BREXIT ed IVIE: modifiche sulla base imponibile

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La Brexit, come sappiamo, ha comportato dei cambiamenti importanti dal punto di vista fiscale. Uno di questi effetti è rappresentato dalle modifiche sulla base imponibile ai fini IVIE degli immobili detenuti nel Regno Unito. Scopriamo insieme le novità e le conseguenze ai fini del calcolo dell’imposta.

Indice

1. IVIE: l’imposta sul valore degli immobili esteri
2. Gli effetti della Brexit sulla base imponibile

1. IVIE: l’imposta sul valore degli immobili esteri

Come noto, l’IVIE è un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati (art. 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011).

L’imposta deve essere liquidata all’interno del quadro RW relativo al monitoraggio fiscale insieme all’IVAFE.

In origine, l’imposta era dovuta dalle sole persone fisiche residenti.

A partire dal 1º gennaio 2020, invece, essa risulta dovuta anche:

  • dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
  • dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

2. Gli effetti della Brexit sul calcolo della base imponibile

Come previsto dall’art. 19, comma 15 del D.L. n. 201/2011, il valore su cui applicare lo 0,76% è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Il cambiamento con la Brexit riguarda l’impossibilità di applicare il periodo successivo di tale comma, che prevede che, per gli immobili ubicati in Paesi appartenenti all’UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

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Quindi, a seguito della Brexit, non sarà possibile utilizzare il criterio catastale e, di conseguenza, non potrà più essere utilizzato il valore determinato ai fini del calcolo della Council Tax.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva confermato (R.M. n. 75/E del 2013) la tesi di utilizzare come base imponibile della Council tax la media del range di riferimento. Infatti, la Council tax non determina una puntuale base imponibile, ma una banda compresa tra due valori.

L’utilizzo di tale criterio, quindi, terminerà con il quadro RW 2021 per l’anno 2020. A partire dal quadro RW 2022 (anno 2021) – così come confermato a Telefisco 2021 – la base imponibile risulta costituita dal costo d’acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno.

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