Delega unica agli intermediari: le nuove modifiche introdotte

La gestione dei rapporti tra contribuenti e professionisti che li assistono negli adempimenti fiscali è stata semplificata grazie all’introduzione della “Delega unica agli intermediari”.
La delega unica, prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, mira a consentire agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (soggetti di cui all’arti. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998) di accedere a uno o più servizi online resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, per conto dei soggetti che assistono, tramite conferimento di delega con modello unico.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 ha stabilito le modalità attuative. Successivamente, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 225394 del 20 maggio 2025 ha apportato modifiche alla disciplina originaria.
Indice
1. Contenuto della delega unica
2. Servizi oggetto della delega
3. Conferimento della delega
4. Obblighi dell’intermediario
5. Aggiornate le modalità di sottoscrizione
6. Proroga dei termini di efficacia
1. Contenuto della delega unica
Il provvedimento del 2 ottobre 2024 ha definito i contenuti minimi e le modalità di conferimento, revoca e rinnovo della delega unica.
Quanto al contenuto della delega, il provvedimento stabilisce che la stessa deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto delegante (contribuente, eventuale rappresentante legale quale tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore, o erede) e dell’intermediario delegato.
Deve inoltre specificare i servizi oggetto di delega o revoca e la data di conferimento della delega o revoca della stessa. Un fac-simile del modello è reso disponibile sui siti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
2. Servizi oggetto della delega
I contribuenti possono delegare uno o più servizi tra quelli elencati:
- Consultazione del Cassetto fiscale del soggetto delegante: permette all’intermediario di consultare le informazioni fiscali del delegante, tranne, a tutela della privacy, quelle afferenti alla destinazione del 2, 5 e 8 per mille IRPEF.
- Servizi di Fatturazione elettronica / Corrispettivi telematici: la delega include la possibilità di consultare e acquisire le fatture elettroniche, la consultazione dei dati IVA rilevanti, la registrazione dell’indirizzo telematico, la gestione della fatturazione elettronica e conservazione e l’accreditamento e censimento dei dispositivi (Registratori Telematici). Si tratta, in sostanza, dei servizi che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili per il tramite della piattaforma Fatture e Corrispettivi; per alcuni di questi servizi (fatturazione/conservazione e accreditamento/censimento), la delega può essere conferita anche a soggetti diversi dagli intermediari.
- Acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale: consente agli intermediari di acquisire i dati necessari per ISA e CPB. Sul punto si ricorda che ai fini della corretta elaborazione dell’esito dell’ISA, e dell’eventuale proposta di concordato preventivo biennale, è indispensabile introdurre nel motore di calcolo ISA / CPB il cd. “file dati ulteriori”, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del contribuente. La finalità di questa specifica delega è quindi quella di consentire il prelievo del file da parte dell’intermediario delegato, anche laddove quest’ultimo non sia delegato ad aver accesso al contenuto del cassetto fiscale del soggetto delegante.
- Servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione: permette all’intermediario di consultare la posizione debitoria del delegante, verificare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione, trasmettere istanze e richiedere informazioni specifiche. Si ricorda che l’accesso a entrate-Riscossione può risultare determinante anche sotto il profilo del CPB, poiché per poter accedere all’istituto i contribuenti non devono avere debiti – per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi – con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, di ammontare superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni. I debiti rilevanti sono quelli definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al raggiungimento del limite di 5.000 euro i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, finché perdura la sospensione o la validità della rateizzazione in corso.
3. Conferimento della delega
La delega può essere conferita a un massimo di due intermediari e ha una validità standard stabilita nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento; prima di tale termine è sempre possibile la revoca anticipata o la rinuncia.
Quanto alle modalità di comunicazione di attivazione della delega, i dati della stessa possono essere comunicati all’Agenzia delle entrate con diverse modalità:
- direttamente dal contribuente tramite una specifica funzionalità web presente nella sua area riservata. Le deleghe comunicate così sono immediatamente attive. Si precisa che la funzionalità non è, al momento della stesura del presente contributo, ancora stata implementata.
