Ecobonus: le regole per la detrazione del 110%

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Il Decreto Rilancio ha previsto l’innalzamento al 110% della detrazione fiscale per determinati interventi di Ecobonus e Sismabonus, che hanno poi subito delle modifiche in sede di conversione in Legge del Decreto.

La detrazione fiscale del 110% torna applicabile alle spese sostenute (quindi, secondo il criterio di cassa, ovvero alla data del pagamento effettivo dei lavori senza fare riferimento al momento di realizzazione dell’intervento) dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e va ripartita, tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali con rate di pari importo.

Si ricorda che gli interventi di Ecobonus devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (anche degli edifici plurifamiliari), ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico prima e dopo l’intervento.

Attenzione: si segnala che in merito alla nuova detrazione del 110% l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la C.M. n. 24/E dell’8 agosto 2020 con la quale sono state ripercorse le peculiarità dei nuovi bonus fiscali.

Indice

1. Ambito oggettivo del bonus 110%
2. Ambito soggettivo del bonus 110%
3. Cessione del credito, sconto in fattura e compensazione orizzontale
4. Decreto Asseverazioni
5. Decreto Requisiti tecnici

1. Ambito oggettivo del bonus 110%

Le agevolazioni di seguito riportate tornano applicabili:

  • ai condomìni;
  • alle singole unità immobiliari nei condomìni;
  • agli edifici unifamiliari anche se adibiti a seconda casa.

 

Tipologia di bonus Interventi che beneficiano della detrazione del 110%
Sismabonus

Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013:

  • interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • interventi con una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 70%) o due classi di rischi (vecchia detrazione dell’80%);
  • interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 75%) o due classi di rischi (vecchia detrazione dell’85%) per un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
  • interventi di cui ai punti precedenti fruibili dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti.

Attenzione: la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui sopra.

Ecobonus

Interventi di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e di seguito riportati.

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Limiti di spesa:

­ – 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

­ – 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Limiti di spesa:

­ – 20.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

­ – 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Limiti di spesa: 30.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (anche su spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).

Attenzione: la detrazione del 110% torna applicabile a tutti gli altri interventi previsti nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alla tabella sopra riportata.

Gli interventi in esame devono:

  • rispettare determinati requisiti ministeriali;
  • assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, oppure se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

La detrazione del 110% torna applicabile all’installazione:

  • di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

L’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di Ecobonus o Sismabonus descritti in precedenza. Si precisa, inoltre, che nei casi in cui si tratti di interventi di “ristrutturazione edilizia”, “nuova costruzione” o “ristrutturazione urbanistica” (art. 3, lett. d), e), f), D.P.R. n. 380/2001) il limite di spesa per gli impianti fotovoltaici è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Attenzione: la detrazione in esame:

    • non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura;
    • è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito o (novità introdotta con l’emendamento) non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale;
    • spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi.

2. Ambito soggettivo del bonus 110%

Dal punto di vista soggettivo possono beneficiare della detrazione del 110%:

  • i condòmini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Tali soggetti possono fruire della detrazione in esame anche per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (quindi, anche per le seconde case). Non risulta possibile beneficiare della detrazione del 110% per le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e gli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci);
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

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3. Cessione del credito, sconto in fattura e compensazione orizzontale

Come noto, il Decreto Rilancio prevede la possibilità che per le spese relative a determinati interventi edilizi si possa procedere con la cessione del credito o ad uno sconto in fattura da parte dell’azienda che effettua i lavori. Risulta, inoltre, possibile utilizzare il credito anche in compensazione c.d. orizzontale (quindi con imposte diverse) in base alle rate residue di detrazione non fruite.

Il 2° comma dell’art. 121 del Decreto Rilancio individua gli interventi che possono essere oggetto di trasformazione in credito d’imposta, cessione o di sconto in fattura. Nel dettaglio si tratta delle misure di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 917/1986 (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; tenendo presente che, con riferimento esclusivo ai lavori effettuati sulle parti comuni condominiali, sono compresi anche gli interventi di manutenzione ordinaria, ovvero le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti);
  • efficienza energetica inclusi interventi previsti dal Decreto Rilancio;
    • adozione di misure antisismiche inclusi gli interventi previsti dal Decreto Rilancio;
    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
    • installazione di impianti fotovoltaici inclusi gli interventi previsti dal Decreto Rilancio;
    • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Da quanto sopra si evince che si tratta di lavori che vanno oltre a quelli ricompresi nel superbonus del 110%.

