Bollo virtuale sulla fattura cartacea

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9Qualora il contribuente forfettario emetta una fattura in modalità analogica può continuare ad assolvere l’imposta di bollo, oltre che con il contrassegno telematico da 2 euro acquistabile presso le ricevitorie autorizzate, anche in modo virtuale secondo quanto dispone l’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972.

Quindi, nulla è cambiato per tali soggetti rispetto a quanto era in vigore prima dell’avvento della fattura elettronica. È possibile dunque per tali soggetti chiedere la preventiva autorizzazione all’Agenzia delle Entrate in cui indicare il numero stimato degli atti e/o documenti emessi / ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione al bollo virtuale.

Tale precisazione ha trovato conferma nella C.M. n. 14/E del 2019. Infatti, chi agiva nel regime forfettario poteva nutrire ancora qualche dubbio sulla validità di tale procedura.

Si ricorda infatti che la fattura elettronica per il regime forfettario è facoltativa salvo che si tratti di operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione. Quindi, tali soggetti nell’effettuare un’operazione attiva di vendita di beni o prestazione di servizi hanno due opzioni, ovvero emettere la fattura elettronica oppure la fattura cartacea.

Qualora emettano la fattura elettronica e l’importo da fatturare sia superiore a 77,47 euro, il bollo da 2 euro dovrà essere pagato con le modalità di cui all’art. 6, c. 2, del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal DM 28 dicembre 2018. Quindi, dovrà essere pagato trimestralmente entro il 20 del mese successivo al trimestre tramite Modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Nel caso appena citato la fattura elettronica dovrà riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.

Se il soggetto decide invece di emettere fattura cartacea, fermo restando che il bollo trova applicazione sempre e solo se l’importo è superiore a 77,47 euro, l’onere potrà essere assolto, come sopra detto, o con il contrassegno telematico oppure virtualmente.

Nell’ultimo caso, ottenuta l’autorizzazione, la stessa Amministrazione Finanziaria liquida provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato dal contribuente, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino alla fine dell’anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, andrà poi presentata la dichiarazione annuale a consuntivo riportandovi il numero e la tipologia degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e altri elementi utili.

L’imposta definitiva a credito o debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.
Si ricorda che sulla fattura cartacea deve essere riportato tra l’altro la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642/72” oltre agli estremi della relativa autorizzazione.

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