Aste telematiche: profili civilistici e fiscali

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Negli ultimi anni, nel mondo del web, sono sorte diverse aste telematiche (ovvero on-line), fra tutte si pensi ad esempio al sito eBay.

ATTENZIONE: con il termine “asta telematica” si intende il complesso di attività volte alla vendita all’incanto di beni per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza ovvero telematiche.

Ciò premesso si segnala che all’interno del nostro ordinamento nazionale non vi è una specifica regolamentazione per le aste telematiche, conseguentemente dovrebbero essere prese a riferimento, dal punto di vista normativo/civilistico, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 70/2003.

Sul tema si deve, comunque, evidenziare che l’art. 18, c. 5, del D.Lgs. n. 114/1998 stabilisce che “le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate”.

Inoltre, la Corte di Cassazione (Sent. n. 19668 del 10 ottobre 2005) ha precisato che il divieto di effettuare operazioni di vendita all’asta per mezzo della televisione o di altri mezzi di telecomunicazione è esteso anche alle aste effettuate per mezzo di Internet, intesto quale altro mezzo di comunicazione.

Sulla base di quanto sopra sembrerebbe che le aste telematiche, in Italia, siano da considerare vietate.

ATTENZIONE: la verità è un’altra. Infatti, l’asta telematica deve essere considerata vietata qualora venga gestita ed organizzata da un soggetto professionista che si relazioni direttamente con il potenziale acquirente. Diversamente, le aste telematiche ad oggi presenti sul web si caratterizzano per la predisposizione di una piattaforma tecnologica che viene semplicemente concessa in uso agli utenti, i quali, regolano in proprio i rapporti di compravendita con altri utenti (al riguardo si veda la Circolare n. 3547/C del 17 giugno 2002 del Ministero delle Attività produttive). Quindi, in tale ipotesi le aste telematiche risultano del tutto legittime.

Ancorché ad oggi non vi sia una conferma ufficiale sembra ragionevole ritenere che le aste telematiche (per meglio dire piattaforme tecnologiche concesse in uso agli utenti) vadano assoggettate alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 70/2003; inoltre, dovrebbero tornare applicabili anche le disposizioni sul diritto di recesso qualora l’acquirente sia un consumatore (come definito dal Codice del consumo D.Lgs. n. 206/2005), in considerazione del fatto che il 24° considerando della Direttiva n. 2011/83/UE prevede che “l’uso, ai fini d’asta, di piattaforme online messe a disposizione di consumatori e professionisti non dovrebbe essere considerato un’asta pubblicata ai sensi della presente direttiva”.

Quanto sopra deriva dal fatto che le aste telematiche sono accomunate ai contratti a distanza dall’impossibilità per l’acquirente di visionare, dal vivo, il bene oggetto del contratto.

ATTENZIONE: gli scambi che avvengono sulle aste telematiche seguono, ai fini IVA, la disciplina riservata al commercio elettronico diretto ovvero indiretto a seconda della tipologia di beni scambiati (siano essi beni immateriali ovvero materiali). Si tenga presente che se gli scambi sull’asta telematica avvengono tra soggetti privati (consumer to consumer – C2C) vi saranno semplicemente degli scambi tra privati non rilevanti ai fini fiscali.

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