Dati ulteriori ISA E CPB: funzione e messa a disposizione

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Con il provvedimento n. 115744/2026 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole tecnico-operative per l’acquisizione dei dati precalcolati ISA e CPB. Tali informazioni, fornite in formato XML, risultano determinanti per il corretto calcolo del punteggio di affidabilità fiscale e per la conseguente elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027.

Indice

1. I “dati ulteriori” ai fini ISA e CPB
2. Il contenuto del flusso XML e i coefficienti individuali
3. Le variabili di controllo e gli incroci con altre banche dati
4. Verifica e modifica dei dati ulteriori
5. Le nuove modalità di prelievo telematico
6. Il nuovo impianto delle deleghe per gli intermediari
7. La fase di richiesta e la messa a disposizione dei dati

1. I “dati ulteriori” ai fini ISA e CPB

I cosiddetti dati ulteriori consistono in un set di variabili precalcolate e informazioni specifiche che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari sotto forma di flussi in formato XML. Tali dati sono destinati a integrarsi con le risultanze contabili (quadro dati contabili del modello ISA) ed extracontabili fornite dal contribuente stesso attraverso il questionario ISA, al fine di determinare il punteggio finale di affidabilità fiscale.

L’acquisizione di questo flusso informativo è un passaggio essenziale e obbligatorio, poiché la mancata importazione dei dati ulteriori all’interno del motore di calcolo “IL TUO ISA” non solo falsa il punteggio di affidabilità, ma genera un’anomalia che viene segnalata in sede di trasmissione telematica del modello Redditi.

Un’errata determinazione dell’esito ISA, inoltre, si può tradurre in un’errata determinazione della proposta di concordato, posto che l’esito dell’applicazione degli ISA costituisce il mattone fondante per l’elaborazione della proposta stessa da parte dell’Amministrazione finanziaria.

2. Il contenuto del flusso XML e i coefficienti individuali

Le informazioni contenute nei file XML “dati ulteriori” sono molteplici e variano a seconda della tipologia di ISA. Taluni indicatori sono elaborati sulla base di un arco temporale ampio, che si estende fino agli otto anni precedenti.

Di particolare importanza sono i cosiddetti coefficienti individuali, ovverosia valori, di segno positivo o negativo, elaborati sulla base dello storico dichiarativo del singolo soggetto. La funzione di questi coefficienti è quella di personalizzare la stima dei ricavi e del valore aggiunto, superando le medie di settore o, meglio, adattandole alle peculiarità del contribuente.

ESEMPIO – Si ipotizzi che il valore aggiunto medio per addetto in un determinato comparto sia stimato in 30.000 euro. Se la produttività storica del contribuente, calcolata sugli ultimi otto anni, è stata costantemente superiore alla media del 10 per cento, il suo coefficiente individuale sarà pari a +10%. Conseguentemente, il valore aggiunto atteso per ottenere un buon giudizio di affidabilità non sarà più 30.000 euro, bensì verrà riparametrato a 33.000 euro.

Il meccanismo descritto è quindi volto a “modellare” l’esito ISA sulla reale capacità del contribuente, che tuttavia viene valutata sulla base di una serie di dati storici che non necessariamente possono aver trovato conferma nell’esercizio oggetto di dichiarazione. Sta di fatto che risultati storici particolarmente positivi comportano un proporzionale innalzamento dell’asticella per l’ottenimento di un elevato punteggio di affidabilità, portando a risultati molto diversi contribuenti aventi i medesimi dati a livello contabile ed extra contabile.

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3. Le variabili di controllo e gli incroci con altre banche dati

Oltre ai coefficienti, il file XML restituisce specifiche variabili a seconda del modello ISA, quali, ad esempio, l’eventuale status di pensionato.

Sono altresì fornite altre informazioni che possono derivare dall’incrocio dei dati con altre banche dati cui l’amministrazione finanziaria ha accesso. A titolo esemplificativo, vengono forniti (per le immobiliari) i dati sui canoni di locazione così come risultanti dai modelli RLI.

Un ulteriore elemento di interesse da attenzionare (anche questo fornito solo per alcuni modelli ISA) è rappresentato dal valore delle rimanenze finali dichiarate nell’esercizio precedente: una discordanza tra quest’ultimo dato e il valore delle rimanenze iniziali indicate nell’anno in corso attiva un importante indicatore di anomalia, cui viene attribuito punteggio 1, con conseguente impatto sulla media del punteggio generale.

4. Verifica e modifica dei dati ulteriori

I dati forniti dall’Agenzia delle Entrate sono in gran parte immodificabili. Con riferimento ai (pochi) dati sui quali è consentito intervenire occorre ricordare che se il contribuente effettua il calcolo dell’ISA accettando e utilizzando i dati precalcolati forniti dall’Amministrazione senza apportarvi forzature (per quanto errati o incompleti) l’esito non sarà soggetto a contestazioni, posto che è stato determinato in aderenza ai dati forniti dall’Agenzia.

