Servizi portuali: non imponibilità iva

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Il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9, c. 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/72 è applicabile anche alle prestazioni rese dai subappaltatori, purché le caratteristiche oggettive del servizio reso siano riconducibili a quelle agevolabili. Questo il recente chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 501 del 2020.

N.B.: Come noto, a livello normativo, i criteri di tassazione previsti per alcune tipologie di servizi sono contenute nell’art. 9 del D.P.R. n. 633/72, il quale, tra le altre tipologie indicate dal legislatore, prevede che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini IVA anche i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.

Nella risposta sono state nuovamente ribadite le condizioni che legittimano il regime di non imponibilità IVA ex art. 9, c. 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/72.

Come ha ribadito l’Agenzia delle Entrate in tale documento di prassi, per poter beneficiare della non imponibilità, deve trattarsi da un lato di servizi squisitamente tecnici atti a garantire la funzionalità degli impianti e dall’altro lato, di servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o dei mezzi di trasporto.

Al riguardo, viene rammentata la norma di interpretazione autentica vigente in materia (art. 3, c. 13, D.L. n. 90/1990):

Tra i servizi prestati nei porti, […] riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all’art. 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente […].

Detto ciò, il chiarimento prosegue richiamando le R.M. n. 118/E del 2008 e n. 226/E del 2008 con le quali l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione è applicabile unicamente alle prestazioni riferibili agli interventi sopra delineati, rese da chi effettua il complesso intervento di manutenzione portuale.

In definitiva, presupposto dell’agevolazione è la stretta correlazione e riconducibilità delle operazioni realizzate nell’ambito di un unico complesso intervento, anche se concluso da soggetti diversi.

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Il contribuente istante nulla ha specificato circa le eventuali fasi relative ai rapporti con i soggetti fornitori che, a vario titolo, realizzano gli interventi.

Il chiarimento dell’Agenzia si esprime quindi unicamente sull’ambito applicativo del regime di non imponibilità di cui all’art. 9, c. 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/72, il cui aspetto rilevante, a parere dell’Agenzia delle Entrate è quello oggettivo.

Quindi, come avviene nel caso esaminato, se le prestazioni disciplinate dai vari contratti stipulati tra i diversi soggetti coinvolti nell’intervento, nell’ambito di un’ATI (associazione temporanea di imprese), rientrano oggettivamente tra quelle di cui all’art. 9, c. 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/72, la non imponibilità IVA potrà rendersi applicabile anche alle prestazioni rese dai subappaltatori.

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