Determinazione base imponibile IVA e ricorso al valore normale
La regola generale in materia di IVA stabilisce che la base imponibile coincide con l’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti tra le parti in base alle condizioni contrattuali, comprensivi degli elementi che concorrono alla formazione del prezzo secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.P.R. 633/1972 (ad esempio, sovvenzioni direttamente connesse al prezzo).
Tuttavia, il legislatore individua numerose situazioni in cui il corrispettivo pattuito non è sufficiente a rappresentare correttamente la base imponibile. In tali casi, il riferimento è al valore normale dei beni o dei servizi, quale parametro correttivo volto a evitare pratiche elusive o manipolazioni contabili.
Indice
1. Valore normale: nozione
2. Ambiti di applicazione del valore normale
3. Rapporti intercompany e valore normale
4. Tabella riepilogativa
1. Valore normale: nozione
Ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 633/1972, il valore normale corrisponde al prezzo che il cessionario o committente dovrebbe corrispondere in condizioni di libera concorrenza, tra parti indipendenti, al medesimo stadio di commercializzazione e nello stesso tempo e luogo in cui l’operazione è effettuata.
Qualora non sia possibile reperire prezzi comparabili:
- per le cessioni di beni, il valore normale si identifica con il prezzo di acquisto di beni analoghi o, in mancanza, con il costo di produzione;
- per le prestazioni di servizi, il valore è determinato in base alle spese sostenute dal prestatore per l’esecuzione dell’attività.
Un caso peculiare riguarda la messa a disposizione dei dipendenti di veicoli aziendali, telefoni cellulari e relative spese di gestione. L’art. 13, co. 3, lett. d), D.P.R. 633/1972 prevede che il valore normale si applichi se il corrispettivo addebitato al lavoratore è inferiore a tale valore.
In attesa di un decreto ministeriale specifico, si applica il criterio previsto ai fini delle imposte dirette (art. 51, co. 4, lett. a), TUIR), come chiarito dall’art. 24, co. 6, L. 88/2009.
2. Ambiti di applicazione del valore normale
Il criterio del valore normale trova applicazione in più fattispecie disciplinate dal D.P.R. n. 633/1972 e da norme collegate. Tra le principali si segnalano:
- operazioni permutative e dazioni in pagamento (art. 11 D.P.R. 633/1972), dove beni e servizi scambiati costituiscono operazioni autonome;
- beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono (art. 15, co. 1, n. 2, D.P.R. 633/1972), che non concorrono alla base imponibile;
- passaggi interni tra attività separate (art. 36 D.P.R. 633/1972), in cui il valore normale diventa parametro di riferimento;
- cessioni di beni sensibili individuati dal D.M. 22 dicembre 2005 (tra cui autoveicoli, telefoni cellulari e computer), rilevanti ai fini del regime di solidarietà d’imposta ex art. 60-bis DPR 633/1972.
3. Rapporti intercompany e valore normale
Particolare rilievo assume l’applicazione del valore normale alle operazioni infragruppo. L’art. 13, co. 3, lett. a), b) e c), D.P.R. 633/1972 disciplina i casi in cui, per evitare distorsioni legate al pro-rata di detrazione, la base imponibile non è costituita dal corrispettivo pattuito, ma dal valore normale.
In particolare:
- per operazioni imponibili verso soggetti con detrazione limitata, se il corrispettivo è inferiore al valore normale;
- per operazioni esenti rese da soggetti con detrazione limitata, se il corrispettivo è inferiore al valore normale;
- per operazioni imponibili (o assimilate) rese da soggetti con detrazione limitata, se il corrispettivo è superiore al valore normale.
Sul punto, la Corte di Giustizia UE, causa C-808/23, ha chiarito che i servizi resi da una società madre alle controllate non costituiscono sempre un’unica prestazione imponibile, escludendo quindi che il valore normale possa essere determinato attraverso il metodo comparativo di cui all’art. 72, co. 1, della Direttiva 2006/112/CE.
4. Tabella riepilogativa
|
Ambito normativo |
Fattispecie | Descrizione |
|
Art. 14 D.P.R. 633/72 |
Nozione generale di valore normale |
Prezzo in libera concorrenza o, in mancanza, costo di produzione/spese sostenute. |
|
Art. 13, co. 3, lett. d), D.P.R. 633/72 |
Beni/servizi ai dipendenti (auto, cellulari) |
Valore normale se corrispettivo < valore normale; criterio TUIR ex art. 51. |
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Art. 11 D.P.R. 633/72 |
Permute e dazioni in pagamento |
Operazioni autonome, valore normale come riferimento. |
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Art. 15, co. 1, n. 2, D.P.R. 633/72 |
Sconti, premi, abbuoni |
Valore normale escluso dalla base imponibile. |
|
Art. 36 D.P.R. 633/72 |
Passaggi interni attività separate |
Valore normale tra le diverse attività. |
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Art. 60-bis D.P.R. 633/72 e D.M. 22.12.2005 |
Beni sensibili (auto, PC, cellulari) |
Valore normale > corrispettivo → solidarietà IVA cedente/cessionario. |
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Art. 13, co. 3, lett. a)-c), D.P.R. 633/72 |
Operazioni intercompany con pro-rata |
Valore normale come parametro correttivo. |
| Dir. 2006/112/CE, art. 72 |
Confronto con corrispettivi di mercato |
Interpretazione Corte UE (C-808/23). |
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