Liquidazioni trimestrali IVA: nuove tempistiche di registrazione

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Dal 1° gennaio 2021, i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni IVA per opzione in via trimestrale potranno registrare le fatture attive entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.

Indice

1. La normativa in generale e le novità
2. Le liquidazioni IVA trimestrali

1. La normativa in generale e le novità

Come noto, a seguito dell’introduzione della fattura elettronica, l’art. 12 del collegato alla Manovra 2019 ha previsto che, a decorrere dal 24 ottobre 2018, l’annotazione delle fatture emesse (tutte, non solo le differite ex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972) possa avvenire nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Questo provvedimento è stato pensato allo scopo di consentire la corretta contabilizzazione nel registro IVA vendite delle fatture emesse ai fini della liquidazione IVA e considerando la possibilità di trasmissione della fattura elettronica allo SDI entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio, la fattura emessa il 5 febbraio 2021 ancorché l’operazione sia stata effettuata il 25 gennaio 2021, andrà registrata nel registro IVA vendite entro il 15 febbraio e computata nella liquidazione IVA del mese di gennaio (momento di effettuazione dell’operazione).

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1102 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha invece stabilito che i soli soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni IVA, per opzione, in via trimestrale, potranno registrare le fatture attive entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse. Quindi, non entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

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2. Le Liquidazioni IVA trimestrali

Si ricorda che, la liquidazione periodica IVA consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo. La periodicità della rilevazione è, in via ordinaria, mensile; tuttavia, in presenza di determinate condizioni e di apposita opzione, può essere trimestrale.

In quest’ultimo caso sull’importo liquidato a debito sono dovuti gli interessi, indeducibili dal reddito, in misura dell’1%, da annotare distintamente sul registro delle fatture emesse. Si ricorda poi che, in via generale, le liquidazioni ed i versamenti per ciascun trimestre solare vanno effettuati entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre e perciò alle date del 16 maggio, 20 agosto (art. 37 comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), 16 novembre e 16 febbraio.

Soggetti esonerati dalle liquidazioni IVA

Si tenga, comunque, presente che, in via generale, sono esonerati dalle liquidazioni IVA (sia mensili che trimestrali):

  • i contribuenti che, avendone diritto, hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972;
  • i contribuenti nel regime dei minimi e i contribuenti forfetari di cui alla Legge n. 190/2014;
  • i contribuenti che hanno i requisiti per rientrare nel regime di esonero per gli agricoltori (art. 34 del D.P.R. n. 633/1972) e non hanno optato per il regime ordinario;
  • i contribuenti che applicano il regime forfetario per le attività di intrattenimento e di spettacolo.

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Trimestrali ordinari

Determinati soggetti IVA possono eseguire la liquidazione IVA senza alcun aggravio a titolo di interesse (come invece accade per i trimestrali per opzione), entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Questo ad eccezione del versamento relativo al quarto trimestre, che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo (senza la possibilità di procedere a rateizzazione fino a novembre nonché differimento in Unico con la maggiorazione dello 0,4% mensile), anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

Di seguito si riportano i soggetti trimestrali ordinari (art. 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972):

  • autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti al relativo albo;
  • istituti e aziende di credito;
  • imprese assicuratrici;
  • imprese telefoniche;
  • dentisti e odontotecnici che effettuano esclusivamente prestazioni sanitarie esenti ed acquisti, con il meccanismo del reverse charge, di materiale d’oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi e di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi (D.P.R. n. 315/2000);
  • imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, servizi di fognatura e depurazione, servizi di telecomunicazione, impianti di lampade votive (l’agevolazione si applica alle imprese che nell’anno solare precedente hanno versato IVA per un importo non superiore ad euro 2 milioni);
  • impianti di distribuzione stradale di carburante limitatamente alle cessioni di carburanti e olii per autotrazione, prodotti accessori (ad es. ricambi);
  • società ed enti concessionari di autostrade;
  • associazione italiana croce rossa;
  • subfornitore per contratti di subfornitura: per pagamenti con scadenza successiva alla data di consegna del bene o dell’ultimazione del servizio.

Trimestrali per opzione

Per le imprese e lavoratori autonomi, che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata, è prevista la possibilità di optare per l’effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale anziché mensile (art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 542/1999).

Tipologia di attività Volume d’affari (*)
Prestazioni di servizi (**) Non superiori a euro 400.000
Altre attività Non superiori a euro 700.000

(*) In caso di contemporaneo esercizio di attività di servizi e di altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, va fatto riferimento al volume d’affari relativo a tutte le attività esercitate, il quale non deve superare euro 700.000.

(**) Per individuare le attività rientranti nelle “prestazioni di servizi” va fatto riferimento al D.M. 17 gennaio 1992, in base al quale si considerano tali quelle che hanno per oggetto le operazioni di cui all’art. 3, commi primo, terzo, e quarto, lett. a), b), c), e), f), h), del D.P.R. n. 633/1972

N.B.: L’opzione per la liquidazione IVA trimestrale comporta la maggiorazione nella misura dell’1% del saldo a debito della liquidazione. Nelle deleghe di versamento deve essere indicato un importo comprensivo dell’IVA e degli interessi. Gli interessi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

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