Tax credit vacanze per le famiglie

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Il Decreto Rilancio ha previsto degli incentivi volti a rilanciare l’industria del turismo, comparto molto penalizzato dalle limitazioni della mobilità dovute al Coronavirus. L’art. 176 del Decreto, in particolare, istituisce per l’anno 2020 un credito vacanze atto a promuovere il consumo di servizi resi nel territorio nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast.

Tale agevolazione spetta alle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 Euro e può essere sfruttato dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il bonus in commento può essere:

  • speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo, bed & breakfast);
  • utilizzato esclusivamente per pagare le strutture di accoglienza, non potendo quindi essere speso per l’abbonamento agli stabilimenti balneari, né per acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le vacanze.

Misura dell’agevolazione

Il credito, che risulta utilizzabile da un solo componente per nucleo famigliare, è attribuito nella misura di:

  • 500 euro per i nuclei familiari composti da 3 o più persone;
  • 300 euro per quelli composti da due persone;
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona.

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Condizioni del bonus

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • le prestazioni ricettive devono essere rese entro i confini nazionali;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. Su questo punto la C.M. n. 18/E del 2020 ha chiarito che si ritiene valida anche l’emissione della fattura da parte dei contribuenti non soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica, come, ad esempio, i contribuenti forfettari;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Si tenga presente che per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente che il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa.

L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 18/E del 2020, ha fornito un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di codici Ateco che assumono rilievo per tale agevolazione. Comunque, nella circolare viene chiarito che non è possibile beneficiare del bonus vacanze nel caso in cui l’attività alberghiera non sia esercitata abitualmente, e produca solo redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR.

Con la Circolare appena citata è stato chiarito anche il fatto che l’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio. Come indicato nel documento di prassi, questo significa quindi che, se, ad esempio, per il pagamento di un servizio turistico, viene pagata una fattura di acconto e una di saldo, il bonus vacanze può essere utilizzato esclusivamente in relazione a uno dei due pagamenti.

Inoltre, eventuali servizi accessori devono essere indicati nella fattura dell’unico fornitore per poter essere ammessi al bonus. Si pensi al caso del contribuente che intende soggiornare presso una struttura alberghiera, sostenendo anche dei costi per i servizi balneari offerti da un’altra struttura: in questo caso il costo dei servizi balneari può rientrare nel bonus vacanze soltanto se indicato nella fattura della struttura alberghiera.

Modalità di accesso e utilizzo dell’agevolazione

La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata dal 1º luglio 2020 da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare in possesso di un’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A.

Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

Credito d’imposta per il fornitore

Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, recupera un credito d’imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi da questo dovuti, ovvero, monetizzare mediante la cessione dello stesso a terze parti, ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari. Questi ultimi cessionari potranno a loro volta alienare il credito oppure, procedere, integralmente o parzialmente, all’utilizzo del medesimo in compensazione.

Lo sconto riconosciuto dal fornitore del servizio turistico viene recuperato a decorrere dal giorno successivo, mediante un credito d’imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

A tal fine:

  • nel modello F24, nella colonna “importi a credito compensati” deve essere indicato il codice tributo “6915”;
  • il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000 (limite generale) e di cui all’art. 1, comma 53 della Legge n. 244/2007 (quadro RU).

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