Antiriciclaggio: nuove Regole tecniche per i commercialisti, tra opportunità di compliance e criticità operative

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A partire dal 16 gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove Regole tecniche antiriciclaggio adottate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Il lavoro della Commissione “Procedure e adempimenti a supporto dei commercialisti”, aggiorna le tre aree chiave delle Regole Tecniche: l’autovalutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati, documenti e informazioni.

Indice

1. Autovalutazione del rischio: dalla forma alla sostanza
2. Adeguata verifica della clientela: tabelle di rischio e nuove esclusioni
3. Conservazione documentale: verso una razionalizzazione operativa

1. Autovalutazione del rischio: dalla forma alla sostanza

In base agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 i professionisti sono tenuti a valutare personalmente il rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, connesso all’attività svolta, adottando conseguentemente presidi e procedure adeguati alla propria dimensione e complessità operativa. L’autovalutazione non è un adempimento formale, bensì un processo di analisi sostanziale che parte dalla comprensione dei rischi “inerenti” all’attività e termina con la definizione del rischio residuo, cioè quello che permane dopo l’adozione delle misure di mitigazione.

La valutazione si basa su due pilastri: da un lato il rischio inerente, calcolato in base a quattro fattori (tipologia di clientela, area geografica, canali distributivi e servizi offerti); dall’altro la vulnerabilità dello studio, legata a elementi organizzativi quali la formazione del personale, la gestione dell’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati, documenti e informazioni e l’organizzazione sia delle segnalazioni di operazioni sospette che delle comunicazioni delle violazioni alle norme sull’uso del contante.

La principale novità delle Regole tecniche riguarda l’eliminazione dell’obbligo triennale di aggiornamento dall’adempimento, sostituito dall’obbligo di monitoraggio dinamico del rischio.

Inoltre, sono state introdotte anche nuove soglie dimensionali per l’istituzione della funzione antiriciclaggio:

  • nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo;
  • nel caso di studi individuali (per 2 o più professionisti nello stesso studio in una sede o più) è stata eliminata la soglia numerica per l’introduzione della funzione antiriciclaggio e per la nomina del responsabile antiriciclaggio;
  • nel caso di associazioni professionali, ovvero società tra professionisti, occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile, a meno che nell’ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti;
  • nel caso di associazioni professionali, ovvero società tra professionisti con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori (una sede o più), occorre introdurre, oltre la funzione antiriciclaggio, anche una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo.

Osserva– Questa soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.

Si tratta di un significativo rafforzamento organizzativo che può rappresentare un onere gestionale rilevante per le strutture medio-grandi.

2. Adeguata verifica della clientela: tabelle di rischio e nuove esclusioni

L’aggiornamento delle regole tecniche ha previsto:

  • l’aggiunta di precisazioni e di ulteriori prestazioni all’interno della Tabella 1, all’interno della quale sono elencate le prestazioni a rischio inerente non significativo;
  • una riduzione delle prestazioni della Tabella 2, all’interno della quale sono elencate le prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.

Le novità principali della tabella 1 sono le seguenti:

Consulente tecnico di parte

Si tratta di incarichi per redazioni di stime e perizie di parte in ogni tipo di ambito giurisdizionale. In questi casi, in capo al cliente sussistono le prerogative del diritto costituzionale della difesa, prevalenti su ogni norma ordinaria di legge.

Funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziale

Rientrano in tale ambito, ad esempio, le prestazioni professionali di assistenza nei confronti del debitore in funzione e in occasione di procedure concorsuali, quando innanzi a un’autorità giudiziaria, ovvero le prestazioni di difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. In tali ipotesi le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale soddisfano le esigenze connesse all’espletamento degli obblighi di adeguata verifica.

Funzioni di mediazione e arbitrato

Si tratta di incarichi professionali aventi ad oggetto la risoluzione di controversie secondo modalità alternative al ricorso all’autorità giudiziale. In tali ipotesi le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale soddisfano le esigenze connesse all’espletamento degli obblighi di adeguata verifica.

Incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente nell’ambito della composizione della crisi

Funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziale

Si tratta di incarichi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), ossia:

  • Gestore della crisi nominato dall’OCC – Il professionista gestore della crisi è l’incaricato nominato dall’OCC che, ai sensi dell’art. 65, co. 3, CCII, svolge i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nelle procedure di ristrutturazione dei debiti.

Il professionista è nominato dal Tribunale:

  1. in caso di mancata costituzione dell’OCC (artt. 68, co. 1, e 76, co. 1, CCII);
  2. in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 270, co. 1, lett. b), CCII);
  • Esperto indipendente ex artt. 12 e seguenti del CCII – L’esperto indipendente è “il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco di cui all’art. 13, comma 3, e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo art. 13, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata” (art. 2, co. 1, lett. o-bis), CCII).

Ai sensi dell’art. 13, co. 6, CCII, la nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione costituita presso la Camera di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome. L’intervento del Tribunale riguarda soltanto l’ipotesi in cui il debitore chieda l’applicazione di misure protettive e cautelari ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII.

In tali incarichi il professionista, ancorché non designato direttamente dall’autorità giudiziale, si rapporta costantemente con quest’ultima in relazione a tutti i passaggi fondamentali degli istituti previsti dal CCII: si pensi, ad esempio, alla predisposizione della relazione che accompagna il ricorso del debitore per l’apertura di una liquidazione controllata, oppure alla redazione da parte dell’esperto indipendente del parere al magistrato competente a giudicare la concessione o meno delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi.

Attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica svolta in favore di Pubbliche Amministrazioni

Attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche, anche europee, nonché per l’esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi.

Si tratta di tipiche e pure prestazioni intellettuali svolte da professionisti in favore delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono risorse pubbliche, anche europee, sulla base di specifico incarico instaurabile o direttamente con la PA, o con società di cui la PA è la Committente. Tali attività consistono esclusivamente nello svolgimento di prestazioni a carattere consulenziale (pareri, supporto alla definizione di atti amministrativi, controllo sulla spesa dei beneficiari dei fondi) in favore della PA committente e, ai fini antiriciclaggio, non comportano l’instaurazione di alcun rapporto professionale con il beneficiario delle risorse pubbliche, né in alcun caso hanno ad oggetto negozi di natura economico patrimoniale relativi al Cliente (PA o Società che per il tramite del professionista incaricato eroga il servizio alla PA).

Le prestazioni a rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo, di cui alla Tabella 2 della Regola tecnica N. 2, risultano essere state così aggiornate:

  1. Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale);
  2. Consulenza in materia tributaria;
  3. Consulenza contrattuale;
  4. Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale);
  5. Valutazione di quote sociali, aziende, rami d’azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP).

3. Conservazione documentale: verso una razionalizzazione operativa

La Regola tecnica n. 3 affronta il tema della conservazione di dati e documenti e l’obbligo di assicurare integrità, leggibilità e reperibilità dei documenti. L’eliminazione dell’obbligo di sottoscrizione e datazione manuale per ogni documento rappresenta un intervento di semplificazione apprezzabile.

È inoltre confermata la possibilità, per studi associati e STP, di istituire un sistema accentrato di conservazione, a patto che siano formalmente definite le responsabilità interne. Anche la gestione documentale tramite fornitori terzi (modello esterno) è ammessa, purché sia garantita l’adeguata sicurezza informatica.

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