IMU dei coniugi: ciascun possessore ha diritto all’esenzione

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Ai fini dell’esenzione IMU per l’abitazione principale è condizione necessaria che il possessore dell’immobile vi abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, indipendentemente dalla residenza e dimora del coniuge ovvero del convivente. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, intervenendo sull’assetto normativo vigente.

Indice

1. Irrilevanza del nucleo familiare
2. Ammessa la residenza disgiunta nello stesso Comune
3. Agevolazione esclusa per le “seconde case”
4. Condizioni per il rimborso IMU

1. Irrilevanza del nucleo familiare

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che nel caso dei coniugi, possessori di più immobili, ciascun possessore ha diritto all’esenzione IMU, sempre che abbia residenza anagrafica e dimora abituale nella casa. Ciò indipendentemente dalla residenza e dimora del coniuge ovvero del convivente.

Tra le motivazioni riportate nella citata sentenza n. 209/2022 si legge che “nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”.

Nel dettaglio la sentenza in commento ha dichiarato illegittimo l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, là dove parlando di “nucleo familiare” finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione.

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L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo Comune (quinto periodo del comma 2 dell’art. 13, D.L. n. 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 5-decies del D.L. n. 146/2021).

Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione era infatti giunta “a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un Comune diverso da quello del possessore dell’immobile”.

A tal riguardo la Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in un contesto come quello attuale, “caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.

2. Ammessa la residenza disgiunta nello stesso Comune

Quanto sopra vale, come specificato nella pronuncia, anche in caso di residenza disgiunta all’interno del medesimo Comune che, “seppur rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale – e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali – da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni Comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall’altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l’hanno stabilita all’interno dello stesso”.

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3. Agevolazione esclusa per le “seconde case”

La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire.

Pertanto, ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta.

4. Condizioni per il rimborso IMU

I contribuenti interessati alla disposizione di cui sopra potranno procedere alla richiesta del rimborso IMU (entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione), qualora gli stessi abbiano proceduto al pagamento nei casi sopra riportati.

Inoltre, vi sarà la decadenza degli accertamenti emessi dai Comuni ancora pendenti.

Sono, comunque, fatte salve le situazioni già definite e per meglio dire:

  • per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso, ovvero
  • per il ricorso o per sentenza passata in giudicato.

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