Concordato preventivo: limiti alla compensazione del credito IVA

Nell’ambito della procedura di concordato preventivo (art. 160, legge fallimentare), l’Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione al credito IVA, vantato dal debitore concordatario o dal suo avente causa, soltanto i crediti erariali che siano sorti successivamente all’apertura della procedura.
Indice
1. La pronuncia della Cassazione
2. La ratio del principio: rapporti tra crediti e soggetti
3. La compensazione: limiti e deroghe
4. La tutela dell’Erario e la neutralità IVA
5. Conclusioni
1. La pronuncia della Cassazione
Con l’ordinanza n. 13881 del 25 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: nell’ambito del concordato preventivo, l’Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione al credito IVA, vantato dal debitore concordatario o dal suo avente causa, soltanto quei crediti erariali che siano sorti successivamente all’apertura della procedura.
Tale interpretazione si fonda sul combinato disposto degli artt. 56 e 169 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), richiamati anche per i crediti tributari (Cass. 2 luglio 2020, n. 13467; Cass. n. 16779/2021).
Questa regola si basa sul principio per cui, anche se il credito del contribuente e il controcredito dell’Amministrazione diventano liquidi ed esigibili successivamente, il momento genetico (ossia quello in cui il credito sorge) è dirimente per stabilire l’ammissibilità della compensazione (Cass. 29 maggio 2019, n. 14620).
2. La ratio del principio: rapporti tra crediti e soggetti
La distinzione cruciale è la seguente:
- i crediti sorti prima dell’apertura della procedura si riferiscono al debitore insolvente e possono quindi essere oggetto di compensazione con i suoi debiti;
- i crediti sorti dopo l’apertura appartengono invece alla massa e la compensazione è ammessa solo tra crediti e debiti della medesima massa (Cass. 20 marzo 2014, n. 6478).
Nel fallimento, il credito pre-procedurale è formalmente del fallito, mentre quello post-procedurale è della massa e gestito dal curatore (Cass. 1° luglio 2003, n. 10349).
Nel concordato preventivo, questo principio si estende grazie al rinvio operato dall’art. 169 del R.D. 267/42 all’art. 56, sancendo la regola della c.d. “data cut-off” al momento dell’apertura della procedura (Cass. 25 settembre 2017, n. 22277; Cass. 13 luglio 2018, n. 18729).
Riassumendo
Aspetto | Dettaglio |
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Riferimenti normativi | Artt. 56 e 169 R.D. n. 267/42; art. 1243 c.c.; Cass. n. 13881/2025; Cass. n. 13467/2020; Cass. n. 16779/2021. |
Condizioni per la compensazione | Entrambi i crediti (IVA e controcredito) devono sorgere prima della procedura, o entrambi dopo. |
Data cut-off | Data di apertura del concordato preventivo (art. 169 R.D. n. 267/42). |
Natura del credito pre-procedurale |
Appartiene al debitore concordatario (Cass. 1° luglio 2003, n. 10349). |
Natura del credito post-procedurale |
Appartiene alla massa e gestito dal curatore/concordatario (Cass. 20 marzo 2014, n. 6478). |
Applicazione del principio | Anche per crediti IVA erariali, come per il fallimento (Cass. 25 settembre 2017, n. 22277) |
3. La compensazione: limiti e deroghe
Secondo la Corte (Cass. 25 novembre 2015, n. 24046), nel concordato preventivo la compensazione deroga alla regola generale del concorso, consentendo l’opposizione del controcredito da parte dell’Erario anche se i presupposti di liquidità e esigibilità (art. 1243 c.c.) si realizzano successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, purché il fatto genetico del credito sia anteriore.
Riassumendo
Scenario | Ammissibilità della compensazione |
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Crediti sorti entrambi prima della procedura | Ammissibile |
Crediti sorti entrambi dopo l’apertura | Ammissibile |
Credito IVA pre-procedurale e controcredito post-procedurale | Non ammesso (mancanza di reciprocità) |
Controcredito liquido/esigibile dopo, ma sorto prima | Ammissibile |
4. La tutela dell’Erario e la neutralità IVA
L’Amministrazione finanziaria può dunque legittimamente opporre in compensazione i crediti erariali sorti dopo l’apertura solo a crediti dell’imprenditore sorto anch’esso in tale periodo, mentre non può far valere crediti erariali pre-procedurali contro un credito IVA generato durante la procedura.
La neutralità dell’IVA non viene compromessa da questa regola, poiché ciò che conta non è la data di esigibilità del credito, ma il momento in cui è sorto il rapporto giuridico (Cass. 29 settembre 2016, n. 19335).
5. Conclusioni
La giurisprudenza della Suprema Corte conferma quindi la rigidità della regola della compensazione nel concordato preventivo, limitando l’opposizione dei controcrediti erariali a quelli omogenei per natura e per data di insorgenza rispetto al credito del contribuente. Ne deriva che:
- il momento di formazione del credito è essenziale per determinare la possibilità di compensazione;
- la compensazione tra crediti di diversa natura (pre e post procedura) non è ammessa, neppure se opposta in via riconvenzionale dall’Erario;
- tale principio tutela l’equità e l’ordine del concorso tra creditori e garantisce la coerenza del sistema IVA.