Le novità sulle dichiarazioni di intento

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Come sappiamo, l’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA deve predisporre la dichiarazione di intento e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 2020, il D.L. n. 34/2019 (conv. L. n. 58/2019) ha previsto alcune semplificazioni in materia e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Dal 2020 gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza l’applicazione dell’IVA dovranno ancora:

  • redigere la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • trasmettere la dichiarazione di intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

Non è più previsto, invece, l’obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Si tenga comunque presente che a fronte della soppressione di tale obbligo è stato previsto quanto segue:

  • nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
  • sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad es. la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
  • sono aboliti i registri dove annotare le dichiarazioni d’intento emesse e ricevute;
  • non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute.

Resta comunque possibile per l’esportatore abituale consegnare al fornitore, su base volontaria, una copia della dichiarazione di intento.

In questo modo è possibile anche evitare eventuali dubbi operativi del fornitore circa il trattamento IVA da applicare all’operazione. A tal proposito, potrebbe essere il fornitore a chiedere all’esportatore abituale di avere visione della dichiarazione di intento.

Novità nel regime sanzionatorio

A decorrere dal periodo d’imposta 2020 sono innalzate le sanzioni in capo ai fornitori di esportatori abituali che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime di non imponibilità Iva senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento.
Infatti, in caso di omesso adempimento, non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2000 euro), ma la sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata ( art. 12-septies D.L. n. 34 del 2019).

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