Stop alla compensazione con debiti superiori a 50 mila euro

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La legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) è nuovamente intervenuta sul fronte della lotta alla cosiddetta “evasione da riscossione”. In un contesto che vede i processi di pagamento e controllo sempre più digitalizzati, il legislatore ha individuato nel blocco delle compensazioni uno strumento utile ad incentivare i contribuenti al pagamento dei debiti iscritti a ruolo.

La ratio è chiara e, tutto sommato, condivisibile: impedire ai contribuenti di utilizzare in compensazione i crediti al fine di abbattere il proprio carico fiscale corrente mentre, al contempo, sussistono pendenze verso l’erario, definitive e scadute, di ammontare significativo. In questo quadro si innesta il dimezzamento della soglia di debiti scaduti che comporta il blocco del modello F24 nel quale vengano esposti crediti in compensazione.

Indice

1. L’evoluzione normativa
2. La riduzione della soglia di sbarramento a 50.000 euro
3. Il perimetro dei debiti ostativi
4. Salve le compensazioni “verticali”
5. Crediti previdenziali e assistenziali esclusi dal blocco
6. Controlli, scarto e conseguenze
7. Resta ferma la soglia sanzionatoria dei 1.500 euro
8. Come “sbloccare” la compensazione

1. L’evoluzione normativa

Per comprendere le novità introdotte con la legge di Bilancio 2026, in via preliminare è necessario chiarire la cornice normativa. Il riferimento era, inizialmente, l’art. 31, del decreto-legge n. 78/2010; successivamente, il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) ha abrogato la menzionata norma originaria, semplicemente trasfondendone il contenuto nell’art. 5 del nuovo Testo Unico. Pertanto, ogni riferimento alla “stretta sui ruoli” deve oggi essere raccordato a quest’ultima disposizione.

L’art. 1, comma 116, della legge n. 199/2025 agisce direttamente sulla struttura dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2025, modificando i parametri numerici che inibiscono l’utilizzo dei crediti fiscali in compensazione in presenza di debiti scaduti, come meglio esaminato nel seguito.

2. La riduzione della soglia di sbarramento a 50.000 euro

Il legislatore – con l’art. 1, comma 116, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – è intervenuto in modifica alla soglia di sbarramento che impedisce l’utilizzo di crediti in compensazione.

NOVITÀ – La norma dimezza la soglia che determina la preclusione assoluta alla compensazione orizzontale dei crediti erariali. Sino al 31 dicembre 2025 il blocco scattava al superamento di 100.000 euro di debiti iscritti a ruolo (debiti scaduti, non sospesi e non in corso di regolare rateizzazione), dal 1° gennaio 2026 tale limite scende a 50.000 euro.

Ciò inevitabilmente comporta un incremento dei contribuenti “colpiti” dalla misura. La soglia di 50.000 euro, infatti, è facilmente raggiungibile non solo dalle grandi imprese, ma anche da una vasta platea di medie e piccole realtà economiche.

Gli effetti del superamento della menzionata soglia di debiti scaduti sono di grande impatto, in quanto il contribuente perde il diritto di utilizzare qualsiasi credito erariale in compensazione nel modello F24. Non è possibile, in altri termini, compensare nemmeno la parte eccedente il debito: ad essere “congelata”, fintanto che i debiti non rientrano sotto soglia, è la possibilità stessa di compensare.

Il controllo avviene in maniera del tutto automatizzata, all’atto della trasmissione del modello F24, e comporta lo scarto del modello di versamento.

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3. Il perimetro dei debiti ostativi

Ai fini del computo dei debiti che concorrono al raggiungimento della soglia dei 50.000 euro rilevano i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, inclusi i relativi accessori (sanzioni, interessi e aggio). Si deve trattare di debiti scaduti, non oggetto di regolare rateizzazione o di sospensione.

Nello specifico, il conteggio include:

  • i debiti per imposte erariali (es. IVA, IRES, IRPEF, imposte sostitutive);
  • i carichi derivanti da accertamenti di merito divenuti definitivi;
  • gli atti di recupero per crediti d’imposta indebitamente utilizzati, emessi ai sensi della legge n. 311/2004 e del D.P.R. n. 600/1973.

OSSERVA – È fondamentale sottolineare che l’inibizione opera solo per gli importi per i quali i termini di pagamento sono scaduti. Di conseguenza, restano esclusi dal computo i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa e le somme inserite in piani di rateazione ordinaria o in definizioni agevolate (come le rottamazioni), purché il contribuente sia in regola con i pagamenti delle rate previste. Il venir meno della regolarità del piano (decadenza) riporta immediatamente le somme residue nel perimetro dei debiti ostativi.

4. Salve le compensazioni “verticali”

È importante sottolineare che il blocco delle compensazioni va a colpire le cd. “compensazioni orizzontali”; con tale locuzione non si intendono tutte le compensazioni effettuate mediante esposizione di crediti nel modello F24, bensì solo quelle che vedono l’utilizzo di crediti di natura diversa rispetto ai debiti totalmente o parzialmente compensati.

Si tratta di una precisazione (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 28 giugno 2024) importante, poiché ciò significa che, anche in presenza di debiti rilevanti ai fini qui in esame, resta comunque salva la facoltà di ricorrere alle cd. compensazioni “verticali” o “interne”.

