivo aziendale e l’onere IVA rimanga effettivamente a suo carico. Il diritto alla detrazione si fonda sul criterio dell’inerenza all’attività d’impresa e trova riscontro nella normativa nazionale (artt. 19 e 67 del D.P.R. n. 633/1972), nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza unionale.

Indice

1. L’importazione “senza proprietà” e il diritto alla detrazione
2. Le condizioni poste dall’Agenzia delle Entrate
3. Fondamenti normativi e giurisprudenziali
4. Rilevanza della documentazione contrattuale
5. Tabella di sintesi – IVA sulle importazioni senza proprietà

1. L’importazione “senza proprietà” e il diritto alla detrazione

Nel caso esaminato, una società italiana importa dalla Cina una materia prima appartenente a un committente giapponese, con cui produce un farmaco da destinare al mercato UE o extra-UE. Sebbene il bene non le appartenga giuridicamente, la società lo utilizza nel proprio ciclo produttivo e sostiene direttamente i costi doganali, compresa l’IVA.

L’interrogativo riguarda la possibilità di detrarre l’imposta doganale, pur in assenza del titolo di proprietà sul bene.

2. Le condizioni poste dall’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Amministrazione finanziaria è positiva, ma condizionata a due elementi chiave:

    1. utilizzo effettivo del bene nell’ambito dell’attività economica dell’importatore, che deve poterne disporre come un proprietario;
    2. sostenimento reale dell’IVA doganale da parte dell’importatore, senza trasferimento dell’onere ad altri soggetti, e con influenza del costo IVA sul prezzo finale del bene o servizio ceduto.

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3. Fondamenti normativi e giurisprudenziali

L’interpretazione fornita dall’Agenzia si basa su:

  • Art. 19 D.P.R. 633/1972: riconosce il diritto alla detrazione per l’IVA relativa a beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’attività;
  • Art. 67 D.P.R. 633/1972: disciplina il momento di insorgenza dell’obbligazione IVA all’importazione;
  • Art. 38 D.P.R. 43/1973 (TULD): considera soggetto obbligato chi presenta la dichiarazione doganale, anche se non proprietario del bene.

A livello unionale, si richiamano:

  • CGUE C-132/16 (Iberdrola) e C-621/19 (Weindel Logistik Service): sottolineano la necessità di un nesso diretto tra l’acquisto/importazione e le operazioni attive dell’impresa;
  • CGUE C-187/14 (DVS Road A/S): esclude la detrazione quando il bene importato non è funzionalmente collegato alle operazioni a valle.

4. Rilevanza della documentazione contrattuale

L’Agenzia precisa che la sola possibilità teorica di utilizzo del bene non è sufficiente: occorre documentare con precisione i rapporti tra le parti, l’effettiva destinazione del bene all’attività produttiva e la permanenza dell’onere IVA in capo all’importatore. Saranno quindi oggetto di verifica:

  • contratti con i fornitori e con i clienti;
  • modalità di pagamento dei dazi e dell’IVA;
  • registrazioni contabili e doganali;
  • impatto economico dei beni importati sul prezzo delle operazioni a valle.

5. Tabella di sintesi – IVA sulle importazioni senza proprietà

Tabella di sintesi – IVA sulle importazioni senza proprietà
Aspetto Posizione dell’Agenzia
Proprietà del bene Non necessaria per la detrazione.
Articoli IVA rilevanti Art. 19 e 67 D.P.R. 633/1972
Requisito principale Nesso diretto tra bene importato e operazioni a valle.
Soggetto passivo IVA doganale Chi effettua l’importazione ai sensi del TULD (anche se non proprietario).
Riferimenti giurisprudenziali UE CGUE C-132/16, C-621/19, C-187/14.
Riferimenti prassi nazionale Ris. 96/E/2007, 346/E/2008, Risp. 6/2019, 509/2021, 410/2022, 44/2023.
Necessità documentazione contrattuale Essenziale per dimostrare l’inerenza e il carico effettivo dell’IVA.

 

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