Credito d’imposta per le locazioni commerciali

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L’art. 65 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto una specifica agevolazione per le botteghe e i negozi colpiti dall’emergenza Coronavirus, in quanto costretti alla chiusura dal DPCM dell’11 marzo 2020.

Il Decreto riconosce agli esercenti attività d’impresa un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di marzo; sono escluse le attività definite “essenziali” (elencate agli Allegati 1 e 2 del DPCM del’11 marzo 2020).

La norma opera soltanto con riferimento ai canoni di locazione degli immobili che hanno categoria catastale C/1, quindi rimangono escluse le categorie catastali diverse (ad es. C/2 magazzini, C/3 laboratori di arti e mestieri, D/10 uffici e studi privati, D/6 palestre). Tale interpretazione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 8/E del 2020.

Allo stesso modo sono esclusi anche tutti i contratti diversi dalla locazione, come per esempio l’immobile che è stato acquistato in proprietà ma il proprietario ha un mutuo mensile da corrispondere.

La Circolare n. 8/E del 2020 ha chiarito che dato che la ratio legis della norma è quella di contrastare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ristorando il costo sostenuto dagli esercenti attività d’impresa per la locazione di negozi o botteghe.

È essenziale, ai fini della spettanza dell’agevolazione, l’effettivo sostenimento del costo del canone di locazione di marzo 2020. Infatti, verrà richiesta la tracciabilità dell’avvenuto pagamento.

Fruizione del credito

La fruizione del credito d’imposta, ammessa esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, è possibile dallo scorso 25 marzo 2020 utilizzando il modello di pagamento F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Con la R.M. n. 13/E del 2020 è stato istituito il codice tributo “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Rilevanza fiscale del credito

Con il maxiemendamento al Decreto Cura Italia è stata introdotta un’importante precisazione in merito alla rilevanza fiscale del credito di imposta in commento. In particolare, è stato precisato che tale credito non concorre alla formazione né del reddito né della base imponibile dell’IRAP.

Questa era una notizia particolarmente attesa dalle imprese, in quanto in mancanza di un’espressa disposizione, tale agevolazione sarebbe stata da considerarsi rilevante ai fini fiscali: il credito sarebbe quindi stato un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, con conseguente riduzione del beneficio reale.

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