Ciò premesso per gli interventi di cui sopra, il Decreto Rilancio, prevede che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, in via alternativa:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Attenzione: a seguito della conversione in Legge del Decreto Rilancio l’opzione potrà essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Si evidenzia, inoltre, che per gli interventi in esame, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Dal punto di vista operativo risulta opportuno ricordare che:

  • allo scopo di poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, i tecnici abilitati devono asseverare (tenendo presente che: copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Enea; la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio):
    • il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi emanati ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del dl 63/2013;
    • la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • qualora siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere ad un CAF il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste e per il rilascio del visto di conformità sono detraibili nella misura del 110% qualora riguardino interventi di cui al citato art. 119 del Decreto Rilancio.

Sempre il Decreto Rilancio prevede che il beneficiario della detrazione in esame possa utilizzare il credito d’imposta relativo agli stessi interventi di cui sopra, in compensazione anche per quanto attiene le rate residue di detrazione non fruite derivanti da anni precedenti (tenendo comunque presente che il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione). Inoltre, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

ATTENZIONE: ai fini del controllo, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. Nei casi in cui sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari.

Con riferimento alla messa in sicurezza degli edifici dal pericolo sismico, la disposizione normativa prevede la possibilità (quindi non l’obbligo) di stipula di una polizza che copra il rischio da eventi calamitosi, a condizione che venga ceduto il Sismabonus del 110% alla stessa compagnia di assicurazione. In tal caso la detrazione, prevista nella misura del 19%, aumenta al 90% del costo dell’assicurazione stipulata.

4. Decreto Asseverazioni

Il 5 agosto 2020 è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il Decreto Ministeriale 3 agosto 2020 relativo alla modulistica nonché alle modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per poter usufruire del c.d. Superbonus del 110% previsto per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 77/2020). Con lo stesso Decreto, ora all’esame della Corte dei Conti ai fini della registrazione e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati, inoltre, approvati i modelli per l’asseverazione in caso di lavori già conclusi o in stato di avanzamento. Per ciascuna attestazione resa che risulti infedele tornano applicabili sanzioni da 2mila a 15mila euro.

Si evidenzia, infatti, che ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi del Superbonus del 110% nonché dell’opzione per la cessione del credito ovvero sconto in fattura, risulta necessario richiedere:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità, da ultimo, stabilite con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020;
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001.

5. Decreto Requisiti tecnici

Dopo aver firmato il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020, il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, di concerto con gli altri Ministeri competenti, ha firmato, in data 6 agosto 2020, il Decreto Requisiti tecnici, con il quale sono stati definiti gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, bonus facciate e superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. Inoltre, è stata prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che sono detraibili anche le porte d’ingresso e le finestre, in quanto contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico. A seguito della firma del Decreto Requisiti tecnici di fatto si completa la disciplina relativa al Superbonus e al Sismabonus al 110%, introdotti ad opera dell’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 77/2020).

Il Decreto in esame torna applicabile alle seguenti tipologie di intervento (aventi i requisiti individuati nell’Allegato A del medesimo Decreto):

  • interventi di riqualificazione energetica globale, ex art. 1, c. 344, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), effettuati su edifici esistenti o su singole unità immobiliari
  • interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti (strutture opache verticali e/o orizzontali, come coperture e pavimenti);
  • sostituzione di finestre comprensive di infissi;
  • posa in opera di schermature solari;
  • parti comuni di edifici condominiali, purché interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • installazione di collettori solari, ex art. 1, c. 344, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università;
  • installazione di collettori solari ex art. 119, lett. b) e c), del Decreto Rilancio;
  • interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, ex art. 1, c. 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), quali:
    • sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
    • sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di aria calda a condensazione;
    • sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza;
    • sostituzione di scaldacqua, ecc.;
    • installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

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