Dichiarazione IVA 2023: il Quadro VJ

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Il quadro VJ del modello di Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022), approvato con il Provvedimento direttoriale n. 11378 del 13 gennaio 2023, non è stato modificato rispetto a quello dell’anno scorso, sia con riferimento ai contenuti sia in merito alla struttura.

Ciò premesso, preme ricordare che nel quadro VJ devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi a determinate operazioni soggette a reverse charge e autofattura – di cui si riportano nel seguito alcune casistiche – tenendo conto delle eventuali note di variazione IVA di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Ai fini della detrazione IVA, le operazioni indicate nel quadro VJ devono essere comprese anche nel quadro VF.

Indice

1. Operazioni soggette a reverse charge e autofattura
2. Casistiche autofattura
3. Casistiche reverse charge

1. Operazioni soggette a reverse charge e autofattura

Nei casi in cui il reverse charge/autofattura vengano gestiti elettronicamente con invio al Sistema di Interscambio andranno utilizzati obbligatoriamente i tipi di documento di seguito riportati.

ATTENZIONE: Si ricorda che l’obbligo decorre per le operazioni effettuate, nei rapporti con l’estero, dal 1° luglio 2022 in considerazione del fatto che da tale data è stato abrogato l’esterometro; invece, tale obbligo non vi è con riferimento ai casi di c.d. reverse charge interno il quale può continuare ad essere gestito in via analogica.

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: da utilizzare per acquisti di servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in altro Paese della UE ovvero in un Paese extra-UE;
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: da utilizzare in presenza di acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993;
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972: da utilizzare in presenza di cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti.

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2. Casistiche autofattura

Ciò premesso, di seguito si riporta l’elencazione delle principali operazioni soggette ad autofattura.

Casistica Descrizione Riferimento normativo o di prassi
Acquisti da soggetti passivi d’imposta “stabiliti” in un Paese extra-UE Acquisto di beni ovvero servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, da un soggetto passivo d’imposta “stabilito” in un Paese extra-UE e privo di stabile organizzazione in Italia.
Indipendentemente dal fatto che il soggetto extra-UE in Italia si avvalga di rappresentante fiscale.
Art. 17, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 633/1972
Autoconsumo esterno L’autoconsumo esterno coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi familiari, o comunque con la destinazione del bene a finalità estranee all’attività svolta. Esso si configura sia nel caso di esercizio d’impresa, che nel caso di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione, fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione relativa all’acquisto del bene. Art. 2 D.P.R. n. 633/1972
Cessioni gratuite di beni Per le cessioni gratuite di beni il cedente (nel caso in cui l’operazione sia rilevante ai fini IVA), anziché emettere secondo le regole generali una fattura, può optare per l’emissione di un’autofattura. Art. 2 D.P.R. n. 633/1972
Splafonamento Nei casi di splafonamento IVA, o per meglio dire quando l’acquisto di beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con l’emissione di autofattura. C.M. n. 50/E/2002 e C.M. n. 98/E/2000
Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero Anche l’acquisto da produttori agricoli ovvero ittici in regime di esonero IVA prevede l’emissione di apposita autofattura. Art. 34 D.P.R. n. 633/1972
Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE) L’estrazione dei beni non comunitari dai depositi IVA effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi immessi è soggetta all’autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario. Art. 50-bis, D.L. n. 331/1993
Autofattura denuncia
  • Per gli acquisti interni (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997): il cessionario/committente deve emettere autofattura denuncia nei casi in cui trascorsi 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione non abbia ricevuto la relativa fattura da parte del cedente/prestatore.
  • Per gli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 il contribuente, che non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve (art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993) emettere apposita autofattura denuncia.
Art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 e art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993

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3. Casistiche reverse charge

Di seguito si riportano, invece, le principali casistiche in cui torna applicabile il meccanismo del reverse charge.

Casistica Descrizione Riferimento normativo
Acquisti da soggetti passivi d’imposta “stabiliti” in un Paese extra-UE Acquisto di beni ovvero servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, da un soggetto passivo d’imposta “stabilito” in un Paese UE diverso dall’Italia e privo di stabile organizzazione in Italia. Indipendentemente dal fatto che il soggetto UE in Italia si avvalga di rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA. Art. 17, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 633/1972
Acquisto intracomunitario di beni Se la cessione intracomunitaria rilevante ai fini IVA in Italia è effettuata da un soggetto passivo comunitario (andrà verificata la partita IVA da cui è emessa la fattura e non la sede legale/operativa del fornitore), il cessionario soggetto passivo IVA residente in Italia, che pone in essere l’acquisto intracomunitario (di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993) adempie all’obbligo di versamento dell’imposta mediante reverse charge, applicando l’IVA secondo l’aliquota dovuta e registrando la fattura sia nel registro delle fatture emesse e/o corrispettivi e nel registro degli acquisti. Art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993
Reverse charge c.d. interno in quanto l’operazione avviene fra soggetti passivi IVA entrambi italiani
  • Cessioni di oro da investimento, poste in essere dai soggetti che producono e commerciano oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, imponibili IVA per opzione, e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi, nonché le cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta.
  • Prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
  • Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, abitativi o strumentali, di cui all’art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter), del DPR n. 633/1972, per le quali il cedente, nel relativo atto di cessione, abbia esercitato l’opzione per l’assoggettamento ad IVA.
  • Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
  • Cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo. L’Agenzia delle Entrate con la CM n. 59 del 23 dicembre 2010 aveva precisato che il reverse charge torna applicabile soltanto alle cessioni che precedono il commercio al dettaglio.
  • Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Anche in tal caso il reverse charge torna applicabile solo in merito alle cessioni che precedono il commercio al dettaglio.
  • Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra.
  • Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica.
  • Cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”.
  • Cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, nonché di altri materiali di recupero; bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo; rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori.
Art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972

 

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