Rottamazione quinquies: le procedure operative per l’adesione
Il 20 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile la piattaforma informatica per l’adesione alla nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (AdR) a partire dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023, cd. rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. L’istituto si differenzia profondamente dalle precedenti misure, sia sotto il profilo del numero delle rate concesse, notevolmente ampliato, che sotto il profilo dei debiti rottamabili, che invece risultano essere di minore portata rispetto al passato.
Indice
1. Premessa
2. Quadro normativo e ambito temporale
3. Perimetro oggettivo: carichi inclusi ed esclusi
4. Le somme abbuonate e il particolare trattamento delle sanzioni stradali
5. Procedure operative
6. Effetti della presentazione della domanda
7. Piano dei pagamenti e interessi
8. Decadenza e imputazione dei pagamenti
9. Rottamazione degli enti locali
1. Premessa
L’istituto della definizione agevolata, comunemente noto come “rottamazione”, è giunto alla sua quinta edizione con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2025, n. 199. L’istituto arricchisce un quadro di misure adottate negli anni, a partire dal 2016, che ha visto sempre nuove riproposizioni della rottamazione, seppure in forme diverse.
Rispetto alle precedenti versioni, la rottamazione-quinquies è caratterizzata da un perimetro oggettivo più limitato, in quanto esclusivamente focalizzato sulla riscossione da dichiarazione e sui controlli automatizzati, lasciando invece fuori i debiti da accertamento, e per un piano di ammortamento che estende la durata del rimborso fino a nove anni.
La ratio del legislatore, desumibile dalla relazione illustrativa, è quella di favorire l’estinzione dei debiti, concedendo tuttavia tale possibilità esclusivamente ai contribuenti che hanno correttamente dichiarato le somme dovute, ma non sono riusciti a onorarne il versamento; si assiste quindi ad una netta distinzione del trattamento riservato agli omessi versamenti rispetto all’evasione da accertamento.
2. Quadro normativo e ambito temporale
La rottamazione quinquies è disciplinata dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 199/2025.
La finestra temporale di riferimento comprende i carichi affidati all’Agente della Riscossione (AdR) a partire dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023.
OSSERVA: Ai fini dell’ammissibilità alla definizione agevolata, l’elemento discriminante è la data di affidamento del carico all’Agente della Riscossione, intesa come la consegna tecnica del ruolo dall’ente creditore al riscossore, mentre è irrilevante la data di notifica della cartella di pagamento al contribuente.
Pertanto, anche un debito notificato nel 2024 può rientrare nell’agevolazione, se l’affidamento è avvenuto entro il 31 dicembre 2023.
3. Perimetro oggettivo: carichi inclusi ed esclusi
L’ambito applicativo della rottamazione-quinquies è definito dal comma 82. Sono ammessi alla definizione i debiti derivanti da:
- Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o emergenti da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. 633/72 o controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 e art. 54-ter D.P.R. 633/72 (esempio mancati versamenti, riduzione detrazioni o deduzioni non spettanti, correzione errori di calcolo);
- Contributi previdenziali INPS dichiarati ma non versati;
- Sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
È possibile avvalersi della rottamazione quinquies anche per i debiti inclusi in precedenti rottamazioni, laddove sia intervenuta decadenza. Tuttavia, la norma prevede una precisa limitazione a carico dei contribuenti che avevano già aderito alla precedente rottamazione-quater o alla successiva riammissione a quest’ultima.
OSSERVA: Essi possono accedere alla nuova misura solo con riferimento ai carichi per i quali sia intervenuta decadenza alla data del 30 settembre 2025. Restano invece tassativamente esclusi i debitori che, alla medesima data, risultano in regola con i pagamenti, per i quali prosegue il piano originario senza possibilità di migrazione verso la nuova definizione.
Indipendentemente dalla data di intervenuta decadenza delle precedenti rottamazioni, occorre comunque effettuare un’analisi dei carichi, poiché se si tratta di debiti che non rientrano nel perimetro della rottamazione quinquies (ad esempio quelli derivanti da accertamento) non saranno comunque ammessi alla nuova agevolazione. (cfr. FAQ 1 e 2 Agenzia delle entrate-riscossione, pubblicate il 20/01/2026).

4. Le somme abbuonate e il particolare trattamento delle sanzioni stradali
Aderendo alla misura, il contribuente è tenuto al versamento della sola quota capitale (imposta o contributo originario), oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella. Non sono dovute, invece, le sanzioni amministrative, gli interessi di mora, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio di riscossione.
Come nelle precedenti misure, un trattamento diverso è riservato alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, con riferimento alle quali il beneficio è limitato esclusivamente agli interessi e all’aggio. La quota capitale della “multa” (ovvero la multa stessa) resta dovuta per l’intero ammontare (FAQ n. 12).
OSSERVA: È fondamentale precisare che la rottamazione quinquies può essere adottata, per quanto riguarda le sanzioni stradali, solo con riferimento carichi affidati dalle prefetture; le multe elevate dalla Polizia Locale restano escluse.
5. Procedure operative
L’iter per l’accesso alla misura inizia con l’analisi della posizione debitoria. Tale analisi viene agevolata dagli strumenti che l’Agenzia Entrate Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito.
Due sono le modalità accessibili per la verifica dei debiti potenzialmente rientrati nella misura:
- Se il contribuente presenta la domanda di adesione tramite il servizio presente in area riservata, il sistema propone direttamente i soli debiti definibili. L’utente può quindi procedere direttamente nella selezione dei carichi per i quali intende aderire alla rottamazione-quinquies.
