Termine di registrazione delle fatture e dichiarazione integrativa

Con il documento n. 6/2025, AIDC LAB mette a fuoco una criticità reale: le risposte a interpello n. 479/2023 e n. 115/2025 dell’Agenzia Entrate finiscono per trasformare un adempimento contabile – la registrazione ex art. 25 D.P.R. n. 633/1972 – in una condizione costitutiva del diritto alla detrazione, con l’effetto di “tagliare” la dichiarazione integrativa a favore anche quando i presupposti sostanziali ci sono.
Indice
1. Normativa europea e orientamenti giurisprudenziali
2. Cosa dice l’ordinamento interno
3. Il punto nevralgico del documento AIDC LAB
4. Implicazioni operative per i contribuenti
5. Conclusioni
1. Normativa europea e orientamenti giurisprudenziali
Questa lettura non regge al confronto con la Direttiva IVA (Direttiva n. 2006/112/CE) e con una giurisprudenza europea e nazionale ormai sedimentata.
Sul piano unionale, l’architrave è noto:
- Art. 168, Dir. 2006/112/CE: la detrazione spetta “nella misura in cui” i beni/servizi sono impiegati in operazioni soggette;
- Artt. 178–179, Dir. 2006/112/CE: tra i requisiti formali figura il possesso della fattura, non la sua registrazione tempestiva.
ATTENZIONE: La Corte di Giustizia ha ribadito a più riprese che un vizio meramente formale non può sacrificare un diritto sostanzialmente spettante, salvo frode/abuso o quando l’irregolarità impedisca la prova dei presupposti (ex multis: C-152/02 Terra Baubedarf, C-95/07 e C-96/07 Ecotrade, C-272/13 Equoland, C-590/13 Idexx, C-332/15 Astone, C-653/18 Unitel). In parallelo, la stessa Corte ammette che gli Stati fissino limiti temporali ragionevoli all’esercizio del diritto (tra le altre: C-8/17, C-661/18, C-194/21, C-429/23), ma questi limiti non possono essere surrettiziamente “ristretti” facendo leva su adempimenti contabili.
2. Cosa dice l’ordinamento interno
La disciplina nazionale è coerente con quel perimetro:
- Art. 19, D.P.R. n. 633/1972: il diritto sorge quando l’IVA diventa esigibile ed è esercitabile al più tardi con la dichiarazione dell’anno in cui è sorto;
- Art. 25, D.P.R. n. 633/1972: impone la registrazione prima della liquidazione in cui si esercita la detrazione e comunque entro la dichiarazione dell’anno di ricezione; è regola contabile e di controllo, non una norma di decadenza sostanziale;
- Art. 57, D.P.R. n. 633/1972: fissa il termine finale entro cui correggere via dichiarazione integrativa (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
ATTENZIONE: La Cassazione qualifica le omissioni/ritardi di registrazione come violazioni formali che non abbattono il diritto quando i requisiti sostanziali sono integri (Ordinanza n. 3902/2023, in linea con la giurisprudenza di legittimità). E la stessa Amministrazione, in momenti chiave, ha abbracciato questa impostazione:
- Circ. 1/E del 17 gennaio 2018 (post-riforma dei termini): riconosce il recupero via integrativa a favore, entro i limiti dell’art. 57 D.P.R. n. 633/1972, senza subordinare tale facoltà alla tempestiva registrazione;
- C.M. 328/E del 24 dicembre 1997: afferma espressamente che l’esercizio della detrazione non è subordinato alla registrazione, pur restando la registrazione un obbligo a fini accertativi.
3. Il punto nevralgico del documento AIDC LAB
AIDC LAB ha il merito di ricondurre la questione alla neutralità e all’effettività del diritto: la registrazione è doverosa e sanzionabile (D.Lgs. n. 471/1997), ma non è la “chiave” che accende o spegne la detrazione. La “porta” è data da: soggettività passiva, inerenza/afferenza all’attività imponibile, possesso di una fattura valida (artt. 168 e 178–179, Dir. IVA; art. 19, D.P.R. n. 633/1972).
Il dies a quo resta il momento di effettuazione/esigibilità (art. 6, D.P.R. n. 633/1972); il dies ad quem per recuperare l’imposta è quello dell’art. 57 tramite integrativa. Spostare quel dies ad quem sull’adempimento ex art. 25 significa, in pratica, introdurre una decadenza non prevista dal legislatore.
4. Implicazioni operative per i contribuenti
- Se la registrazione è tardiva: si regolarizza comunque la contabilità (anche via sezionale come ammesso dalla Circ. n. 1/E/2018) e si valuta il recupero in dichiarazione o, se necessario, tramite dichiarazione integrativa nei termini dell’art. 57, D.P.R. n. 633/1972.
- Documentazione: presidiare le prove dell’inerenza/afferenza (contratti, ordini, DDT, corrispondenza, utilizzo) e il possesso della fattura (anche nei casi di mancato recapito SdI con presa visione: v. Risposta AdE n. 435/2023).
- Sanzioni: l’omessa/tardiva registrazione può essere sanzionata; ma la sanzione è cosa diversa dalla negazione della detrazione quando i presupposti sostanziali sono integri.
- Eccezioni: in presenza di frode/abuso o quando le irregolarità rendono impossibile la verifica, il diniego è legittimo (coerentemente con la linea CGUE).
5. Conclusioni
Il documento AIDC LAB n. 6/2025 offre una lettura equilibrata e sistematica:
- tutela il principio di neutralità (art. 168, Direttiva IVA) e l’effettività del diritto;
- rispetta la diversa funzione delle norme interne (artt. 19, 25 e 57, D.P.R. n. 633/1972);
- si allinea a CGUE (da Terra Baubedarf C-152/02 a Ecotrade C-95/07 e C-96/07, Equoland C-272/13, Idexx C-590/13, Astone C-332/15, Unitel C-653/18, e alle decisioni sui limiti temporali C-8/17; C-661/18; C-194/21; C-429/23) e a Cassazione n. 3902/2023.
In questa cornice, pretendere che la tempestiva registrazione sia condizione per la dichiarazione integrativa significa far dire all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972 ciò che non dice e introdurre, per via interpretativa, una decadenza che il sistema colloca altrove (art. 57, D.P.R. n. 633/1972).
La soluzione più corretta è semplice: sanzionare la forma quando manca, ma non comprimere la sostanza quando c’è.
SuperBill, il software di fatturazione per la tua attivitàNulla è impossibile con SuperBillScopri come è facile gestire le fatture e la tua attività se ci pensa SuperBill. |