Redditi forfetari: condizioni per l’applicazione dell’aliquota al 5%

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I contribuenti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, legge n. 190/2014, sono tenuti, nella compilazione del modello Redditi, a rendere specifiche dichiarazioni riguardanti la sussistenza dei requisiti necessari a godere del regime agevolato.

Nel corso dei precedenti interventi, ci siamo occupati dei requisiti di accesso al regime agevolato (Redditi forfetari, attenzione alla compilazione del rigo LM21) e dell’attestazione dell’assenza di cause ostative allo stesso (Redditi forfetari: le cause ostative nel Rigo LM21). In questo ultimo intervento andremo ad analizzare le condizioni che consentono di qualificare l’attività svolta quale “nuova”, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni.

Indice

1. LM21, casella 3: aliquota 5%
2. I tre anni precedenti l’inizio dell’attività
3. La prosecuzione di attività esercitata in precedenza
4. La prosecuzione di attività esercitata in precedenza da altro soggetto
5. Esercizio di più attività

1. LM21, casella 3: aliquota 5%

Mediante la barratura della casella 3 del rigo LM21 il contribuente dichiara, con riferimento all’anno di imposta 2022, di rispettare tutte le condizioni previste dalla norma affinché l’attività esercitata possa essere considerata “nuova attività” e come tale assoggettata, per i primi cinque anni, ad imposta sostitutiva nella misura del 5%, invece che del 15%.

2. I tre anni precedenti l’inizio dell’attività

Mediante la barratura della casella 3 il contribuente dichiara:

i. di non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o di impresa, anche sotto in forma associata o familiare.

Attenzione – La condizione di cui al punto precedente riveste carattere assoluto, ovvero opera indipendentemente dal fatto che l’attività precedentemente svolta sia riconducibile o meno a quella esercitata con la partita IVA in regime forfetario.

Esempio – Non potrà applicare la tassazione ad aliquota sostitutiva del 5% un soggetto che apre partita IVA in regime forfetario per esercitare attività di libero professionista se, nei tre anni precedenti, aveva esercitato una qualsiasi attività professionale, o di impresa, o artistica, con partita IVA. Parimenti, il medesimo contribuente non può avvalersi dell’aliquota al 5% se nei tre anni precedenti ha esercitato una qualsiasi attività in qualità di socio o collaboratore familiare, in qualsiasi tipo di società, associazione professionale o impresa familiare.

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3. La prosecuzione di attività esercitata in precedenza

Mediante la barratura della casella 3 il contribuente dichiara:

ii. che l’attività esercitata non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Attenzione – A differenza di quanto previsto al punto “i”, a rilevare non è l’esercizio di attività in forma autonoma o associata, o familiare, bensì la prosecuzione di un’attività precedentemente svolta, in qualsiasi forma.

Esempio – Non può applicare l’aliquota al 5% il contribuente che apre partita IVA per esercitare l’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, laddove il medesimo contribuente abbia lavorato in qualità di dipendente nel medesimo settore. Parimenti, non può avvalersi dell’aliquota al 5% il contribuente che apre partita IVA in regime forfetario, dopo il pensionamento, laddove l’attività svolta sia la stessa (o comunque sia riconducibile) a quella esercitata prima del pensionamento. Ai fini della verifica rilevano anche le attività precedentemente svolte anche al di fuori dell’Italia.

Nota bene – Il requisito di cui al punto “ii”, in sintesi, è teso ad agevolare le “nuove attività”, intese quali attività che il contribuente non ha mai condotto in precedenza.

È questione controversa la possibilità di applicare l’aliquota al 5% nel corso del primo quinquennio laddove vi sia una fuoriuscita dal regime agevolato, seguita da un rientro nello stesso.

Si tratta della problematica che vede, ad esempio, un contribuente aprire partita IVA in regime forfetario nel 2019, con tutti i requisiti per l’accesso alla tassazione ridotta. Tale contribuente, nel 2020, ha superato la soglia massima di ricavi / compensi; pertanto, nel 2021, è fuoriuscito dal regime forfetario, per poi rientrarvi nel 2022.

In una situazione di questo genere, se il requisito di cui al punto “i” è certamente rispettato, visto che la verifica riguarda i tre anni precedenti all’inizio dell’attività, qualche dubbio può sorgere per quanto riguarda la novità (punto “ii”), posto che il contribuente sta proseguendo un’attività (ovvero la propria) che non era più in regime forfetario.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate non si è mai pronunciata in alcun modo, di conseguenza – a parere di chi scrive – è doveroso approcciare la problematica con la massima prudenza.

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4. La prosecuzione di attività esercitata in precedenza da altro soggetto

Mediante la barratura della casella 3 il contribuente dichiara:

iii. nel caso in cui l’attività esercita con carattere di novità dal forfetario rappresenti la prosecuzione di un’attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto (ad esempio, nel caso di acquisto di azienda), che il predetto soggetto non aveva realizzato, nel periodo d’imposta precedente (ovvero anno 2021) ricavi superiori a quelli previsti per l’accesso al regime forfetario (per l’anno 2021, pertanto, occorre tenere in considerazione la soglia dei 65.000 euro).

5. Esercizio di più attività

Per concludere, si evidenziano le particolari indicazioni presenti nelle istruzioni di compilazione del Modello Redditi 2023, da tenere in considerazione nel remoto caso di esercizio contemporaneo di più attività, talune rientranti nel novero delle “nuove attività”:

Ove non diversamente indicato, le istruzioni della presente sezione si riferiscono al primo modulo. Qualora il reddito determinato forfetariamente prodotto nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione debba essere assoggettato alle due distinte aliquote d’imposta sostitutiva, in tal caso, nel primo modulo andranno indicati gli elementi reddituali relativi all’attività “nuova” svolta nella prima frazione di periodo, barrando la casella e, nel secondo modulo, i dati relativi alla seconda attività, da assoggettare all’aliquota del 15%, compilando distintamente tutti i campi della sezione”.

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