Controlli fiscali su influencer e creatori digitali
L’azione di contrasto dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di influencer, blogger e youtuber ha ormai assunto contorni ben definiti. Recenti pronunce delle Corti di Giustizia Tributarie confermano un orientamento rigoroso che lascia ridotti spazi difensivi ai soggetti che monetizzano la propria presenza on‑line senza un adeguato presidio fiscale.
Il modello accertativo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate si fonda su un approccio integrato: analisi dell’attività svolta sui social network, riscontri sui flussi finanziari e verifica della coerenza tra visibilità digitale e posizionamento fiscale del soggetto. In presenza di significative incongruenze, l’accertamento diviene estremamente penetrante.
Le pronunce esaminate – CGT di primo grado Roma n. 1738/2025 e n. 7585/2025, nonché CGT di secondo grado Lazio n. 4562/2024 – delineano un quadro ormai consolidato quanto alla qualificazione reddituale dell’attività di content creation e all’utilizzo delle indagini bancarie quale strumento privilegiato di ricostruzione del reddito.
Indice
1. I fondamenti dell’accertamento: indagini finanziarie e continuità dell’attività
2. L’abitualità dell’attività digitale come indice di lavoro autonomo
3. Le difese dei contribuenti: liberalità, occasionalità e costi
4. Il nodo dei costi e l’intervento della Corte costituzionale
5. IVA e presunzione di imponibilità
6. Tabella riepilogativa
7. Considerazioni conclusive
1. I fondamenti dell’accertamento: indagini finanziarie e continuità dell’attività
In tutte le controversie analizzate, l’Agenzia delle Entrate ha imperniato l’azione accertativa su due presupposti centrali:
- le indagini finanziarie ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973;
- l’esercizio abituale e organizzato dell’attività di influencer o creator digitale.
La sentenza CGT Lazio n. 4562/2024 fornisce una ricostruzione particolarmente chiara del meccanismo. L’Ufficio, partendo dai versamenti rinvenuti sui conti correnti della contribuente, ha applicato la presunzione legale relativa secondo cui tali movimentazioni costituiscono compensi non dichiarati, salvo prova contraria del contribuente.
Nel caso di specie, il quadro era ulteriormente aggravato dall’assenza totale di una posizione IVA, dall’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e dalla mancanza di scritture contabili, a fronte di una notorietà on‑line elevatissima (oltre due milioni di follower) e di una sistematica attività di promozione di marchi commerciali.
2. L’abitualità dell’attività digitale come indice di lavoro autonomo
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza n. 4562/2024 riguarda la qualificazione dell’attività svolta. La Corte ha attribuito decisiva rilevanza a una serie di elementi oggettivi, tra cui:
- presenza costante sui social media;
- pubblicazione continuativa di contenuti promozionali;
- sfruttamento economico dell’immagine personale;
- disponibilità permanente dei contenuti on‑line;
- assenza di occasionalità nella produzione dei video e dei post.
A rafforzare la tesi dell’Amministrazione interviene il richiamo alla classificazione ISTAT delle “nuove professioni” (CP 2021), che include espressamente figure come youtuber, influencer e blogger. Secondo la Corte, tale codificazione conferma che la creazione sistematica di contenuti digitali destinati alla monetizzazione integra pienamente un’attività di lavoro autonomo professionale, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e assoggettamento a IRPEF e IVA.

3. Le difese dei contribuenti: liberalità, occasionalità e costi
Le strategie difensive adottate nelle controversie oggetto di esame presentano tratti ricorrenti.
In primo luogo, i contribuenti hanno sostenuto che i versamenti bancari non fossero compensi, bensì liberalità ricevute da terzi, spesso ricondotte a rapporti personali o sentimentali. La CGT del Lazio ha però escluso che tali affermazioni, prive di un preciso schema giuridico e di riscontri documentali con data certa, possano superare la presunzione di imponibilità derivante dalle indagini finanziarie.
Ugualmente respinta è stata la tesi della non abitualità dell’attività, fondata sull’assenza di un committente stabile o sul carattere “amatoriale” della presenza sui social. Secondo la Corte, la continuità della produzione di contenuti e la loro funzionalizzazione allo sfruttamento commerciale dell’immagine personale escludono in radice la natura occasionale.
Altri profili difensivi hanno riguardato:
- la deducibilità dei costi di produzione del reddito;
- l’inclusione indebita di prelievi bancari tra i ricavi;
- la duplicazione di somme già dichiarate.
4. Il nodo dei costi e l’intervento della Corte costituzionale
L’unico fronte sul quale la giurisprudenza ha riconosciuto margini alle difese riguarda la deduzione dei costi.
La CGT Lazio n. 4562/2024 ha confermato il riconoscimento di una deduzione forfetaria del 30% dei ricavi accertati, nonostante l’accertamento fosse fondato su indagini bancarie e qualificabile come analitico‑presuntivo.
La decisione si fonda su un principio ormai consolidato, ribadito dalla Corte Costituzionale n. 10 del 31 gennaio 2023, secondo cui negare la deduzione dei costi in tali ipotesi determinerebbe una tassazione irragionevole e sproporzionata, oltre a un’irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti.
La Corte di secondo grado ha chiarito che, anche in presenza di presunzioni legali sui ricavi, il contribuente ha diritto a vedersi riconosciuta un’incidenza percentuale dei costi, in mancanza di una quantificazione analitica.
5. IVA e presunzione di imponibilità
Infine, la sentenza affronta il tema dell’IVA. La tesi della contribuente secondo cui i ricavi accertati sarebbero stati “IVA compresa” è stata rigettata.
In applicazione dell’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, la Corte ha ribadito che grava sul contribuente l’onere di dimostrare la non imponibilità delle operazioni desunte dalle movimentazioni bancarie, onere non assolto nel caso di specie.
6. Tabella riepilogativa
| Profilo analizzato | Orientamento della giurisprudenza | Riferimenti |
|---|---|---|
| Indagini bancarie | I versamenti non giustificati sono presunti compensi imponibili. | Art. 32 D.P.R. 600/1973 |
| Qualificazione del reddito | Attività di influencer = lavoro autonomo professionale. | CGT Lazio n. 4562/2024 |
| Abitualità | Continuità e monetizzazione escludono l’occasionalità. | CGT Roma nn. 1738/2025 – 7585/2025 |
| Liberalità | Non rilevanti se prive di prova documentale certa. | CGT Lazio n. 4562/2024 |
| Deduzione dei costi | Ammessa in misura forfetaria (30%). | Corte cost. n. 10/2023 |
| IVA | Presunzione di imponibilità, onere probatorio sul contribuente. | Art. 51 D.P.R. 633/1972 |
7. Considerazioni conclusive
Le decisioni qui esaminate dimostrano come l’attività di influencer marketing, quando svolta con continuità e finalità economiche, non possa più essere relegata in una zona grigia. L’Agenzia delle Entrate dispone oggi di strumenti efficaci per ricostruire i redditi sommersi attraverso l’incrocio tra dati social e flussi finanziari.
In tale contesto, l’unico spazio difensivo residuo riguarda la quantificazione del reddito, non la sua esistenza, attraverso il riconoscimento forfetario dei costi. Chi opera stabilmente sui social è dunque chiamato a strutturare correttamente la propria posizione fiscale, prima che lo faccia d’ufficio l’Amministrazione finanziaria.
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