Esterometro: abolito dal 1° luglio 2022

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Dal 1° luglio 2022 è stato abolito l’esterometro. Vediamo tutte le novità, con particolare attenzione alle esclusioni previste.

Indice

1. L’abolizione dell’esterometro
2. Il formato XML e le tempistiche di trasmissione
3. Le esclusioni previste
4. Le sanzioni previste

1. L’abolizione dell’esterometro

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) aveva stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andavano trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Successivamente, l’art. 5 del DL n. 146/2021, ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).

2. Il formato XML e le tempistiche di trasmissione

Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021 e del DL n. 146/2021, è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 un apposito provvedimento direttoriale.

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Nel dettaglio, il provvedimento del 28 ottobre 2021 stabilisce che:

  • in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.). Per quanto riguarda le fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, la trasmissione andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
  • quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

3. Le esclusioni previste

Il Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022), all’art. 12, ha previsto una importante “semplificazione” con riferimento alle operazioni con l’estero oggetto di “esterometro” (che come scritto in precedenza dal 1° luglio 2022 sarà sostituito dall’obbligo generalizzato di emissione delle fatture in formato elettronico). Nel dettaglio è stato chiarito che rimangono escluse dall’esterometro (e quindi dal 1° luglio 2022 dall’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con l’estero), oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SDI, anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972) e di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

Va da sé che dal 1° luglio 2022 non vi sarà l’obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l’estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni di importo non superiore ad Euro 5.000.

Si pensi ad esempio agli acquisti di carburante effettuati su territori esteri (inferiori ad Euro 5.000) oppure alle cessioni di beni c.d. “estero su estero” escluse ai sensi dell’art. 7-bis del DPR n. 633/1972, o anche alle prestazioni di servizi su beni immobili all’estero (sempre che di importo non superiore ad Euro 5.000). Sembra, comunque, che permanga la facoltà di comunicarle elettronicamente anche se di importo inferiore ad Euro 5.000 (per meglio dire non è un divieto ma una facoltà di non comunicarle).

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Le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA di importo superiore ad Euro 5.000 andranno invece gestite dal 1° luglio 2022 in formato elettronico; l’Agenzia delle Entrate aveva infatti chiarito che le operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale IVA andavano comunque comunicate all’interno dell’esterometro.

4. Le sanzioni previste

Sempre il Decreto semplificazioni all’art. 13, modificando l’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 47,1, ha stabilito che le “nuove” sanzioni in tema di operazioni con l’estero (esterometro e dal 1° luglio 2022) tornano applicabili dal 1° luglio 2022 e non dal 1° gennaio 2022.

Si ricorda che le sanzioni, dal 1° luglio 2022, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (tramite fattura elettronica), sono pari ad Euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili – e non più fino al limite di Euro 1.000 trimestrale (riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria).

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