Assegnazione agevolata beni ai soci, nuova edizione 2023

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La legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29 dicembre 2022, all’art. 1, art. 1, commi 100 –105, prevede la riproposizione di una misura più volte adottata negli ultimi anni, che consiste nel riconoscimento di una agevolazione fiscale temporanea applicabile alle operazioni di cessione o assegnazione dei beni ai soci effettuate entro il 30 settembre 2023.

Indice

1. Condizioni per l’applicazione dell’agevolazione
2. La tassazione agevolata
3. Il versamento dell’imposta
4. Beni oggetto di assegnazione agevolata
5. Vantaggi e svantaggi dell’operazione
6. Distribuzione di utili o riserve

1. Condizioni per l’applicazione dell’agevolazione

Nel dettaglio, la legge di Bilancio 2023 ha previsto il riconoscimento di una agevolazione fiscale temporanea applicabile alle operazioni di:

  • cessione o assegnazione effettuate entro il 30 settembre 2023
  • da parte delle società (anche non operative)
  • a favore dei soci
  • iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 2022
  • ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

ATTENZIONE: L’agevolazione è applicabile anche in caso di trasformazione societaria in società semplice, nel caso delle società che hanno ad oggetto esclusivo o prevalente la gestione dei beni oggetto di assegnazione agevolata.

2. La tassazione agevolata

L’agevolazione consiste nella possibilità di scontare, in luogo della tassazione ordinaria sull’eventuale plusvalenza conseguita (pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto) un’imposta sostitutiva ai fini dei redditi e dell’IRAP pari:

  • all’8%, oppure
  • al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.

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3. Il versamento dell’imposta

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire:

  • per il 60% entro il 30 settembre 2023;
  • per il residuo 40% entro il 30 novembre 2023.

4. Beni oggetto di assegnazione agevolata

Possono essere oggetto di assegnazione agevolata:

  • i beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività;
  • i beni mobili registrati (iscritti in pubblici registri) non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

ATTENZIONE: Si noti che a rilevare, ai fini della possibilità di accedere alla misura qui in esame, non è “strumentalità per natura”, bensì la destinazione dell’immobile.

Pertanto, possono essere assegnati in via agevolata anche gli immobili strumentali per natura, a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività alla data di assegnazione, e che quindi, ad esempio, siano sfitti, locati, concessi in comodato (Circolare Agenzia delle Entrate n. 112/E/1999).

OSSERVA: Possono essere assegnati in via agevolata ai soci anche gli immobili merce. In questo caso, per la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto, occorre fare riferimento al valore considerato nell’ultima situazione di magazzino.

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5. Vantaggi e svantaggi dell’operazione

Ulteriori vantaggi previsti dall’operazione di assegnazione agevolata sono:

  • la riduzione alla metà dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabile alle assegnazioni e le cessioni ai soci;
  • le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Ulteriore, ed estremamente interessante, vantaggio concesso dall’operazione di assegnazione agevolata è quello che prevede che, in deroga alle regole ordinarie:

  • il valore normale dell’immobile ceduto possa essere determinato sulla base delle rendite catastali, tenuto conto dei moltiplicatori previsti dalle norme in tema di imposta di registro (art. 52, Testo Unico Imposta di Registro, D.P.R. n. 131/1986).

Aspetto dolente, invece, è quello che riguarda l’IVA. Ai fini IVA, infatti, l’assegnazione agevolata non gode di alcun particolare trattamento.

ATTENZIONE: L’operazione dovrà quindi essere assoggettata alle regole ordinarie IVA, ed il valore rilevante ai fini IVA determinato a valore corrente, anche laddove l’assegnazione avvenga al minor valore determinato in base ai dati catastali.

6. Distribuzione di utili o riserve

Per quanto riguarda le società di persone, posto che la distribuzione di utili o riserve in capo ai soci di tali società è neutra, alla luce della già pregressa tassazione intervenuta per trasparenza, parimenti la distribuzione a mezzo assegnazione non produce riflessi in capo al socio.

Diverso è invece il caso delle società di capitali, nelle quali il valore di assegnazione, come risultante da bilancio, costituisce distribuzione di riserve.

Come già chiarito in occasione delle precedenti disposizioni di assegnazione agevolata, le riserve da annullare sono parametrate al valore contabile attributo al bene fuoriuscito (al netto degli ammortamenti), indipendentemente dal valore normale o catastale utilizzato per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva redditi / IRAP 8% o 10,5% (per le società di comodo).

In presenza di diverse tipologie di riserve, prima si considerano utilizzate le riserve di utili e di capitale, e solo in subordine le eventuali riserve in sospensione d’imposta. In particolare:

  • se ad essere distribuita è una riserva di capitale, non sussiste alcun riflesso reddituale in capo al socio assegnatario;
  • laddove venga distribuita una riserva di utili, l’imposta sostitutiva pagata dalla società (8% – 10%) libera anche il socio da ulteriori imposte nel limite del valore contabile fiscalmente riconosciuto su cui è stata corrisposta l’imposta sostitutiva;
  • più complesso è il caso della distribuzione della riserva in sospensione. In questo caso, viene ad emergere materia imponibile in capo al socio. Tuttavia, è possibile – in ragione delle specifiche norme previste nel caso di assegnazione agevolata – applicare un’aliquota sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’assegnazione ai soci, nella misura del 13%, andando così a neutralizzare i riflessi reddituali in capo al socio assegnatario.

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