Lipe e Intrastat: quando l’intermediario non è responsabile delle omissioni

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L’omessa trasmissione delle comunicazioni periodiche IVA o dei modelli INTRASTAT comporta specifiche sanzioni a carico del contribuente. Diversa è però la posizione dell’intermediario abilitato, il quale non può essere automaticamente sanzionato per il mancato invio di tali adempimenti.

Indice

1. Disciplina sanzionatoria
2. Le sanzioni per gli intermediari riguardano solo le dichiarazioni fiscali
3. LIPE e INTRASTAT: obblighi diversi dalle dichiarazioni
4. Le sanzioni colpiscono il contribuente
5. Quando può essere coinvolto anche il professionista

1. Disciplina sanzionatoria

La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997 per le violazioni in materia di trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati riguarda esclusivamente le dichiarazioni fiscali annuali e non le comunicazioni periodiche.

Resta tuttavia possibile, in casi particolari, una responsabilità concorrente del professionista qualora l’Amministrazione finanziaria riesca a dimostrare un suo diretto coinvolgimento nella violazione.

Adempimento Norma di riferimento Sanzione prevista Soggetto normalmente sanzionabile
Dichiarazione dei redditi Art. 7-bis D.Lgs. 241/1997 Da 516 a 5.164 euro Intermediario abilitato
Dichiarazione IVA annuale Art. 7-bis D.Lgs. 241/1997 Da 516 a 5.164 euro Intermediario abilitato
Modello 770 Art. 7-bis D.Lgs. 241/1997 Da 516 a 5.164 euro Intermediario abilitato
LIPE Art. 21-bis D.L. 78/2010 e art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 Da 500 a 2.000 euro Contribuente
Modelli INTRASTAT Art. 50, comma 6, D.L. 331/1993 e art. 11, comma 4, D.Lgs. 471/1997 Da 500 a 1.000 euro Contribuente
Concorso del professionista Art. 9 D.Lgs. 472/1997 Stessa sanzione prevista per la violazione Solo se l’Agenzia prova il concorso nella violazione

 

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2. Le sanzioni per gli intermediari riguardano solo le dichiarazioni fiscali

L’art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 prevede una specifica sanzione amministrativa, da 516 a 5.164 euro, nei confronti degli intermediari abilitati che omettono o trasmettono tardivamente le dichiarazioni dei propri clienti.

La norma richiama espressamente i soggetti individuati dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, vale a dire gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

L’ambito applicativo della disposizione è piuttosto chiaro: la sanzione riguarda esclusivamente le dichiarazioni fiscali annuali e, in particolare:

  • dichiarazione dei redditi;
  • dichiarazione IRAP;
  • dichiarazione IVA annuale;
  • modello 770 dei sostituti d’imposta.

La medesima disciplina è stata estesa anche alla trasmissione telematica dei contratti di locazione e affitto per la registrazione, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 241/1997.

ATTENZIONE – Ne consegue che la norma non può essere applicata ad adempimenti diversi dalle dichiarazioni espressamente richiamate dal legislatore.

3. LIPE e INTRASTAT: obblighi diversi dalle dichiarazioni

Le comunicazioni delle LIPE e gli elenchi riepilogativi INTRASTAT costituiscono adempimenti autonomi rispetto alle dichiarazioni annuali.

Le LIPE sono disciplinate dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010 e consentono all’Agenzia delle Entrate di monitorare periodicamente le liquidazioni IVA effettuate dai contribuenti.

Per l’omessa, incompleta o infedele trasmissione delle LIPE è prevista la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, compresa tra 500 e 2.000 euro.

Gli elenchi INTRASTAT, invece, sono disciplinati dall’art. 50, comma 6, del D.L. 331/1993 e hanno la funzione di monitorare gli scambi intracomunitari di beni e servizi.

In questo caso la sanzione per l’omessa o inesatta presentazione è prevista dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997 e varia da 500 a 1.000 euro.

ATTENZIONE – Poiché si tratta di obblighi comunicativi distinti dalle dichiarazioni fiscali annuali, le relative sanzioni non possono essere automaticamente trasferite all’intermediario sulla base dell’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997.

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4. Le sanzioni colpiscono il contribuente

In linea generale, le sanzioni previste per LIPE e INTRASTAT sono irrogate nei confronti del contribuente, ossia del soggetto obbligato alla trasmissione dei dati.

Il contribuente può tuttavia difendersi dimostrando che la violazione è stata determinata esclusivamente dal comportamento negligente del professionista incaricato.

Occorre però ricordare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’affidamento dell’incarico a un intermediario non esonera automaticamente il contribuente da ogni responsabilità.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il contribuente è tenuto a vigilare sull’operato del professionista e a verificare che gli adempimenti fiscali siano stati correttamente eseguiti. Tale principio è stato recentemente ribadito, tra le altre, dalle sentenze della Cassazione n. 21945 del 5 agosto 2024 e n. 30948 del 3 dicembre 2024.

5. Quando può essere coinvolto anche il professionista

Sebbene l’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997 non trovi applicazione per LIPE e INTRASTAT, ciò non significa che il professionista sia sempre estraneo alla violazione.

In presenza di specifiche circostanze, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare una responsabilità concorrente dell’intermediario ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997, secondo cui quando più soggetti concorrono nella commissione di una violazione ciascuno risponde della relativa sanzione.

Si tratta tuttavia di una situazione eccezionale che richiede una prova rigorosa da parte dell’Amministrazione finanziaria. Non è sufficiente dimostrare che il professionista fosse incaricato della gestione degli adempimenti: occorre provare il suo concreto coinvolgimento nella violazione contestata.

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