Sanzioni POS: tolleranza su violazioni di lieve entità
L’art. 33 del D.Lgs. n. 148/2026, cd. “decreto Omnibus 2026”, ha introdotto una soglia di tolleranza del 5 per cento per i disallineamenti tra registrazioni di cassa e incassi elettronici. Resta invariato il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni sostanziali, ivi incluso il mancato collegamento tra POS e RT.
Indice
1. Decreto Omnibus: le novità sulle sanzioni POS
2. Nuovo limite del 5 per cento: quando può essere invocato e con quali effetti
3. Le motivazioni della misura e il criterio di calcolo
4. Esemplificazione pratica
5. Osservazioni conclusive
1. Decreto Omnibus: le novità sulle sanzioni POS
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, noto come Decreto Omnibus o correttivo tributario (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026), ha introdotto una modifica, seppure marginale, alla disciplina delle sanzioni amministrativa in materia di corrispettivi elettronici.
In particolare, l’art. 33 del decreto è intervenuto a introdurre una vera e propria soglia di tolleranza afferente alla gestione dell’obbligo di integrazione tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico, previsti dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, e relativi controlli incrociati.
La novità consiste, come si è detto, nell’istituzione di una franchigia di tolleranza, nello specifico pari al 5 per cento, la cui finalità è quella di non rendere sanzionabili le lievi difformità tra i dati memorizzati sul registratore telematico e le transazioni effettivamente gestite dai terminali POS, i cui dati, ricordiamo, vengono trasmessi dai gestori dei circuiti di pagamento all’Agenzia delle Entrate al fine di rendere disponibile la base dati sulla quale i corrispettivi vengono verificati.
L’ottica è quella di concedere un margine di flessibilità con riferimento alle violazioni di lieve entità, che potrebbero ragionevolmente essere riconducibili a mere disattenzioni avvenute all’atto dell’emissione del documento commerciale circa la corretta indicazione dello strumento di pagamento.
2. Nuovo limite del 5 per cento: quando può essere invocato e con quali effetti
L’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, recita testualmente:
«1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 11, comma 2-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»;
- b) all’articolo 12, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.».»
Inoltre, al fine di garantire il coordinamento del sistema sanzionatorio anche nell’ambito del nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie, lo stesso art. 33, al comma 2, estende la medesima formulazione al Testo Unico delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, integrando l’art. 36, comma 6, e l’art.37, comma 3.
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile definire con esattezza la portata della norma, ovvero quando la nuova esimente può essere invocata e con quali effetti:
- la franchigia riguarda esclusivamente le discrepanze tra le modalità di incasso dichiarate nel tracciato XML dei corrispettivi giornalieri e i dati inviati dagli acquirer all’Anagrafe Tributaria;
- la violazione non deve aver inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto, il che presuppone che il documento commerciale sia stato regolarmente emesso e memorizzato, sia pure con l’indicazione errata dello strumento di incasso;
- al di sotto della soglia del 5%, la sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione errata non si applica e la violazione non viene computata ai fini dell’applicazione delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza commerciale.
3. Le motivazioni della misura e il criterio di calcolo
L’introduzione della franchigia in esame risponde alle istanze avanzate da diverse associazioni di categoria. Quest’ultime avevano evidenziato come l’applicazione rigida dei controlli incrociati automatizzati, effettuati incrociando i dati inviati dai registratori telematici con i flussi finanziari trasmessi dagli istituti di pagamento, avrebbe finito per far scattare la sanzione di 100 euro a giornata (fino al limite di 1.000 euro a trimestre) a fronte di qualsiasi minimo disallineamento, anche in totale assenza di evasione d’imposta.
Chiaramente, l’interesse a una corretta indicazione delle modalità di incasso resta elevato, poiché è proprio su questo elemento che si fonda il meccanismo dei controlli e la ratio stessa dell’obbligo di collegamento logico tra POS e RT. Tuttavia, nella quotidianità delle attività commerciali, possono verificarsi meri errori materiali dovuti a distrazione dell’operatore di cassa, con l’indicazione di un incasso in contanti laddove si tratti invece di un pagamento con POS, o viceversa.
È in quest’ottica che si spiega la logica di calcolo della franchigia, la quale è totalmente disancorata dalle somme in gioco. L’aspetto da monitorare, infatti, è unicamente il numero delle operazioni.
Ciò significa porre a confronto due grandezze: da un lato il numero delle operazioni (leggasi scontrini) memorizzate e trasmesse con indicazione di pagamento elettronico, e dall’altro il numero effettivo dei pagamenti elettronici accettati, così come risultanti dai dati trasmessi dagli acquirer.
Prima della riforma, in presenza di un qualsiasi scostamento, la sanzione di 100 euro scattava automaticamente. Ora, invece, tale sanzione non è applicabile se la differenza si mantiene entro la soglia del 5 per cento.
4. Esemplificazione pratica
Si ipotizzi che in una data giornata l’esercente registri complessivamente 200 pagamenti elettronici tramite POS.
