Dichiarazioni d’intento: le novità dal 1° gennaio 2021

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Dal 1° gennaio 2021, la Legge di Bilancio 2021 inibisce l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte dei contribuenti nei cui confronti, in seguito all’analisi di rischio e dei controlli sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. Inoltre, la disposizione normativa prevede la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse. Per i profili operativi si dovrà attendere la pubblicazione di apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Indice

1. Gli esportatori abituali
2. Novità dal 1° gennaio 2021
3. Dichiarazione d’intento: le regole dal 2020

1. Gli esportatori abituali

Gli operatori economici, che effettuano operazioni con l’estero, possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori, nell’ambito di un plafond che si sono costituiti mediante la trasmissione telematica delle c.d. dichiarazioni d’intento (art. 8, primo comma, lett. c, del DPR n. 633/1972). Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d’affari, determinato a norma dell’art. 20 del DPR n. 633/1972 (senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, nonché delle operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972 per le quali dal 1° gennaio 2013 torna comunque l’obbligo di emissione della fattura), sia superiore al 10%.

2. Novità dal 1° gennaio 2021

La Legge di Bilancio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2021 (ancorché ad oggi manca l’individuazione delle modalità operative che saranno individuate da apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione), ha stabilito che sarà inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

Inoltre, sarà possibile per l’Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d’intento falsa e inibire l’emissione della fattura elettronica da parte del fornitore che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d’intento invalidata, con titolo di non imponibilità IVA.

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Come scritto in precedenza, per le modalità operative del nuovo disposto normativo si dovrà però attendere la pubblicazione di apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, tale Provvedimento dovrà stabilire le regole operative per l’attuazione del presidio antifrode, delle modalità per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse, nonché l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento. Quindi, ancorché la Legge di Bilancio 2021 preveda che la nuova disposizione abbia effetto già dal 1° gennaio 2021, operativamente, al fine di vedere l’effettiva applicazione, si dovrà capire quando il Provvedimento direttoriale verrà pubblicato.

3. Dichiarazione d’intento: le regole dal 2020

Come ormai noto, l’art. 12-septies della Legge 28 giugno 2019, n. 58 (di conversione del D.L. n. 34/2019 – c.d. Decreto crescita) ha introdotto delle importanti novità in materia di dichiarazione d’intento, con riferimento alla procedura e agli aspetti sanzionatori.

Le novità introdotte in tema di dichiarazione d’intento, ad opera della Legge n. 58/2019, si applicano a decorrere dal 2020. Infatti, la disposizione normativa ha previsto che le novità citate “si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Nel dettaglio, la Legge n. 58/2019 ha introdotto, con effetto 2020, le seguenti novità in materia di dichiarazione d’intento (si veda anche la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 luglio 2019, n. 69283/RU):

  • gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate (che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione);
  • la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni. Tale previsione è in linea con quanto già contenuto nella Risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015, in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d’intento anche per una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento;
  • nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che, gli estremi di detto protocollo, debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, o essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Sul punto l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che l’indicazione del numero di protocollo, attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate, è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale;
  • abrogazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, che comporta il venir meno dell’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare, di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla, nonché di indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.

Attenzione: In merito alle novità di cui sopra, la disposizione normativa stabilisce che, con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della Legge n. 58/2019, saranno definite le modalità operative di attuazione.

Tale Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il 27 febbraio 2020 (prot. n. 96911) e ha delineato le modalità operative per dare attuazione alle citate novità introdotte dalla Legge n. 58/2019 in materia di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, aggiornando anche il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Si ricorda che il nuovo modello di dichiarazione d’intento, rispetto a quello precedentemente approvato (con provvedimento del 2 dicembre 2016 che andava utilizzato già dal 1° marzo 2017), prevede le seguenti novità:

  • è stato eliminato il campo riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere, nonché dell’anno di riferimento;
  • all’interno delle istruzioni che accompagnano il nuovo modello di dichiarazione è stato previsto che in presenza di Gruppo IVA (di cui agli artt. 70-bis e ss. del DPR. n. 633/1972), nel campo “Partita IVA” va indicato il numero di partita IVA del Gruppo IVA e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo IVA (che di fatto coincide con il numero di partita IVA) oppure, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al medesimo Gruppo IVA.

Nello specifico, in attuazione del Decreto Crescita, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, a partire dal 2 marzo 2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore, indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.

I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate consultando il proprio “Cassetto fiscale”. Tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “Cassetto fiscale”.

Il Provvedimento in esame specifica che l’utilizzo del modello di dichiarazione d’intento precedente (approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016) è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (quindi, fino al 27 aprile 2020).

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Attenzione: Ciò premesso si evidenzia che il Provvedimento in esame non interviene sull’ulteriore novità introdotta ad opera del citato Decreto Crescita e per meglio dire sul fatto che nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (o dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. In attesa di chiarimenti ufficiali sembra ragionevole ritenere che tale “protocollo di ricezione” vada indicato nelle fatture emesse agli esportatori abituali fin da subito (ove possibile), o dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Provvedimento (stante il fatto che fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione risulta comunque possibile utilizzare il precedente modello di dichiarazione d’intento).

La Legge n. 58/2019, sempre con effetto 2020, ha modificato anche i profili sanzionatori riservati alla gestione delle dichiarazioni d’intento. Infatti, viene previsto che in capo al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta.

 

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