Fatture elettroniche: nuovi termini di versamento dell’imposta di bollo

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I termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, previste dall’art. 6, comma 2 del DM 17.6.2014, sono stati più volte modificati a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica.

Il DM 4.12.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2020, ha nuovamente modificato i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e ha individuato la procedura di recupero dell’imposta non versata. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2021.

Indice

1. Nuove tempistiche per il versamento
2. Controllo e integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
3. Recupero dell’imposta non versata

1. Nuove tempistiche per il versamento

Con il DM 4.12.2020 vengono stabiliti nuovi termini di versamento:

  • per le fatture emesse nel primo/terzo/quarto trimestre dell’anno, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
  • per le fatture emesse nel secondo trimestre, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Trimestre Scadenza
I trimestre 31 maggio
II trimestre 30 settembre
III trimestre 30 novembre
IV trimestre 28 febbraio

Si tenga presente che:

  • se l’importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a 250 Euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
  • se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente non superiore (pari o inferiore) a 250 Euro, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

2. Controllo e integrazione da parte dell’agenzia delle Entrate

Per le fatture elettroniche inviate mediante SdI dal 1.1.2021, l’Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all’integrazione delle fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta (art. 6 comma 2 del DM 17.6.2014 novellato dal DM 4.12.2020).

Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, con modalità telematiche, l’informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato.

Quest’ultimo, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, può procedere, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

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Le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate in assenza di modifiche da parte del contribuente.

L’Agenzia rende quindi noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente.

Il termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell’anno.

3. Recupero dell’imposta non versata

L’art. 2 del Decreto individua la procedura di recupero dell’imposta di bollo in caso di ritardato/ omesso/insufficiente versamento dell’importo dovuto, nonché le relative sanzioni. È previsto che l’ammontare dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi sia comunicato in via telematica al contribuente, che è tenuto ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale periodo l’Ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo non versato.

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