Ci si riferisce alle operazioni di compensazione nelle quali il credito e il debito appartengono alla medesima tipologia di tributo (es. IVA su IVA, IRES su IRES ecc.). Per tali compensazioni è possibile utilizzare il modello F24 con distinta indicazione del debito e del credito, ed in questo caso ci si trova dinnanzi ad una cd. “compensazione interna”, oppure è possibile portare il credito direttamente in diminuzione del debito, effettuando una “compensazione verticale”.

ESEMPIO: si ipotizzi il caso di una SRL che presenta debiti erariali scaduti di ammontare superiore a 50.000 euro. Tale SRL deve versare 10.000 euro di acconto IRES per il 2026, e ha un credito IRES anno 2025 di euro 3.000.

La società potrà:

  • presentare un modello F24 con esposizione nella colonna debiti dell’ammontare di 10.000 euro a titolo di acconto IRES e nella colonna crediti euro 3.000 di credito IRES, versando la differenza, pari a 7.000 euro. In questo caso la delega non sarà scartata dal sistema, in quanto si tratta di una compensazione “interna”, ovvero tra tributi della stessa natura, esposta nel modello F24.
  • presentare un modello F24 con esposizione nella colonna debiti dell’ammontare di 7.000 euro a titolo di acconto IRES e nulla nella colonna crediti. Il versamento avviene per l’importo dell’acconto dovuto già al netto del credito (cd. “compensazione verticale”). Anche in questo caso il problema dello scarto non si pone, poiché non sono esposti crediti nel modello F24.

Ipotizzando, invece, che non sussista un credito IRES, bensì un credito IVA, laddove la SRL trasmetta una delega che esponga tale credito in compensazione a copertura, totale o parziale, dell’acconto IRES, tale delega verrà scartata automaticamente dal sistema, in ragione della compensazione “orizzontale”, ovvero tra tributi di natura diversa, e della situazione debitoria.

5. Crediti previdenziali e assistenziali esclusi dal blocco

Altra importante casistica nella quale il blocco delle compensazioni non opera è quella che riguarda l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi ai contributi previdenziali dovuti all’INPS o i premi assicurativi dovuti all’INAIL.

Infatti, le preclusioni contenute nell’art. 5 del D.Lgs. 33/2025 riguardano esclusivamente i crediti relativi alle imposte erariali.

Ciò significa che un contribuente con ruoli scaduti sopra soglia (es. 60.000 euro di debito IVA a ruolo) non potrà utilizzare un eventuale credito IRES per pagare i propri debiti, ma potrà legittimamente utilizzare un’eccedenza di contributi INPS per compensare altri oneri contributivi o fiscali.

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6. Controlli, scarto e conseguenze

Come si è detto, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate effettua il controllo automatizzato, in tempo reale, del modello F24 trasmesso tramite i canali Entratel o Fisconline con esposizione di crediti.

Laddove il sistema rilevi la presenza di carichi affidati all’agente della riscossione, scaduti e non sospesi, di ammontare superiore a 50.000 euro, il modello F24 viene direttamente scartato, con la conseguenza che nessun tributo a debito presente nel modello risulterà versato.

Da ciò derivano tutte le conseguenze previste in caso di mancato e tempestivo versamento: sanzioni ed interessi, oltre la possibilità di non risultare in regola sotto il profilo non solo fiscale, ma anche previdenziale/contributivo, con conseguenze sul Durc.

7. Resta ferma la soglia sanzionatoria dei 1.500 euro

Nel passaggio tra vecchio e nuovo testo normativo è importante evidenziare il fatto che restano comunque valide anche le pregresse disposizioni afferenti alla diversa soglia di debiti scaduti pari a 1.500 euro (originariamente anch’essa contenuta nel D.L. 78/2010 e ora trasfusa nell’art. 6 del D.Lgs. 33/2025).

OSSERVA – Due sono dunque le soglie da monitorare, con effetti diversi:

  1. la soglia dei 1.500 euro: resta in vigore come limite oltre il quale la compensazione “fino a concorrenza del debito” è vietata e sanzionata (sanzione del 50%), senza tuttavia comportare lo scarto del modello di versamento. Per esempio, se il contribuente compensa avendo ruoli scaduti per 2.000 euro, il modello F24 non viene scartato ma la compensazione è sanzionabile.
  2. la soglia dei 50.000 euro: rappresenta lo sbarramento critico che, a partire dal 2026, comporta lo scarto automatico del modello. Superata la soglia, il modello di versamento non viene accettato dal sistema, con le conseguenze già sovra esposte.

8. Come “sbloccare” la compensazione

Ipotizzando che il carico debitorio scaduto ponga il contribuente nell’impossibilità di compensare, l’unico modo per poter sbloccare la situazione è quello di riportare il debito rilevante sotto la soglia critica.

A tal fine è possibile effettuare un pagamento, anche parziale, delle somme dovute, tale da riportare il debito sottosoglia (seppure tenendo sempre a mente il fatto che, se non si scende sotto la ben più ridotta soglia dei 1.500 euro la compensazione è fattibile, ma sanzionata).

Il “pagamento” delle cartelle può anche avvenire utilizzando i crediti disponibili; in tal caso, attenzione, occorre utilizzare il codice tributo RUOL.

Al medesimo risultato è possibile giungere ottenendo, laddove possibile, la rateazione dei debiti (anche nella forma della rottamazione). Infatti, come già detto, i debiti in corso di regolare rateazione non sono computati ai fini della soglia.

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