Di contro, qualsiasi variazione manuale viene interpretata dal motore di calcolo come un’anomalia, con conseguente penalizzazione del punteggio finale. Ne consegue che, paradossalmente, è meglio accettare i dati così come proposti, senza intervenire mai in modifica, piuttosto che procedere a variazioni.

5. Le nuove modalità di prelievo telematico

Il provvedimento n. 115744 del 13 aprile 2026 ha disciplinato le modalità operative per la richiesta e l’acquisizione dei file XML contenenti gli ulteriori dati per il periodo d’imposta 2025 e per l’elaborazione della proposta CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Resta ferma la possibilità per il singolo contribuente di prelevare in completa autonomia i propri dati, accedendo all’area riservata del cassetto fiscale tramite Carta d’Identità Elettronica, identità SPID, Carta Nazionale dei Servizi o tramite credenziali Fisconline o Entratel.

Per quanto riguarda, invece, il prelievo dei dati da parte degli intermediari, lo stesso viene confermato con modalità simili a quelle previste negli anni precedenti, salvo un’importante novità per gli intermediari che non risultano già delegati al cassetto fiscale, come di seguito approfondito.

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6. Il nuovo impianto delle deleghe per gli intermediari

Il provvedimento del 13 aprile 2026 subordina, come già in precedenza, l’operatività degli intermediari abilitati alla regolarità e alla tipologia delle deleghe possedute, integrando le disposizioni in materia di delega unica di cui all’art. 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1.

Operativamente, gli intermediari possono procedere all’acquisizione attraverso due modalità distinte.

Se delegati dal contribuente all’accesso al cassetto fiscale, è possibile prelevare i file singolarmente, in modalità puntuale. In tal caso occorre accedere al singolo al cassetto fiscale di ciascun delegante per scaricare direttamente il file.

Tale procedura, per quanto possibile, risulta dispendiosa in termini di tempo, soprattutto laddove i contribuenti assistiti siano numerosi. Per ovviare a tale problema è confermata, come gli anni passati, la possibilità di procedere con una acquisizione massiva. In questo caso l’intermediario deve trasmettere un file predisposto con le procedure messe a disposizione dall’Agenzia (o software che rispettino il tracciato previsto). Il file da predisporre contiene l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti assistiti, nel quale deve essere dichiarata la tipologia di delega posseduta.

Ad essere determinante è il possesso da parte dell’intermediario di una delega valida. Tale delega può essere di due diverse tipologie.

  • Delega al cassetto fiscale: l’intermediario deve risultare in possesso della pregressa delega al cassetto fiscale (a condizione che sia stata attivata o rinnovata entro il 5 dicembre 2025 ed ancora valida), oppure della nuova delega unica all’utilizzo dei servizi di consultazione del cassetto fiscale delegato.
  • Specifica delega per l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

È con riferimento alla delega specifica che si rileva la vera novità di quest’anno. È infatti venuta meno la possibilità di raccogliere la delega cartacea (con tenuta del registro cronologico, raccolta dei documenti ecc.), seguita dalla trasmissione comprovata dai cd. “dati di riscontro”. L’unica via ammessa, a partire da quest’anno, vede l’intermediario (non già delegato al cassetto fiscale) essere in possesso della delega specifica cui sopra, che può essere fornita solo per il tramite delle procedure previste per la delega unica.

7. La fase di richiesta e la messa a disposizione dei dati

Come si è detto, il file contenente la richiesta massiva deve essere obbligatoriamente predisposto e controllato avvalendosi degli appositi software rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (o software compatibili).

A fronte della ricezione, il sistema assegna un protocollo telematico univoco alla richiesta.

Entro 5 giorni dall’invio, l’infrastruttura informatica fornisce, nell’area riservata dell’intermediario, un primo flusso recante il medesimo protocollo, contenente l’eventuale diagnostica degli scarti.

In presenza di anomalie, i dati precalcolati dei contribuenti segnalati non vengono rilasciati, rendendo necessaria la trasmissione di un nuovo file corretto.

I file XML definitivi per le posizioni valide sono resi fruibili entro 5 giorni dalla richiesta.

ATTENZIONE – Una volta messi a disposizione, occorre monitorare attentamente le tempistiche: i file restano scaricabili esclusivamente per una finestra temporale limitata a 20 giorni lavorativi, superata la quale il prelievo viene inibito dal sistema. Pertanto, i dati devono essere scaricati in tempo utile, altrimenti dovranno essere nuovamente richiesti.

Si evidenzia che, a tutela della riservatezza, il contribuente mantiene sempre la facoltà di consultare all’interno del proprio cassetto fiscale l’elenco puntuale dei soggetti e degli intermediari ai quali sono stati resi disponibili i file contenenti i suoi dati precalcolati.

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