Accertamento con adesione: le cose da sapere

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L’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) consente al contribuente di definire in contraddittorio con l’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria le maggiori imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.

In sede di accertamento con adesione al contribuente È data facoltà di produrre documenti, atti e informazioni nonché di proporre argomentazioni e considerazioni per chiudere la potenziale vertenza tributaria prima ancora delle emissioni dell’atto di imposizione ovvero dopo.
In sede di accertamento con adesione all’Ufficio È data facoltà, in esito al contraddittorio, di rideterminare le proprie pretese.

La procedura di accertamento con adesione riguarda tutte le principali imposte dirette e indirette (si tenga presente che l’accertamento con adesione torna applicabile anche ai tributi locali – ad es. IMU – sempre che il Comune che ha emesso l’avviso di accertamento abbia previsto tale facoltà in apposito regolamento comunale) e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria (ancorché dal punto di vista operativo capita raramente che si attivi direttamente l’Amministrazione Finanziaria).

ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Iniziativa d’Ufficio
Richiesta del contribuente
L’Ufficio può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. A tal fine, invia al contribuente un invito a comparire in cui sono indicati:

  • i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
  • il giorno e il luogo dell’appuntamento;
  • gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento (le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti per la definizione agevolata, i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme dovute).

Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire, non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito.

Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ovvero è stato emesso avviso di accertamento, può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all’ufficio competente:

  • prima della notifica dell’eventuale atto di accertamento;
  • dopo la notifica di un atto di accertamento non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per proporre l’eventuale ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto).

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata, prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale, all’Ufficio che lo ha emesso mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria, vale la data di arrivo all’ufficio; vale invece la data di spedizione, se la domanda è stata inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’Ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, l’invito a comparire.

CONVENIENZA DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Per il contribuente
Per l’Ufficio
Ottiene una rettifica a proprio favore dell’accertamento iniziale. Si assicura il diritto a riscuotere le somme.
  • Le sanzioni amministrative sono dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge anche nei casi in cui nell’atto impositivo le sanzioni siano irrogate nella misura massima (*).
  • L’accertamento con adesione inibisce gli effetti della recidiva (art. 7, 3° comma del D.Lgs. n. 472/1972) per meglio dire l’aumento delle sanzioni fino alla metà applicato dall’Ufficio qualora il contribuente, nei 3 anni precedenti, sia incorso in una violazione della stessa indole.
Permette la riduzione del contenzioso tributario (ricorso).
Abbattimento fino a 1/3 delle sanzioni penali previste e non applicazione delle sanzioni accessorie. Permette la riduzione del contenzioso tributario (ricorso).
(*) In presenza di reiterazione delle medesime violazioni per più anni d’imposta, nel caso di utilizzo dell’accertamento con adesione, il cumulo giuridico e la continuazione sono limitati, potendo operare limitatamente al singolo tributo e al singolo anno (art. 12, c. 8, D.Lgs. n. 472/1997). Va da sé che il contribuente non può beneficiare del cumulo giuridico nella totalità, ma solo della riduzione a 1/3 del minimo per l’adesione, se intende definire un accertamento relativo a diversi tributi (IRES, IRAP e IVA), o più accertamenti sul medesimo tributo concernenti più periodi d’imposta.

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