La comunicazione dei titolari effettivi delle società

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Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, nonché i trust, dovranno comunicare telematicamente al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) le informazioni relative al proprio titolare effettivo. Dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo che attesta l’operatività del sistema, i soggetti obbligati avranno 60 giorni per effettuare la comunicazione.

NOVITÀ: È recente la notizia della Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-37/20, il cui contenuto è stato diffuso a mezzo comunicato stampa il 22 novembre 2022, che potrebbe allontanare l’entrata a regime degli obblighi di comunicazione del titolare effettivo, data per imminente a seguito del preavviso inviato a mezzo PEC dalle Camere di Commercio. Con tale decisione, infatti, la Corte ha dichiarato l’invalidità della disposizione della Direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri sono accessibili in ogni caso al pubblico. Ciò in quanto l’ingerenza nei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dell’Unione europea al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, risultante da tale misura, è stata ritenuta né limitata allo stretto necessario né proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Nell’emanazione dei decreti attuativi con gli ultimi dettagli, tra i quali la definizione delle modalità di accesso al registro, anche il nostro Paese dovrà quindi tenere conto dei principi stabiliti dalla Corte UE.

Indice

1. Premessa
2. Chi sono i titolari effettivi
3. Soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo
4. Tempistiche
5. Modalità di trasmissione dei dati
6. Sanzioni

1. Premessa

Si attende l’ultimo passaggio necessario a rendere operative le disposizioni di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, legate alla disciplina antiriciclaggio, che impone alle imprese dotate di personalità giuridica ed alle persone giuridiche private, nonché ai trust, di comunicare telematicamente le informazioni relative al proprio titolare effettivo. I primi aspetti operativi sono stati definiti dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2022). Tale decreto ministeriale, a sua volta, ha demandato ad ulteriori decreti la definizione dei dettagli.

Non appena il Ministero dello Sviluppo economico emanerà i necessari decreti attuativi – passaggio atteso a breve, visto che il Registro Imprese sta già avvisando i soggetti obbligati a mezzo PEC del nuovo obbligo) – i soggetti interessati dovranno comunicare al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) i dati della o delle persone fisiche che possiedono o controllano l’entità giuridica o ne risultano beneficiari.

2. Chi sono i titolari effettivi

Sono da considerarsi titolari effettivi:

  • le persone che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario (in caso di partecipazioni detenute da società, occorre risalire ai soci effettivi analizzando la composizione della società. Ad esempio, se la società A è partecipata all’80% dalla società B, e la società B è partecipata all’100% dal socio “Tizio”, “Tizio” è titolare effettivo sia della società B che della società A);
  • se tramite le partecipazioni non è possibile individuare il titolare effettivo, allora occorre identificare le persone che, tramite il possesso della maggioranza dei voti o a seguito di vincoli contrattuali, esercita la maggiore influenza sulla società;
  • solo in ultima istanza, il titolare effettivo viene identificato con le persone che detengono i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione della società.

ATTENZIONE: Per ciascun titolare effettivo (deve esserne identificato almeno uno) dovranno essere riportati i dati anagrafici e di residenza o domicilio; altresì occorre specificare in base a quale criterio il soggetto è stato indicato quale titolare effettivo, secondo le disposizioni di cui dagli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 231/2007 (ad esempio, in quanto titolare di una partecipazione superiore al 25%).

I dati sui titolari effettivi potranno essere consultati sul portale del Registro delle Imprese nella sezione dedicata.

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3. Soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo

L’obbligo riguarda esclusivamente le società di capitali (S.R.L., S.P.A., ecc.), le persone giuridiche private (quali le associazioni riconosciute o le fondazioni) ed i trust.

Nessuna comunicazione dovrà invece essere fatta da parte delle società di persone, né da parte delle ditte individuali.

4. Tempistiche

Le tempistiche per ottemperare all’adempimento sono le seguenti:

  • non appena saranno emanati dal MISE i necessari provvedimenti attuativi, vi saranno 60 giorni di tempo per effettuare la comunicazione;
  • per le società e gli altri soggetti obbligati di nuova costituzione, la comunicazione dovrà essere fatta entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi Registri;
  • in caso di variazioni relative alla titolarità effettiva (ad esempio in caso di cessioni di quote sociali che modifichino la titolarità effettiva, portando un socio sopra o sotto soglia 25%), la variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni.

ATTENZIONE: I dati devono essere annualmente confermati, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione (se non sono intervenute variazioni), oppure entro 12 mesi dalla data dell’ultima variazione, o dalla data dell’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

5. Modalità di trasmissione dei dati

Dal punto di vista tecnico, per effettuare la comunicazione sarà necessario trasmettere un’apposita pratica al Registro Imprese.

Sarà compito dell’amministratore dell’impresa (o del fondatore o rappresentante della persona giuridica privata, o del fiduciario, in caso di trust) autocertificare le informazioni richieste (con conseguenze anche penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 55 D.Lgs. n. 231/2007: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10mila a 30mila euro).

Il tutto dovrà essere sottoscritto digitalmente; pertanto, l’amministratore, il fiduciario o il rappresentante della persona giuridica privata dovranno disporre di firma digitale.

È inoltre necessario disporre di una PEC per ricevere comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

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ATTENZIONE: La comunicazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato. Non è possibile conferire procura speciale all’intermediario; quest’ultimo potrà soltanto curare la trasmissione della pratica alla CCIAA, e fare pertanto da tramite per la trasmissione della dovuta comunicazione, nonché da “cassa” per il pagamento dei diritti di segreteria (il cui ammontare deve essere ancora definito), tramite il prepagato Telemaco.

Per la comunicazione dei dati del titolare effettivo è possibile utilizzare l’applicativo DIRE, il servizio web delle Camere di Commercio, oppure altre soluzioni presenti sul mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze (tutte le informazioni sul portale: titolareeffettivo.registroimprese.it).

6. Sanzioni

Quanto al regime sanzionatorio è previsto che:

  • se la comunicazione non viene resa nei tempi dovuti, si rende dovuta una sanzione, da un minimo di 103 euro ad un massimo di 1.032 euro;
  • se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo;
  • è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari a 1/3 del massimo della sanzione (1/3 di euro 1.032 = euro 344) o, se più favorevole, pari al doppio della sanzione minima (euro 103 x 2 = euro 206), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notifica degli estremi della violazione;
  • se la comunicazione è mendace si applica la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10mila a 30mila euro.

Inoltre, se il socio si rifiuta di comunicare al soggetto obbligato alla comunicazione le necessarie informazioni, o le fornisce false, il socio stesso non potrà più esercitare il diritto di voto.

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