Visto di conformità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con una riposta fornita nell’ambito del Telefisco di fine gennaio, è tornata sulla questione dell’identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione (questione già trattata nella risposta n. 99/E del 2019).

In generale, il visto di conformità può essere rilasciato dai professionisti abilitati “solo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte” (art. 35, comma 3 del D. Lgs. n. 241 del 1997) e a patto che “abbiano tenuto le relative scritture contabili” (art. 23, comma 1, DM 164 del 1999).

I soggetti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (professionisti, società di servizi, associazioni e società tra professionisti) devono, inoltre, trasmetterle telematicamente all’Agenzia delle Entrate (art. 3, comma 3-bis, D.P.R. n. 322 del 1998).

Non sempre, però, è obbligatoria la coincidenza soggettiva del professionista che tiene le scritture contabili, predispone i modelli, li invia e pone il visto.

Infatti, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Telefisco 2020 e stabilito dall’art. 23 del DM 164 del 1999, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte, trasmesse e/o tenute dal professionista, anche quando sono predisposte, trasmesse e/o e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

In base a questa impostazione, nel frontespizio dei modelli di dichiarazione, nel riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, occorre indicare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”:

  • il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
  • il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta dal professionista che effettua l’invio.

Inoltre, è stato chiarito che è corretto che il visto di conformità sia rilasciato da un responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) di un CAF-imprese su dichiarazioni predisposte e trasmesse telematicamente da una o più società di servizi partecipate a maggioranza dalle stesse Organizzazioni di categorie socie del CAF, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso CAF.

Le situazioni appena delineate costituiscono quindi, una deroga al requisito generale di coincidenza tra chi appone il visto di conformità (necessariamente una persona fisica) e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

Si tenga comunque conto che le istruzioni ai nuovi modelli dichiarativi riportano i casi in cui è ammesso che il soggetto che appone il visto di conformità sia diverso dal soggetto che trasmette la dichiarazione; questo può avvenire in presenza di uno specifico “collegamento” tra i due soggetti. Tipicamente il professionista socio di uno studio associato (o di una società tra professionisti o di una società di servizi) appone il visto, mentre la dichiarazione è inviata dallo studio associato o società di cui il professionista fa parte.

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