- In alternativa, il contribuente può richiedere il prospetto informativo. Si tratta di un documento di sintesi che può essere ottenuto:
- in area riservata, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS o Agenzia Entrate;
- se si è sprovvisti di credenziali, il prospetto informativo può essere richiesto tramite il form presente in area pubblica, compilando i dati richiesti e allegando la documentazione di riconoscimento necessaria.
A differenza dell’estratto di ruolo, il prospetto informativo (così come le informazioni direttamente proposte in area riservata) consentono di avere una visione dei carichi nell’ottica della rottamazione, in quanto vengono riportati esclusivamente le cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito INPS che possono essere “definiti”, riportando l’importo delle somme dovute in caso di adesione. Rappresenta quindi la base informativa sulla quale costruire il piano di rientro, decidendo per quali carichi aderire e valutando anche il numero di rate che si intende richiedere.
ATTENZIONE: Effettuate le valutazioni del caso, la domanda di adesione deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica.
Il contribuente può presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Sono previste due modalità alternative di trasmissione:
- In AREA RISERVATA: accessibile con credenziali SPID, CIE e CNS (o credenziali AdE per professionisti e imprese). In questo ambiente, il servizio propone esclusivamente i carichi “definibili”. Il contribuente deve semplicemente indicare i documenti (cartelle e/o avvisi INPS) per i quali intende beneficiare della misura, senza necessità di allegare alcuna documentazione di riconoscimento.
- In AREA: attraverso la compilazione di un apposito form in ogni sua parte. In questa modalità, è obbligatorio allegare la documentazione di riconoscimento e inserire manualmente gli identificativi dei soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della misura (quindi “definibile”).
Per entrambe le modalità è indispensabile specificare un indirizzo e-mail ordinario (non PEC) per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
6. Effetti della presentazione della domanda
Dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione, scattano immediati effetti sospensivi volti a tutelare il contribuente durante l’istruttoria. Ai sensi del comma 91, si determina:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sblocco dei pagamenti PA);
- si applica la disposizione di cui all’art. 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 (sblocco del DURC).
7. Piano dei pagamenti e interessi
L’Agente della Riscossione comunica l’esito della domanda e l’importo delle somme dovute entro il 30 giugno 2026.
Il contribuente può optare per il pagamento in un’unica soluzione (scadenza 31 LUGLIO 2026) o per massimo 54 versamenti rateali, tutti di pari importo, e aventi ammontare minimo di 100 euro.
Il quadro è quindi il seguente:
- Unica soluzione: da corrispondere entro il 31 luglio 2026.
- Rateizzazione: massimo 54 rate bimestrali, tutte di pari ammontare.
- Anno 2026 (prime 3 rate): rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.
- Anni dal 2027 al 2034 (dalla 4ª alla 51ª rata): scadenze bimestrali fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno.
- Anno 2035 (ultime 3 rate): rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio.
- Interessi di dilazione: tasso 3% annuo a decorrere dal 1° AGOSTO 2026.
Il versamento delle somme deve avvenire tramite:
- Domiciliazione sul conto corrente: secondo le modalità indicate dall’Agente nella comunicazione delle somme dovute.
- Moduli di pagamento precompilati: resi disponibili dall’Agente della Riscossione tramite apposito servizio telematico.
- Sportelli: pagamento diretto presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.
ATTENZIONE: Per il versamento delle somme dovute non è possibile avvalersi di crediti in compensazione.
8. Decadenza e imputazione dei pagamenti
La disciplina della decadenza è particolarmente rigorosa. Il beneficio della definizione agevolata viene meno in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento:
- dell’unica rata (in caso di opzione per il versamento in soluzione unica);
- di due rate, anche non consecutive, del piano di ripartizione;
- dell’ultima rata del piano di ripartizione.
L’intervenuta decadenza comporta la ripresa delle attività di riscossione dell’intero debito residuo, per il quale riemergono anche tutte le somme precedentemente stralciate (sanzioni, interessi, ecc.)
Si osservi che, per quanto riguarda il versamento rateale, la rottamazione quinquies prevede il limite di due rate impagate / pagate tardivamente, mentre la precedente rottamazione quater ne prevedeva una sola.
ATTENZIONE: Occorre comunque prestare la massima attenzione al meccanismo di imputazione dei pagamenti, come chiarito nella FAQ 17: se un contribuente salta una rata intermedia (ad esempio la n. 3) e versa regolarmente la rata successiva (n. 4), il sistema dell’AdR imputa per legge il versamento alla rata scaduta e non pagata.
Questo “trascinamento” lascia scoperta l’ultima rata del piano. Poiché il mancato pagamento dell’ultima rata comporta la decadenza automatica, il contribuente rischia di perdere l’intero beneficio proprio al termine del percorso.
9. Rottamazione degli enti locali
Un capitolo a parte merita la disciplina delle entrate degli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane), che non rientrano nella rottamazione-quinquies (es. IMU, TARI).
Tuttavia, la legge di Bilancio 2026, commi da 102 a 110, disciplina la facoltà per gli enti locali di introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza. Tale introduzione deve avvenire con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti regolamentari. Queste definizioni locali possono prevedere l’esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni.
Il contribuente è tenuto ad adempiere agli obblighi tributari entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, che non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale. Si osservi che la norma non prevede alcun termine entro il quale l’ente locale debba eventualmente adottare il regolamento di rottamazione.
In conclusione, mentre i debiti locali sono tassativamente esclusi dalla procedura nazionale gestita dall’agente della riscossione, il contribuente deve monitorare i canali ufficiali del proprio Comune o Regione per verificare se sia stata deliberata una definizione “autonoma” basata sul potere regolamentare concesso dalla nuova legge di Bilancio.