L’operatore di cassa commette alcuni errori di digitazione sul registratore telematico, memorizzando i corrispettivi nel modo seguente:
- 192 transazioni POS vengono correttamente registrate e memorizzate sull’RT con la modalità di incasso “pagamento elettronico”;
- 8 transazioni POS vengono certificate (ovvero il documento commerciale viene regolarmente emesso), ma per un errore dell’operatore viene riportata la modalità di incasso “contanti” in luogo di “pagamento elettronico”.
Dall’incrocio dei dati con gli acquirer emergerà una discrepanza, in quanto gli incassi elettronici risultanti sul registratore telematico saranno inferiori a quelli trasmessi dai gestori dei servizi di pagamento.
Sotto il profilo delle somme in gioco, si ipotizzi che:
- il valore totale dei 200 incassi elettronici reali registrati dal POS ammonti a 10.000 euro;
- le 8 transazioni chiuse erroneamente a “contanti” sul registratore telematico corrispondano a 8 conti di importo elevato, per un ammontare complessivo di 500 euro;
- l’importo dei pagamenti elettronici correttamente registrati sul registratore telematico sia quindi pari a 8.500 euro.
Per verificare l’applicabilità della causa di non punibilità occorre effettuare il confronto «tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati».
Applicando la regola al nostro caso, lo scostamento si calcola dividendo il numero di errori (8) per il numero totale dei pagamenti elettronici accettati (200). Il risultato è pari esattamente al 4 per cento (8 / 200 × 100 = 4%). Poiché il 4 per cento non supera la soglia di tolleranza del 5 per cento, la causa di non punibilità trova piena applicazione. L’esercente non sarà soggetto ad alcuna sanzione pecuniaria di 100 euro per la giornata e la violazione non conterà ai fini delle sanzioni accessorie.
Diverso sarebbe stato il risultato applicando il criterio degli importi, parametro che — si ribadisce — non trova riscontro nel testo della norma. In tale ipotesi, infatti, lo scostamento monetario sarebbe stato pari al 15 per cento (1.500 euro / 10.000 euro × 100 = 15%). Ciononostante, a fronte di un errore economico pari al 15 per cento del transato giornaliero, l’esercente beneficia comunque della franchigia in quanto il numero degli errori si attesta al 4 per cento delle operazioni complessive.
Vale ovviamente anche il caso opposto. Ipotizziamo che un negozio effettui in una giornata 20 vendite incassate con pagamenti elettronici per un valore totale di 2.000 euro. L’operatore di cassa sbaglia la digitazione della modalità di incasso su 2 sole transazioni di piccolo taglio, pari a complessivi 20 euro (l’1 per cento del valore transato).
Utilizzando il criterio numerico, lo scostamento è pari al 10 per cento (2 / 20 × 100 = 10%). In questo secondo caso, pur essendo l’errore del tutto irrisorio sotto il profilo dell’ammontare in euro (20 euro su 2.000 euro), la franchigia del 5 per cento non opera, in quanto la soglia numerica delle operazioni è stata superata. L’esercente sarà quindi soggetto alla sanzione fissa di 100 euro per la giornata di trasmissione difforme.
5. Osservazioni conclusive
A commento dell’art. 33 del Decreto Omnibus, si ritiene utile evidenziare due aspetti che generano perplessità.
Innanzitutto, occorre notare come il legislatore abbia concepito la franchigia del 5% fondandola su una sorta di “presunzione di probabilità statistica di errore”, calibrandola di conseguenza sul numero delle transazioni, indipendentemente dagli importi corrispondenti. Tale scelta metodologica conduce inevitabilmente a risultati asimmetrici, che talora possono essere paradossali: come dimostrato dall’esempio pratico, un errore di cassa che coinvolga importi molto elevati può beneficiare della totale non punibilità qualora sia concentrato su poche operazioni, mentre uno scostamento quasi irrisorio resta pienamente sanzionabile se frazionato su più scontrini di piccolo taglio.
La seconda considerazione riguarda gli aspetti operativi dei controlli e gli strumenti di difesa a disposizione dei contribuenti. Sul punto occorre ricordare che il tracciato XML dei corrispettivi inviato quotidianamente dal Registratore Telematico comunica all’Anagrafe Tributaria soltanto l’importo complessivo degli incassi elettronici, senza riportare il numero delle transazioni che lo hanno generato. Gli acquirer, al contrario, trasmettono sia il numero delle operazioni sia il relativo ammontare finanziario.
Ne deriva che, nell’ambito dei controlli incrociati automatizzati, l’eventuale discrepanza rilevata dai sistemi dell’Agenzia delle Entrate non potrà che emergere, in prima battuta, sotto forma di disallineamento tra gli importi complessivi. La franchigia del 5% non potrà quindi operare in modo automatico a monte dell’incrocio telematico: sarà l’esercente a dover attivare la propria difesa — ad esempio in sede di riscontro a comunicazioni di compliance — dimostrando, attraverso l’estrazione dei dati dalla memoria di dettaglio (DTR) del Registratore Telematico, che l’errore commesso si mantiene, in termini numerici di transazioni, entro la soglia di tolleranza del 5 per cento.
