L’informativa per l’emergenza COVID-19 ai sensi dell’OIC 29

post-image
Condividi

Molti in questi giorni stanno valutando come riportare correttamente in bilancio l’informativa riguardante l’emergenza sanitaria, i provvedimenti legislativi adottati, le modalità concrete in cui la società affronta tale emergenza, le misure di contenimento del contagio poste in essere.

Indice

1. Riferimenti normativi civilistici
2. Principio contabile OIC 29
3. Considerazioni sull’obbligo informativo

1. Riferimenti normativi civilistici

Per quanto attiene i riferimenti normativi civilistici, il rinvio è alle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli:

    1. 2427 c.c., n. 22-quater, statuisce che relativamente alla predisposizione della Nota Integrativa, questa deve contenere “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”;
    2. 2428 c.c., secondo cui, relativamente alla redazione della Relazione sulla Gestione da parte degli amministratori, devono risultare: a) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura (pt.5, art. 2428 c.c.); b) l’evoluzione prevedibile della gestione (pt.6, art. 2428 c.c.).

2. Principio contabile OIC 29

Non vi è dubbio che i fatti di questi giorni rientrano pienamente nelle disposizioni civilistiche, ma si tratta di valutare con attenzione come inquadrare correttamente il flusso informativo da riportare nelle note del bilancio. A tal fine sono significative le disposizioni contenute nel principio contabile OIC 29, secondo cui i fatti intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio sono da raggruppare in tre diverse tipologie:

  1. fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano impatto sui valori di bilancio;
  2. fatti successivi alla chiusura dell’esercizio privi di impatto sui valori di bilancio o, comunque, tali da non comportare una loro variazione;
  3. fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano incidenza o effetti sulla continuità aziendale.

Seppur molto probabile che per la maggior parte dei redattori di bilancio gli effetti relativi all’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, originatisi dalla fine del mese di febbraio, quindi non prevedibili al 31 dicembre 2019, sono da considerare come fatti successivi che non comportano variazioni ai valori di bilancio, va da sé che ogni organo amministrativo ha facoltà di valutare come procedere a seconda della gravità delle condizioni in cui si trova la società. Per questo diventa fondamentale prestare attenzione a quanto statuito in merito dal principio contabile OIC 29.

Il principio OIC 29, intitolato “Cambiamento dei principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, dedica i paragrafi dal 59 al 67 alle disposizioni relative ai fatti intervenuti dopo la chiusura che, come anticipato, si distinguono in tre categorie.

1) Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio

“Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

Ne possono essere esempi:

  • la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio, per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
  • i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
    – il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
    – la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
  • la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
  • la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
  • la scoperta di un errore o di una frode”.

Trattandosi di fatti già noti alla data di chiusura del bilancio, e che le prime segnalazioni in merito all’emergenza sanitaria per il COVID-19 risalgono all’incirca al 20 febbraio 2020, è da escludere che l’informativa integrativa al bilancio possa essere ricondotta a tale prima tipologia.

2) Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

“Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Ne possono essere esempi:

  • la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
  • la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
  • la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
  • la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall’OIC 19 “Debiti”;
  • la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall’OIC 6”.

Il Par. 63, in aggiunta agli esempi sopra riportati, prevede una ulteriore elencazione di eventi sorti dopo la data di bilancio che non richiedono variazioni, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, ma che comunque richiedono un’informativa in Nota Integrativa e precisamente:

  • “operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell’esercizio;
  • annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
  • acquisti o cessioni di un’azienda significativa;
  • distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
  • annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
  • emissione di un prestito obbligazionario;
  • aumento di capitale;
  • assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
  • significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio;
  • fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza coperture;
  • richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori”.

Da un’attenta lettura si evince che gli eventi straordinari in senso lato, in cui certamente rientrano gli effetti dei provvedimenti legislativi adottati per il contenimento dell’epidemia connessa al COVID-19, sono da ricondurre a questa tipologia. Ne deriva quindi un obbligo di idonea rendicontazione in Nota Integrativa.

3) Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

“Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale”.

È indubbio che gli aspetti economici connessi all’epidemia in corso siano da riferirsi all’esercizio 2020 ma, ai sensi dell’OIC 11, “Finalità e Postulati del Bilancio”, già di questi tempi gli amministratori sono chiamati a verificare la capacità operativa dell’azienda in un’ottica di continuità, con la conseguenza che qualora tale presupposto venga a mancare, gli amministratori medesimi dovranno adottare contromisure e correttivi adeguati. Tutto ciò alla luce delle nuove disposizioni recentemente introdotte dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, le quali hanno modificato in modo non trascurabile il quadro normativo esistente, con particolare riguardo agli indici di allerta e ai consequenziali obblighi di segnalazione.

DK Set Studio – Bilancio

Scopri come elaborare il bilancio in modo semplice e veloce

Guarda il webinar on-demand gratuito per conoscere un modulo software innovativo e facile da usare per la redazione dei bilanci, tenendo sotto controllo le attività svolte.

3. Considerazioni sull’obbligo informativo

Poiché i fatti del tipo (1) e (3) ai sensi dell’OIC 29 sono rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio, non vi è dubbio che se gli amministratori ritengono che gli effetti connessi all’emergenza sanitaria possono essere tali da impattare sia sulle poste del bilancio che soprattutto sugli equilibri aziendali, e per cui anche sul presupposto della continuità, devono chiaramente esplicitare al meglio l’informativa nelle note al bilancio.

Ai sensi del Par. 64 dell’OIC 29, l’articolo 2427, comma 1, n. 22-quater del codice civile richiede che la Nota Integrativa deve indicare la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Nell’illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.

Per quanto concerne la tipologia dei fatti per cui è sufficiente la semplice rendicontazione, le informazioni da riportare potrebbero essere riferite alla descrizione delle modalità concrete con cui la società affronta l’emergenza, nonché le tipologie di misure di contenimento del contagio poste in essere: smart working (se totale o parziale e nel caso per quali figure), riunioni in audio-video conferenza, chiusura di alcuni reparti, attivazione parziale o totale CIG, erogazione di permessi retribuiti e non, periodo di ferie, riorganizzazione contatti con i clienti e gestione attività di backoffice- reception,  utilizzo di riorganizzazione delle linee produttive per salvaguardare distanza di sicurezza, utilizzo di mascherine da parte dei collaboratori, ecc. Da riportare anche il ricorso ad eventuali proroghe previste dai decreti per il contenimento degli effetti dell’epidemia di COVID-19, come il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio e per i versamenti fiscali, le moratorie sui mutui e altre misure.

Con riferimento specifico alla Relazione sulla Gestione di cui all’art. 2428 c.c., la portata della straordinarietà dell’emergenza in atto potrebbe richiedere che vengano illustrati i relativi impatti sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società (anche in considerazione dei primi dati riferiti al periodo 2020, che nel caso di proroga dei termini per l’approvazione del bilancio potrebbe ricomprendere un periodo ampio, pari al semestre) nella sezione dedicata alla “Prevedibile evoluzione della gestione”, nonché richiedere una descrizione, sulla base di un’opportuna documentazione, di un budget o di un piano eventualmente rimodulato per l’evoluzione futura. Ciò anche recependo la disposizione civilistica dello stesso art. 2428 secondo cui “occorre pure illustrare i rischi aziendali attesi e l’evoluzione prevedibile sulla gestione”.

Per la maggior parte delle imprese gli effetti dell’epidemia si stanno concretizzando in una contrazione dei ricavi e degli incassi, non compensata da una riduzione di spese, per la presenza di costi fissi che impatteranno di certo in modo rilevante sull’esercizio 2020.

Infine, va ricordato che l’obbligo dell’informativa ai sensi dell’art. 2427, 22-quarter del codice civile, ai sensi dell’art. 2435-bis compete anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Diversamente le micro-imprese, ai sensi art. 2435-ter, sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Clicca qui per scaricare la versione in PDF.

Articoli correlati


TAG