- dall’intermediario delegato mediante la trasmissione di un file XML sottoscritto elettronicamente dal contribuente. Le firme elettroniche accettate per il contribuente sono: firma digitale, FEA CIE (firma elettronica avanzata basata su Carta di Identità Elettronica), FEA realizzata con certificati digitali (anche non qualificati; in questo caso, il file deve essere sottoscritto anche con la firma digitale dell’intermediario che attesta il conferimento della delega e autentica la firma del delegante). Queste comunicazioni possono avvenire in modalità “puntuale” (tramite funzionalità web) o “massiva” (tramite invio di un unico file con più deleghe, utilizzando software come Desktop telematico o Entratel Multifile). Le deleghe comunicate tramite file XML diventano attive dopo la ricezione della ricevuta con esito positivo.
- dall’intermediario che offre un servizio web dedicato: ciò richiede una convenzione specifica con l’Agenzia delle entrate e l’utilizzo di un processo di FEA che coinvolge l’identificazione del delegante tramite SPID/CIE al momento della conferma. Le deleghe comunicate con questa modalità sono immediatamente attive.
OSSERVA – Secondo il provvedimento originario del 2 ottobre 2024, per i soggetti titolari di partita IVA o diversi dalle persone fisiche non titolari di partita IVA, la comunicazione tramite intermediario con file XML poteva essere sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante legale esclusivamente con firma digitale. Questo aspetto è stato successivamente modificato dal Provvedimento del 20 maggio 2025, come meglio esaminato nel seguito.
4. Obblighi dell’intermediario
Il provvedimento del 2 ottobre 2024 ha altresì definito gli obblighi in capo agli intermediari, tra cui l’accettazione delle condizioni di utilizzo dei servizi, gli obblighi di numerazione progressiva ed annotazione in un apposito registro cronologico delle deleghe ricevute e gli obblighi di conservazione delle stesse (e dei documenti allegati, se richiesti), per un periodo minimo di 10 anni.
Osserva – Per le deleghe attivate prima della data di effettiva disponibilità delle nuove funzionalità, era prevista una validità transitoria fino alla scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La comunicazione di una nuova delega per un intermediario già attivo avrebbe comportato la revoca contestuale della delega preesistente per quello specifico intermediario. Fermo restando quest’ultimo aspetto, il provvedimento del 20 maggio 2025 è intervenuto a modificare la scadenza ultima.
5. Aggiornate le modalità di sottoscrizione
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 225394/ del 20 maggio 2025 ha apportato due modifiche specifiche al precedente Provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024.
La prima modifica riguarda le modalità di sottoscrizione del file XML per i soggetti titolari di Partita IVA o diversi da persone fisiche: il punto 6.4 del provvedimento originario stabiliva che, qualora il contribuente fosse un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto diverso da persona fisica non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega potevano essere comunicati dall’intermediario delegato mediante la trasmissione di un file XML sottoscritto dal contribuente (o dal rappresentante legale) esclusivamente con la modalità di cui al punto 6.3, lettera a), numero 1, ovvero, la firma digitale.
NOVITÀ – Il punto 1.1 del provvedimento del 20 maggio 2025 è intervenuto in modifica, consentendo, per i soggetti titolari di partita IVA o diversi da persone fisica, che la sottoscrizione del file XML trasmesso dall’intermediario possa avvenire sia con la firma digitale che con la FEA CIE (Firma Elettronica Avanzata basata su Carta di Identità Elettronica).
6. Proroga dei termini di efficacia
È stato inoltre prorogato il termine massimo di efficacia per le deleghe attivate prima della data di disponibilità delle nuove funzionalità.
Il provvedimento originario stabiliva che le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità rimanessero efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
NOVITÀ – Il nuovo provvedimento porta tale termine alla nuova scadenza del 28 febbraio 2027. Ciò comporta un’estensione del termine massimo di validità per le deleghe preesistenti, motivata dalla necessità di evitare che le deleghe attivate in prossimità del rilascio delle nuove funzionalità perdano validità prematuramente.
In tutto ciò, è bene ricordare nuovamente che i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non risultano, ad oggi, implementati quanto alla possibilità per il contribuente di conferire direttamente delega unica all’intermediario mediante le funzionalità web.