La compensazione orizzontale in caso di esclusione dal VIES

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Il collegato alla Finanziaria 2020 (art. 2 del D.L. n. 124 del 2019) ha previsto che sia esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale” (art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

La preclusione alla compensazione “orizzontale” è limitata ai soli crediti IVA ed ha effetti dalla data di notifica del provvedimento di esclusione dal VIES – secondo le modalità stabilite dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 110418/2017 – fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento stesso.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di tale previsione, il modello F24 viene scartato.

Si tenga presente che, laddove l’esclusione dal VIES non sia accompagnata da un provvedimento di cessazione della partita IVA, resterebbe possibile la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all’Erario o ad altri Enti.
Resta ferma, inoltre, la possibilità di chiedere i crediti IVA a rimborso o di riportarli nella dichiarazione annuale successiva.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, la compensazione dei crediti IVA dovrebbe essere nuovamente consentita in caso di reinserimento nella banca dati VIES.
Su tali aspetti si è espressa l’Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa specializzata di inizio anno, spiegando che il provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES può dipendere:

  • dall’assenza di requisiti soggettivi e/o oggettivi ai fini IVA;
  • dall’aver consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, pur essendo in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini dell’imposta.

Nella prima casistica l’esclusione dalla banca dati VIES presuppone la cessazione della partita IVA. Nella seconda casistica, invece, il soggetto passivo non è destinatario di un provvedimento di cessazione della partita IVA, ma del solo provvedimento di esclusione dal VIES, previa valutazione della gravità del comportamento da parte dell’ufficio competente.

Ai fini del reinserimento nella banca dati VIES, tale soggetto è tenuto alla rimozione delle irregolarità che hanno portato al provvedimento di esclusione. L’Ufficio competente valuterà le motivazioni addotte e stabilirà l’eventuale nuova inclusione.

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