Rimborso IVA: come effettuare modifiche e integrazioni

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Con riferimento al credito IVA richiesto a rimborso, è possibile effettuare delle modifiche e integrazioni tramite la dichiarazione integrativa. Vediamo insieme la normativa, i termini di presentazione e i casi di mancata o non regolare apposizione del visto di conformità.

Indice

1. Come modificare il credito IVA richiesto a rimborso
2. I termini di presentazione della dichiarazione integrativa
3. La dichiarazione integrativa e il visto di conformità
4. Il rimborso IVA annuale

1. Come modificare il credito IVA richiesto a rimborso

L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta all’istanza di interpello n. 289 del 23 aprile 2021, ha ricordato che il contribuente può modificare, con riferimento al credito IVA richiesto a rimborso, la propria scelta effettuata in dichiarazione annuale IVA, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento (di cui all’articolo 57 del DPR n. 633/1972).

2. I termini di presentazione della dichiarazione integrativa

La dichiarazione integrativa può essere presentata:

  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2015;
  • non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per i periodi d’imposta precedenti al 2016.

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3. La dichiarazione integrativa e il visto di conformità

La dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa.

Questo è possibile in considerazione del fatto che l’art. 38-bis, comma 6 del DPR n. 633/1972 consente al contribuente, che ha chiesto il rimborso dell’IVA a credito, di scegliere tra:

  • prestare la garanzia
  • apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso IVA da parte dell’Ufficio competente e che, dunque, il credito non è già stato utilizzato in detrazione o in compensazione, risulta possibile presentare, entro il termine previsto dall’articolo 57 del DPR n. 633/1972 (più sopra descritto), una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA. Tutto ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata già archiviata.

4. Il rimborso IVA annuale

I requisiti per la richiesta di rimborso IVA annuale

Si ricorda che per la richiesta di rimborso IVA annuale deve sussistere uno dei seguenti requisiti (artt. 30 e 34 del D.P.R. n. 633/1972):

  • aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti: soggetti che operano in settori che comportano una condizione strutturale di credito IVA;
  • operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate: le operazioni in questione riguardano, prevalentemente le esportazioni, le transazioni assimilate ed i servizi internazionali nonché le cessioni intracomunitarie di beni e le triangolazioni;
  • acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
  • prevalenza (> 50%) di operazioni non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale: l’importo complessivo delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA, per mancanza del presupposto territoriale IVA (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972) deve essere superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate;
  • soggetti non residenti: la richiesta di rimborso deve essere effettuata dal rappresentante fiscale degli operatori esteri che l’hanno nominato o dagli stessi operatori se identificati direttamente ai fini IVA in Italia;
  • produttori agricoli con vendite non imponibili: produttori agricoli e ittici soggetti al regime speciale IVA che non consente di recuperare l’IVA sugli acquisti.

Nei casi riportati, il rimborso del credito IVA può avvenire a condizione che lo stesso sia superiore ad euro 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo.

I casi in cui il rimborso IVA può essere sempre richiesto

Indipendentemente dalle suddette condizioni e dai limiti quantitativi anzidetti, il rimborso IVA può essere sempre chiesto:

  • in caso di cessazione dell’attività: indipendentemente dall’ammontare del credito, sempre che lo stesso sia comunque superiore ad euro 10,33 (art. 3 del D.P.R. n. 126/2003);
  • per le eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali per tre anni consecutivi: in tal caso l’importo massimo richiedibile è pari al minore dei crediti del triennio. Si può chiedere il rimborso per la parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24. Possono avvalersi del rimborso del minor credito del triennio anche i curatori fallimentari (risoluzione n. 103/E del 29 marzo 2002). Si devono prendere in considerazione le eccedenze emergenti dalle dichiarazioni annuali, ma non anche quella ‘‘speciale’’ della dichiarazione relativa alle operazioni registrate nella frazione di anno solare antecedente all’apertura del fallimento.

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I rimborsi di importo superiore a 30.000 Euro

Per l’esecuzione dei rimborsi di importo superiore a Euro 30.000,00 (art. 38-bis del DPR n. 633/1972) non è necessaria la prestazione della garanzia nei confronti dello Stato, essendo sufficiente che la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso riporti il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e che sia allegata una dichiarazione di operatività, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:

  • il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta;
  • la consistenza degli immobili non è diminuita di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
  • l’attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di cessioni di azienda o di rami d’azienda;
  • non sono state cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a Euro 30.000,00, è necessaria la prestazione della garanzia patrimoniale. Resta irrilevante, ai fini della determinazione dell’importo da garantire, l’ammontare degli interessi relativi al ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.

N.B.: Per i contribuenti considerati a rischio per gli interessi erariali, ai fini dell’ottenimento del rimborso IVA, permane l’obbligo di prestare la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi a oggetto crediti Iva di importo superiore a Euro 30.000,00.

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