Dichiarazione IVA 2021: principali novità

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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 15 gennaio 2021, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA 2021 (dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020).

Anche quest’anno, per determinate tipologie di contribuenti, sarà possibile utilizzare il modello IVA base. In linea generale, tale modello può essere utilizzato dai soggetti che non applicano regimi speciali IVA e non effettuano operazioni con l’estero. Si evidenzia, inoltre, che la Dichiarazione IVA 2021 dovrà essere trasmessa telematicamente, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati, tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.

Le principali novità del modello IVA 2021

  • Inserito il nuovo rigo VA16, riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. In particolare, va indicato: in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19”, posta in Appendice alle istruzioni che accompagnano il modello dichiarativo; nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1;

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  • soppresso il quadro VI: in tale quadro, fino alla dichiarazione IVA 2020 (anno d’imposta 2019), così come era previsto dall’art. 1, comma 1, lettera c) del DL n. 746/1983, andavano riepilogati i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute dal fornitore degli esportatori abituali. Invece, dal 1° gennaio 2020, a seguito delle novità introdotte ad opera dell’art. 12-septies del DL n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019, è stato eliminato l’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, così come è stato eliminato, per il fornitore, l’obbligo di annotare gli estremi della dichiarazione d’intento nelle fatture emesse in base alla stessa. Va da sé che non vi è più l’obbligo di indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento ricevute anche all’interno del modello di Dichiarazione IVA;
  • rigo VF34: a seguito delle novità introdotte ad opera dell’art. 124 del DL n. 34/2020, in merito alle cessioni di prodotti per l’emergenza Covid-19 effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, per le quali è stata introdotta l’esenzione IVA con diritto alla detrazione, nel rigo VF34 è stato inserito il nuovo campo 9. Infatti, così come chiarito dalla CM n. 26/E/2020, tali operazioni non influenzano la determinazione del pro-rata di detrazione. Conseguentemente, nel calcolo della percentuale di detrazione risulta necessario aggiungere tali operazioni a quelle imponibili o ad esse equiparate ai fini dell’esercizio della detrazione IVA. Inoltre, nel rigo VF30 troviamo la nuova casella 10, che dev’essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • nel quadro VL è stato inserito il nuovo rigo VL41, per indicare: nel campo 1, la differenza (se positiva) tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza (se positiva) tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33;
  • quadro VO: all’interno della sezione 1 è ora presente il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies del DPR n. 633/1972 (servizi di telecomunicazioni, commercio elettronico diretto) nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA stabiliti in altri Paesi UE diversi dall’Italia (novità recepite in Italia ad opera dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 45/2020, che ha modificato, in attuazione dell’art. 1 della direttiva n. 2017/2455/UE, le regole territoriali applicabili ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di commenti non soggetti passivi IVA). Nella sezione 2, rigo VO26, è stata, invece, prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Inoltre, all’interno della sezione 3, troviamo il nuovo rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari;
  • nel quadro VQ vediamo l’inserimento della nuova colonna 7, relativa all’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020;
  • con riferimento al prospetto IVA 26/PR si segnala, nel quadro VS, sezione 2, il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19. Invece, nella sezione 2 del quadro VW, è stato inserito il nuovo rigo VW41, per indicare: nel campo 1, la differenza (se positiva) tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza (se positiva) tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.

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