Acconto IVA 2025: alla cassa entro il 29 dicembre 2025
Con l’approssimarsi del termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA – che quest’anno cade il 29 dicembre 2025, considerato che il 27 cade di sabato – è importante rammentare le novità e le particolarità che regolano questo importante adempimento fiscale.
Indice
1. Cos’è l’acconto IVA e come si calcola
2. Cosa cambia nel 2025
3. Le tre modalità di calcolo a confronto
4. Casistiche particolari
5. Esempi pratici
6. Cosa fare in caso di errori
1. Cos’è l’acconto IVA e come si calcola
L’acconto IVA è un versamento anticipato che riguarda i soggetti passivi IVA con liquidazioni periodiche mensili o trimestrali.
Esso rappresenta una delle ultime scadenze fiscali dell’anno e si calcola su base storica, previsionale o analitica, lasciando al contribuente la scelta del metodo più vantaggioso.
2. Cosa cambia nel 2025
La normativa consente ai contribuenti di scegliere tra tre metodi di calcolo:
- metodo storico: versamento pari all’88% dell’IVA dovuta per il periodo corrispondente dell’anno precedente;
- metodo previsionale: versamento dell’88% dell’IVA che si stima sarà dovuta per il periodo di riferimento;
- metodo analitico: calcolo basato sulle operazioni effettive registrate fino al 20 dicembre.

Obblighi di pagamento
L’acconto è dovuto solo se l’importo supera 103,29 euro.
Non è richiesto per i contribuenti esonerati, come ad esempio i produttori agricoli in regime speciale o le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario.
Codici tributo
I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 utilizzando i codici:
- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.
Sanzioni aggiornate
NOVITÀ – Dal 1° settembre 2025, la sanzione per mancato o insufficiente versamento è fissata al 25% (rispetto alla precedente sanzione del 30%) dell’imposta non versata.
3. Le tre modalità di calcolo a confronto
| Metodo previsionale | 88% del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2025.
Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione. |
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| Metodo storico | 88% del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2024).
Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso. |
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| Metodo analitico | 100% del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2025 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 477/1993, convertito nella Legge n. 55 del 26 gennaio 1994, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge n. 405/1990 a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995, n. 349).
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4. Casistiche particolari
Cambiamento di regime
- Da trimestrale a mensile: il calcolo si basa su un terzo del saldo IVA dell’anno precedente.
- Da mensile a trimestrale: si sommano i versamenti degli ultimi tre mesi del 2024.
Fusioni e scissioni
Per le società fusioni o incorporate, l’acconto dipende dalle operazioni storiche o previsionali delle società coinvolte.
Attività miste
Per i contribuenti con attività separate (ad esempio vendita all’ingrosso e al minuto), l’acconto viene calcolato su base aggregata.
5. Esempi pratici
- Contribuente mensile:
- Acconto versato nel 2024: 5.000 €
- Saldo IVA dicembre 2024: 6.000 €
- Acconto 2025: 9.680 € (11.000 * 88%)
- Contribuente trimestrale:
- Acconto versato nel 2024: 4.000 €
- Saldo IVA IV trimestre 2024: 5.050 €
- Acconto 2025: 7.920 € (9.000 * 88%)
6. Cosa fare in caso di errori
Se l’acconto è insufficiente o omesso, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, che permette di ridurre le sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione.
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