Rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle P.A: casistiche

post-image
Condividi

Con la pubblicazione in G.U. n. 262 del 22 ottobre 2020 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020, n. 132 sono state stabilite le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

N.B.: in considerazione del fatto che il DM n. 132/2020 non prevede puntualmente una data di entrata in vigore, lo stesso entrerà in vigore dal 6 novembre 2020 (dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione in G.U.).

Nel dettaglio, il citato DM n. 132/2020, ha introdotto all’interno del DM 3 aprile 2013, n. 55 il nuovo art. 2-bis (rubricato “cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche”), ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche esclusivamente nei seguenti casi:

  • fattura elettronica riferita a un’operazione che non è stata posta in essere a favore del destinatario della trasmissione;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifiche dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al DM 21 dicembre 2009, da riportare nella fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125;
  • omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura, ai sensi del DM 20 dicembre 2017 (emanato in attuazione dell’art. 29, comma 2, del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), e secondo le modalità indicate nella Circolare 1° febbraio 2018, n. 2;
  • omessa o errata indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali.

DK Set, per guardare al futuro

Una piattaforma software innovativa per lo studio commercialista

Scopri DK Set, la soluzione per i professionisti che vogliono garantire al proprio studio una innovazione digitale. Grazie a DK Set la gestione delle attività in ambito contabile e fiscale sarà semplice ed efficace. In più potrai collaborare con i tuoi clienti, scambiando e condividendo dati, documenti e informazioni.

Inoltre, il DM n. 132/2020 ha disposto che:

  • le Pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura qualora i dati possano essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’art. 26 del DPR n. 633/1972;
  • il rifiuto della fattura dev’essere comunicato al cedente/prestatore con le modalità di cui al paragrafo 4.5 dell’allegato B al DM 3 aprile 2013 n. 55, e nel termine indicato dalle relative specifiche tecniche. Sul punto si segnala che nel citato paragrafo 4.5 non viene fatto alcun cenno in merito alla tempistica di comunicazione. Va da sé che si dovranno prendere a riferimento i chiarimenti contenuti nel sito web fatturapa.gov.it; infatti, da quanto riportato all’interno del citato sito web, si evince che entro il termine di 15 giorni dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, la pubblica amministrazione potrà inviare al fornitore una notifica di rifiuto della fattura, indicandone la motivazione;
  • il destinatario, qualora notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi più sopra descritti.

Articoli correlati


TAG