Nuovi limiti per contabilità semplificata e liquidazione IVA trimestrale

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Con la legge di Bilancio 2023 vengono rivisti, con decorrenza 1° gennaio 2023, le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata per le imprese e, di conseguenza, le soglie per la liquidazione IVA a cadenza trimestrale per imprese e professionisti.

A disporlo è l’art. 1, comma 276, della legge di Bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197), che interviene in modifica dell’art. 18, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori.

Indice

1. Soggetti in regime di contabilità semplificata
2. Soglie di accesso più alte dal 2023
3. Opzione liquidazione IVA trimestrale

1. Soggetti in regime di contabilità semplificata

Con riguardo a quanto disposto in ordine alle soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, si ricorda che l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 riguarda i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’art. 13 del medesimo D.P.R. n. 600/1973:

  • c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
  • d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Tali soggetti, ovvero:

  • le imprese individuali
  • le società in nome collettivo
  • le società in accomandita semplice
  • i soggetti equiparati alle SNC ed alle SAS ai sensi dell’art. 5 del TUIR
  • gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale in misura non prevalente rispetto a quella istituzionale
  • i trust che esercitano un’attività commerciale in misura non prevalente

sino all’anno 2022 hanno avuto accesso al regime contabile semplificato di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, quale “regime naturale”, ovvero senza necessità di esprimere alcuna opzione, a condizione che l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 del T.U.I.R. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e art. 57 del medesimo T.U.I.R. (valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore) conseguito nell’anno precedente fosse non superiore a:

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

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2. Soglie di accesso più alte dal 2023

Le soglie di accesso al regime contabile semplificato vengono incrementate di 100.000 euro a decorrere dal 2023 con la Manovra di bilancio.

Pertanto, i nuovi limiti di ricavo da monitorare (con riguardo al 2022 per comprendere quale sia il regime contabile applicabile nel 2023), sono i seguenti:

  • 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Nel rispetto delle summenzionate soglie, come si è detto, il regime contabile naturale è quello semplificato.

ATTENZIONE: Sarà pertanto necessario esprimere opzione espressa nel caso in cui si voglia adottare il regime “non naturale” della contabilità ordinaria.

Per la verifica dell’ammontare dei ricavi e della rispettiva soglia da monitorare, si ricorda che nel caso di esercizio contemporaneo di più attività (prestazioni di servizi e altre attività) si deve fare riferimento ai ricavi dell’attività prevalente; tuttavia, se manca la distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le “altre attività”, ovvero vale la soglia più elevata, di 800.000 euro.

OSSERVA: Per completezza si evidenzia che quanto sovra esposto riguarda solo le imprese, mentre per quanto riguarda i liberi professionisti il regime contabile naturale è sempre quello semplificato, indipendentemente dall’ammontare dei compensi.

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3. Opzione liquidazione IVA trimestrale

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di optare per la liquidazione IVA a cadenza trimestrale – posto che in assenza di opzione la liquidazione IVA ha cadenza mensile – si evidenzia che le modifiche introdotte ai valori per l’accesso alla contabilità semplificata vanno direttamente ad incidere anche sulle soglie previste per la definizione della periodicità IVA (ex. Art. 14, comma 11, della legge n. 183/2011).

ATTENZIONE: Tuttavia, si badi bene, cambia il riferimento. Infatti, occorre guardare non all’ammontare dei ricavi, bensì al volume d’affari IVA, e quanto sopra vale sia per le imprese che per i professionisti.

Di conseguenza, a partire dal 2023, potranno optare per la liquidazione IVA trimestrale le imprese ed i professionisti aventi volume d’affari IVA fino a:

  • 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

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