OSS e IOSS: registrazione e dichiarazione

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Dopo un breve riepilogo sui regimi opzionali OSS e IOSS, vediamo insieme le informazioni necessarie da inserire in sede di registrazione e di dichiarazione IVA.

Per un approfondimento sulle vendite a distanza  vi consigliamo la lettura anche del seguente articolo pubblicato su DK Post: Vendite a distanza: le novità dal 1° luglio 2021

Indice

1. Il regime OSS (One Stop Shop) in breve
2. Il regime IOSS (Import One Stop Shop) in breve
3. I dati per la registrazione all’OSS UE e IOSS
4. I dati per le dichiarazioni IVA OSS e IOSS

1. Il regime OSS (One Stop Shop) in breve

Per le vendite a distanza a livello comunitario, a decorrere dal 1° luglio 2021, viene introdotta un’unica soglia complessiva pari a 10.000 euro, al di sopra della quale le vendite a distanza sono rilevanti ai fini IVA nel Paese nel quale è stabilito il destinatario privato consumatore.

La citata soglia di 10.000 euro va calcolata sommando per ciascun anno il valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, al netto dell’IVA nonché delle prestazioni di servizi elettronici resi (c.d. commercio elettronico diretto) a privati consumatori in altri Stati membri della UE.

Conseguentemente, dal 1° luglio 2021 sono eliminate le precedenti soglie, valide fino al 30 giugno 2021, che variano, per singolo Paese UE, da 35.000 a 100.000 euro.

A seguito della citata novità è stato stabilito che al fine di semplificare le obbligazioni degli operatori (si pensi all’apertura e gestione della partita IVA all’interno dei singoli Paesi della UE), il regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop), utilizzabile fino al 30 giugno 2021 solo per il commercio elettronico diretto, sarà esteso dal 1° luglio 2021 anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi verso privati consumatori (B2C) e lo stesso sarà rinominato in OSS (One Stop Shop – fermo restando il fatto che anche tale regime potrà essere utilizzato in via opzionale).

Regime OSS-UE e OSS-non UE

Il regime OSS, a seconda del soggetto che opta si suddivide in:

  • regime OSS-UE al quale possono optare i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE per le vendite intracomunitarie a distanza e i soggetti stabiliti nella UE per tutti i servizi resi a privati consumatori in altro Stato membro della UE. Tenendo presente che lo Stato di identificazione per l’accesso al regime speciale è quello in cui l’operatore è stabilito;
  • regime OSS-non UE al quale possono optare i soggetti passivi non stabiliti nella UE per tutte le prestazioni di servizi resi a privati consumatori nella UE.

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2. Il regime IOSS (Import One Stop Shop) in breve

A decorrere dal 1° luglio 2021, vi è la rimozione dell’attuale franchigia IVA sulle importazioni di modico valore (pari ad euro 22).

Contestualmente, per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro, l’assolvimento dell’IVA all’importazione viene semplificata qualora il contribuente opti per il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop).

Tale regime opzionale prevede che il contribuente versi all’Erario italiano, cumulativamente e su base mensile (con presentazione di apposita dichiarazione mensile), l’imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese comunitario (al riguardo si evidenzia che l’aliquota IVA da applicare sui beni è quella prevista nello Stato membro in cui avviene la cessione).

L’opzione al regime IOSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione mensile. Le modalità operative di applicazione dello IOSS è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il controllo del Centro Operativo di Pescara

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 25 giugno 2021, ha chiarito che l’Ufficio competente a svolgere le attività di controllo/verifica/funzionamento dei due nuovi regimi opzionali è, dal 1° luglio 2021, il Centro Operativo di Pescara (c.d. COP). Conseguentemente, per le eventuali controversie relative agli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi opzionali in esame sarà competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Il Centro Operativo di Pescara svolgerà, tra le altre, le seguenti attività:

  • lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
  • trattamento delle dichiarazioni IVA OSS e IOSS;
  • emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dai regimi opzionali;
  • liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni relativamente alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato;
  • monitoraggio dei rimborsi.

3. I dati per la registrazione all’OSS UE e IOSS

Il Provvedimento del 25 giugno 2021 contiene diversi allegati. Negli allegati B e C sono riportate le informazioni necessarie da inserire nel sito dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione, rispettivamente, al sistema OSS UE e IOSS.

Dati per la registrazione all’OSS UE

  • Numero di partita IVA;
  • indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
  • Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione europea;
  • numeri individuali d’identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione fiscale attribuiti dagli Stati membri, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni;
  • indirizzi postali completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in uno o più Stati membri diversi da quello di identificazione;
  • numeri d’identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati membri;
  • informazioni bancarie: intestatario, numeri IBAN e BIC;
  • data di inizio dell’applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;
  • nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l’Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni;
  • indicazione che precisa se il soggetto passivo è una interfaccia elettronica;
  • indicazione che precisa se il soggetto passivo rientra in un gruppo IVA.

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Dati per la registrazione allo IOSS

  • Indicazione della qualità del soggetto (intermediario IOSS/iscrizione diretta);
  • per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e se esistente la ditta;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
  • indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
  • Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione europea;
  • numeri individuali d’identificazione IVA o il codice fiscale attribuito dallo Strato di residenza o domicilio, se previsto;
  • eventuale numero d’identificazione attribuito al soggetto rappresentato;
  • informazioni bancarie: intestatario, numeri IBAN e BIC;
  • data di inizio dell’applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione.

4. I dati per le dichiarazioni IVA OSS e IOSS

Fermo restando il fatto che il Provvedimento del 25 giugno 2021 non ha reso disponibili i modelli di dichiarazione OSS (da presentare trimestralmente anche nel caso in cui nel trimestre non vi siano operazioni) e IOSS (da presentare mensilmente anche in mancanza di operazioni), lo stesso ne ha definito i contenuti.

Dati per la dichiarazione IVA OSS UE

1) Il numero di partita IVA;
2) l’anno solare e il periodo di riferimento;
3) l’indicazione se si tratti di dichiarazione originaria o modificativa;
4) la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso mese;
5) per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato o dal luogo di partenza dei beni e per ogni Stato membro di residenza o domicilio dei committenti in cui l’IVA è dovuta:
5.1) il codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e dei commissionari;
5.2) l’eventuale luogo di partenza dei beni;
5.3) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi, distintamente per ciascuno Stato membro, effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;
5.4) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle vendite a distanza, distintamente per ciascuno Stato membro effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;
5.5) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;
5.6) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
5.7) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
5.8) l’importo totale dell’imposta dovuta;
6) per le operazioni effettuate da soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea:
6.1) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, diverso da quello in cui la stabile organizzazione è localizzata, suddiviso per aliquote;
6.2) il numero individuale d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione, incluso il codice Paese del soggetto passivo;
7) Per i beni spediti o trasportati da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza saranno specificate:
7.1) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, diverso da quello in cui la stabile organizzazione è localizzata, suddiviso per aliquote;
7.2) l’importo totale dell’imposta dovuta per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o trasporto;
7.3) il numero individuale d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione, incluso il codice Paese del soggetto passivo.

Dati per la dichiarazione IVA IOSS

1) Il numero di identificazione Iva attribuito per l’applicazione del presente regime;
2) l’anno solare e il mese di riferimento;
3) l’indicazione se si tratti di dichiarazione originaria o modificativa;
4) la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso mese;
5) il codice Paese dello Stato di provenienza dei beni;
6) l’eventuale luogo di partenza dei beni;
7) l’ammontare delle vendite a distanza dei beni importati, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente, suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
8) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente;
9) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente;
10) l’importo totale dell’imposta dovuta.

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