Cessioni intracomunitarie: nuovi documenti di prova dal 1° gennaio 2020

post-image
Condividi

Il nuovo art. 45-bis, inserito nel Regolamento 282/2011 dal Regolamento 2018/1912, stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2020, che ai fini del riconoscimento della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del DL n. 331/1993), si presume, salvo il diritto dell’Amministrazione Finanziaria di confutare tale presunzione, che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato UE a un altro in presenza di una delle seguenti situazioni:

  • il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori elencati nel par. 3, lett. a) (documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere) rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, oppure è in possesso di uno qualsiasi dei suddetti elementi di prova di cui al paragrafo 3, lett. a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lett. b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente (si tratta dei documenti seguenti: una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto dei beni; documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro);
    Attenzione:
    – ad oggi non è chiaro come si possa essere in possesso di “almeno due” dei documenti individuati dalla lett. a) del par. 3 in considerazione del fatto che attengono tipologie di trasporti diversi (ad es. CMR per il trasporto via “ruote”). Infatti, come si potrà avere due copie di CMR? Al riguardo l’Amministrazione Finanziaria dovrà chiarire se il cedente dovrà essere in possesso ad esempio di due CMR, per meglio dire la propria copia e una copia della CMR del vettore ovvero cessionario;
    – ad oggi non è chiaro di chi debba essere la firma sulla CMR (visto che il Regolamento tra i documenti riporta “lettera CMR riportante la firma” e non le firme). Considerato che la provenienza del documento deve essere di una parte diversa ed indipendente sia da chi riceve che da chi cede la merce sembra ragionevole ritenere che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce. Conseguentemente, risulta impossibile avere tale elemento di prova quando il trasporto sia curato con mezzi propri del cedente ovvero del cessionario. Sul punto si auspicano dei chiarimenti sempre da parte dell’Amministrazione finanziaria.
  • il venditore è in possesso di:
    una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente. La dichiarazione di ricezione da parte dell’acquirente (ovvero cessionario) non è elemento sufficiente, infatti, anche nel caso in cui il trasporto sia curato dal cessionario (così come accade per il trasporto curato dal cedente) sono necessari anche: due elementi relativi al trasporto (documenti di cui al par. 3 lett. a) oppure un elemento relativo al trasporto (di cui al par. 3 lett. a) ed uno alternativo di cui al par. 3 lett. b);
    – almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lett. a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lett. a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lett. b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

L’acquirente deve fornire al venditore la suddetta dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione (ciò in considerazione del fatto che la fattura per la cessione intracomunitaria può essere emessa entro il 15 del mese successivo. In tal modo, il cedente ha la possibilità di emettere la fattura con IVA qualora non abbia la certezza che la merce sia arrivata a destino).

Riassumendo…

Trasporto effettuato da Prove per le cessioni intracomunitarie a seguito del Regolamento – con effetto 1° gennaio 2020
Cedente (venditore)
  • Due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett. A) e uno di cui alla lett. B).
Cessionario (acquirente)
  • Dichiarazione scritta del cessionario che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso cessionario e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni (*)
  • due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett. A) ed uno di cui alla lett. B).
Elementi di prova di cui alla lett. A) Elementi di prova di cui alla lett. B)
Documenti relativi al trasporto dei beni, ad esempio un documento o:

  • una lettera CMR riportante la firma;
  • una polizza di carico;
  • una fattura di trasporto aereo;
  • una fattura emessa dallo spedizioniere.
  • Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni.
  • Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.
  • Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

(*) La dichiarazione scritta, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, indica la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Articoli correlati


TAG