Comunicazione Titolare effettivo: cessa la sospensione dell’adempimento

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Dopo la pronuncia del Tar del Lazio, che ha respinto i ricorsi per l’annullamento dei decreti in materia di comunicazione, accesso e consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, il MIMIT con un comunicato dell’11 aprile 2024 ha confermato la piena operatività di quanto stabilito con scadenza per l’invio dei dati relativi al giorno 11 aprile 2024 compreso.

Al contempo, in considerazione del ristretto lasso temporale a disposizione, il Ministero ha demandato al “prudente apprezzamento” delle Camere di commercio le iniziative utili ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione.

Indice

1. Decorrenza dei termini dopo la sentenza del Tar Lazio
2. Chi è soggetto all’obbligo
3. Le sezioni del registro dei titolari effettivi
4. La prima comunicazione al Registro dei titolari effettivi
5. La comunicazione delle variazioni
6. La conferma annuale dei dati
7. Le sanzioni

1. Decorrenza dei termini dopo la sentenza del Tar Lazio

Il 9 aprile 2024 il Tar Lazio, Sezione Quarta, con sei sentenze sostanzialmente identiche (nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845), ha respinto i ricorsi presentati dalle associazioni di fiduciarie per richiedere l’annullamento dei decreti relativi al titolare effettivo, Decreto MEF n. 55 dell’11 marzo 2022, Decreto direttoriale 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023), nonché il “Manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese”.

In virtù delle suddette sentenze è ripresa la decorrenza dei termini per effettuare le comunicazioni al Registro dei titolari effettivi, con il conseguente slittamento della scadenza ultima per adempiere al primo popolamento del Registro al giorno 11 aprile 2024.

2. Chi è soggetto all’obbligo

La comunicazione al Registro dei titolari effettivi deve essere effettuata:

  • dalle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società a responsabilità̀ limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili che sono costituite in una delle dette tipologie di società);
  • dalle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al D.P.R. n. 361/2000 (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità̀ giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, persone giuridiche private iscritte nei registri regionali delle persone giuridiche private, qualora le stesse abbiano un ambito di operatività̀ limitato al territorio di una Regione e operino nelle materie di competenza regionale);
  • dai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e dagli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.

Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali

Il trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee). Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell’interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito.

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, residenti o meno in Italia, sono rappresentati dai:

  • trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Ai fini della tassazione, vengono individuate due principali tipologie di trust:

  1. trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);
  2. trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).

Istituti giuridici affini ai trust

Gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia sono definiti come “gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l’art. 22, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 231/2007”.

3. Le sezioni del registro dei titolari effettivi

Il registro dei titolari effettivi prevede due sezioni.

La prima è la sezione autonoma nella quale devono effettuare la comunicazione della titolarità effettiva le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private.

La seconda è la sezione speciale destinata all’iscrizione dei titolari effettivi dei trust e degli istituti giuridici affini.

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4. La prima comunicazione al Registro dei titolari effettivi

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, la prima comunicazione di popolamento del Registro dei titolari effettivi doveva essere effettuata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto direttoriale 29 settembre 2023 del MIMIT, e quindi il termine per l’adempimento scadeva il giorno 11 dicembre 2023 (termine prorogato in quanto i 60 giorni scadevano il giorno festivo 8 dicembre).

Osserva – A seguito dell’Ordinanza del T.A.R. Lazio n. 8083 del 6 dicembre 2023 veniva sospesa l’iscrizione al Registro dei titolari effettivi, a decorrere dal 9 dicembre 2023 e sino all’udienza per la trattazione del merito fissata per il 27 marzo 2024. All’udienza pubblica i ricorsi presentati dalle associazioni di fiduciarie sono stati respinti e le sentenze sono state pubblicate il 9 aprile 2024.

Da tale ultima data sono ripresi a decorrere i termini per effettuare gli adempimenti previsti dal Registro dei titolari effettivi e la scadenza ultima per adempiere al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi è quindi slittata al giorno 11 aprile 2024.

Soggetti obbligati alla comunicazione di nuova costituzione

Diversi i termini stabiliti per i soggetti obbligati alla comunicazione dei titolari effettivi che si sono costituiti dal 10 ottobre 2023 in poi, per i quali sono previste le seguenti scadenze:

  • per le S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese;
  • per le persone giuridiche private la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
  • per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) la comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla costituzione.

Osserva – Quindi, un’attenzione particolare deve essere posta nei confronti delle costituzioni effettuate dal 10 ottobre 2023 in poi, poiché si dovranno calcolare i 30 giorni, a seconda dei soggetti obbligati, tenendo conto del periodo di sospensione.

Esempio – La Beta Spa, costituita in data 30 novembre 2023, è stata iscritta al Registro delle Imprese in data 11 dicembre 2023. L’iscrizione al Registro dei titolari effettivi doveva essere effettuata nei trenta giorni successivi e quindi entro il giorno 10 gennaio 2024. In virtù della sospensione, dovrà essere effettuato entro il 9 maggio 2024 in quanto alla data d’iscrizione al Registro delle Imprese era già in vigore la sospensione del TAR e i 30 giorni per l’adempimento decorrono direttamente dal 9 aprile 2024.

5. La comunicazione delle variazioni

I soggetti obbligati devono comunicare le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Nel caso di persone giuridiche private e di trust e istituti giuridici affini in caso di variazione della titolarità effettiva, la scadenza entro cui inviare la comunicazione aggiornata è 30 giorni dall’atto o dall’evento che ha provocato il cambiamento.

6. La conferma annuale dei dati

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano o meno variazioni della titolarità effettiva i soggetti obbligati devono comunicare, con cadenza annuale, la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi:

  • dalla data della prima comunicazione se non sono intervenute variazioni;
  • dalla data dell’ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;
  • dalla data dell’ultima conferma.

Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

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7. Le sanzioni

Con un comunicato dell’11 aprile 2024 il MIMIT ha confermato che la scadenza per l’invio dei dati sulla titolarità effettiva resta fissata al giorno 11 aprile 2024.

Al contempo il Ministero, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, “demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento”.

In attesa di ulteriori precisazioni in merito, si ricorda che per le tardive comunicazioni la Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione ai sensi dell’art. 2630 del Codice civile che così stabilisce: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.

Possono pertanto verificarsi le seguenti fattispecie:

  1. il soggetto obbligato effettua spontaneamente l’adempimento entro i 30 giorni successivi alla scadenza. La sanzione applicata sarà di euro 34,33;
  2. la Camera di commercio contesta il mancato adempimento e applica quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 689/1981, con la sanzione che va da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 1.032,00:
  • se il pagamento viene effettuato nei 30 giorni dalla notifica della contestazione si irroga la sanzione pari ad euro 68,66;
  • se il pagamento viene effettuato oltre i trenta giorni successivi alla scadenza, ed entro 60 giorni dalla data della scadenza è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (1/3 di euro 1.032 = euro 344) o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (doppio del minimo 103 x 2 = euro 206); in tale fattispecie si applica la sanzione di euro 206,00, oltre le spese del procedimento.

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