Chiarimenti sulla non imponibilità degli acquisti dei viaggiatori extra ue

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L’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 8 del 16 luglio 2020 ha fornito alcune precisazioni riguardo alla norma che prevede la non applicazione dell’IVA o la possibilità di rimborso della stessa per le cessioni a favore di cittadini privati residenti fuori della UE (art. 38-quater del D.P.R. 633/72).

Il documento di prassi ricorda innanzitutto che i cessionari possono essere soltanto coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese. Viene specificato che per l’applicazione di tale norma non vi sono limitazioni specifiche riguardo alla qualificazione soggettiva dei soggetti passivi cedenti, che possono per esempio essere anche commercianti al minuto in locali aperti al pubblico; la cosa importante riguardo a tali soggetti è che gli stessi restano soggetti distinti dalla figura dell’intermediario che può eseguire il rimborso al posto del cedente.

I beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed essere privi di qualsiasi interesse commerciale. Viene ribadito che tale principio è stato chiarito anche con la C.M. n. 145/E del 1998. Su tale punto, la R.M. n. 126/E del 1998 aveva precisato che chiaramente una quantità sproporzionata di beni non rende applicabile il beneficio fiscale in quanto fa presupporre l’esistenza di un’attività commerciale.

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In relazione al valore della soglia – importo superiore a 154,94 Euro, IVA inclusa viene fornita un’ulteriore precisazione. Per determinare se la soglia di valore sia stata superata, è necessario basarsi sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.

Il valore di 154,94 euro, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni, come le compravendite avvenute in momenti diversi, anche se documentate con una sola fattura, come tipicamente avviene nelle ipotesi di cui all’art. 21, c. 4, lett. a) del D.P.R. 633/72. Quindi, in sintesi, le compravendite che concorrono alla soglia non possono avvenire in momenti diversi, anche se sono indicate nella stessa fattura.

Nel documento viene ricordato nuovamente che la cessione dei beni a viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite le funzionalità di cui al sistema OTELLO“Online tax refund at exit: light lane optimization”, nell’attuale versione 2.0, con la fattura in formato elettronico:

  1. senza pagamento dell’imposta, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’art. 26, c. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 – laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dall’Unione;
  2. con il medesimo documento e pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione nei termini indicati – previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Come era già stato indicato dal principio di diritto n. 25 del 2019, non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati, volte in particolare a ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche se il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 Euro, IVA inclusa.

Infine, l’Agenzia chiarisce che risulta incompatibile con le norme vigenti l’esclusione del rimborso dell’IVA versata dal consumatore extracomunitario quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (es. invio di determinati documenti entro un certo lasso di tempo) che non trovano diretto riscontro nell’art. 38-quater del D.P.R. 633/72. Ciò significa che se sussistono le condizioni dettate dalla norma, il rimborso è sempre dovuto dal venditore, dovendosi escludere ogni illegittimo vantaggio per il venditore, sia in termini di mancato rimborso o di indebita detraibilità.

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