Vendite a distanza: identificazione e rappresentanza IVA dal 1° luglio

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Dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di vendite a distanza. Sono, però, sorti numerosi dubbi su come comportarsi in caso di identificazioni dirette IVA e rappresentanti fiscali ancora aperti dopo l’opzione l’OSS.

Dopo un breve riassunto sulle principali novità, cerchiamo di capire e risolvere insieme i dubbi e il ruolo dell’identificazione e della rappresentanza IVA.

Indice

1. Vendite a distanza: ricapitoliamo le principali novità
2. Identificazioni dirette IVA e rappresentanti fiscali

1. Vendite a distanza: ricapitoliamo le principali novità

Ricapitoliamo velocemente le principali novità in vigore dal 1° luglio 2021 in materia di vendite a distanza. Se invece vuoi un approfondimento completo con tutte le novità, clicca qui e accedi all’articolo che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi su DK Post.

La nuova soglia pari a 10.000 euro

Come abbiamo visto nei precedenti articoli, a seguito della pubblicazione del D.lgs. n. 83/2021 per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, a decorrere dal 1° luglio 2021, viene introdotta un’unica soglia complessiva pari a 10.000 euro. Al di sopra di tale soglia le vendite a distanza sono rilevanti ai fini IVA nel Paese nel quale è stabilito il destinatario privato consumatore.

Conseguentemente, dal 1° luglio 2021, sono eliminate le precedenti soglie, valide fino al 30 giugno 2021, che variano, per singolo Paese della UE, da 35.000 a 100.000 euro.

Teniamo presente che la citata soglia di 10.000 euro va calcolata sommando per ciascun anno il valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, al netto dell’IVA nonché delle prestazioni di servizi elettronici resi (c.d. commercio elettronico diretto) a privati consumatori in altri Stati membri della UE.

Il nuovo regime OSS

A seguito della citata novità è stato stabilito che, al fine di semplificare le obbligazioni degli operatori (si pensi all’apertura e gestione della partita IVA all’interno dei singoli Paesi della UE), il regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop), utilizzabile fino al 30 giugno 2021 solo per il commercio elettronico diretto, sarà esteso dal 1° luglio 2021 anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi verso privati consumatori (B2C) e lo stesso sarà rinominato in OSS (One Stop Shop).

Una volta esercitata l’opzione per il regime OSS, lo stesso va applicato per tutte le vendite a distanza nonché per tutte le prestazioni di servizi nei rapporti B2C effettuate in altro Stato membro.

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Regime opzionale OSS: le cose da sapere

Il regime OSS, a seconda del soggetto che opta, si suddivide in:

  • regime OSS-UE, al quale possono optare i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE (per le vendite intracomunitarie a distanza) e i soggetti stabiliti nella UE (per tutti i servizi resi a privati consumatori in altro Stato membro della UE). Tenendo presente che lo Stato di identificazione per l’accesso al regime speciale è quello in cui l’operatore è stabilito;
  • regime OSS-non UE, al quale possono optare i soggetti passivi non stabiliti nella UE (per tutte le prestazioni di servizi resi a privati consumatori nella UE).

A decorrere dal 1° aprile 2021 è possibile pre-registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’OSS. (www.agenziaentrate.gov.it – accedendo area riservata alla sezione “Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”).

N.B.: l’opzione al regime OSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In questa dichiarazione OSS l’IVA va applicata secondo le regole dello Stato membro di destinazione dei beni e servizi per quanto riguarda la base imponibile e l’aliquota IVA.

Le modalità operative di applicazione dell’OSS sono demandate a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia quindi dal 1° luglio 2021?

In base a quanto più sopra riportato ed al contenuto di cui al D.Lgs. n. 83/2021 ne consegue che, dal 1° luglio 2021:

  • se la soglia di 10.000 euro non risulta superata, l’IVA è dovuta in Italia (Paese da dove partono i beni) salvo opzione da parte del cedente all’OSS per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di destinazione;
  • se la soglia di 10.000 euro nell’anno precedente è stata superata, l’IVA è dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni (in tal caso il cedente dovrà procedere all’apertura di partita IVA nel Paese di destino ovvero optare per l’OSS adempiendo, in tale ultimo caso, agli obblighi IVA presso la propria Amministrazione finanziaria, evitando in tal modo l’onere di aprire una posizione IVA in ciascun Paese comunitario nei quali sono stabiliti i destinatari delle vendite a distanza);
  • nel caso la soglia di 10.000 euro sia, invece, superata in corso d’anno, le vendite sono soggette ad IVA a destino dalla data di superamento della soglia. Ferma restando, anche in tal caso, la possibilità di opzione per l’OSS.

2. Identificazioni dirette IVA e rappresentanti fiscali

Fermo restando quanto più sopra rappresentato, molti operatori si stanno chiedendo, da più parti, come comportarsi per le eventuali identificazioni dirette IVA o rappresentanti fiscali ancora aperti alla data del 1° luglio 2021, qualora l’operatore nazionale abbia comunque optato per il regime OSS.

Ad oggi non si sa se in caso di opzione OSS tali identificazioni/rappresentanti IVA vadano chiuse per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Sul punto sembra ragionevole ritenere che, sperando in una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, le identificazioni/rappresentanti IVA possano essere mantenuti anche a decorrere dal 1° luglio 2021, ancorché vi sia stata l’opzione all’OSS. In tal caso, però, tutte le vendite a distanza non potranno transitare tramite tali identificazioni/rappresentanti IVA, ma bensì tramite l’OSS.

Si perviene alle conclusioni più sopra riportate in considerazione del fatto che le disposizioni IVA prevedono comunque la possibilità di aprire identificazioni/rappresentanti IVA indipendentemente dalle vendite a distanza. Infatti, tali identificazioni/rappresentanti IVA servono anche per effettuare acquisti intracomunitari (in altro Paese della UE) da parte dell’operatore nazionale che vuole depositare le merci in un magazzino comunitario.

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