Acquisto e cessione di autovetture: profili IVA e detrazioni

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Detrazione Sì o detrazione No? IVA al 40% o al 100%? Non è facile districarsi tra i vari profili IVA nel caso di acquisti e cessioni di autovetture e servizi connessi. Cerchiamo di capire insieme le varie detrazioni e tutte le diverse casistiche a cui un’impresa può andare incontro

Indice

1. La normativa e la detrazione al 40%
2. Chiarimenti, utilizzo promiscuo e veicoli utilizzati dagli agenti di commercio
3. Il caso: cessione di veicoli acquistati con IVA

1. La normativa e la detrazione al 40%

La Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), con effetto dal 28 giugno 2007, ha riformulato la lettera c) dell’art. 19-bis1 del DPR n. 633/1972.

In particolare ha limitato il diritto alla detrazione dell’IVA sull’acquisto o importazione di mezzi di trasporto, componenti e ricambi, al fine di meglio adeguare la normativa interna alle indicazioni contenute nella decisione del Consiglio europeo del 18 giugno 2007.

È ora prevista la detrazione nella misura del 40% dell’imposta relativa all’acquisto o importazione (nonché dei relativi componenti e ricambi) dei “veicoli stradali a motore”.

La definizione di “veicoli stradali a motore”

Vengono definiti “veicoli stradali a motore”: “tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto” che “non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione”.

La possibilità di una detrazione totale dell’imposta

La normativa attuale non esclude la possibilità di una detrazione totale dell’imposta, a condizione che sia dimostrabile un utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto nell’ambito dell’attività di impresa o professionale. Ad oggi non è stato chiarito quale possa essere il “mezzo di prova” da esibire in corso di eventuale controllo da parte dell’Amm. Fin.

Le detrazioni sul carburante, sulla manutenzione e sui pedaggi

L’IVA relativa all’acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto richiamati precedentemente, nonché alle prestazioni di cui all’art. 16, comma terzo, del DPR n. 633/1972 (leasing, noleggio e simili), nonché relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compresi i pedaggi autostradali, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa agli anzidetti mezzi di trasporto.

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2. Chiarimenti, utilizzo promiscuo e veicoli utilizzati dagli agenti di commercio

Vediamo i chiarimenti della RM del DEF n. 6 del 20 feb. 2008:

  • È detraibile al 100% l’IVA sugli acquisti di beni e servizi relativi ai veicoli stradali a motore indicati nella lett. c) dell’art. 19-bis 1 del DPR n. 633/1972, utilizzati dal datore di lavoro che, nell’esercizio di impresa, li mette a disposizione dei propri dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo regolarmente fatturato e per i quali va attivata la rivalsa di cui all’art. 18 del citato decreto IVA;
  • per i veicoli messi a disposizione dei dipendenti e utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa, la base imponibile non deve essere comunque inferiore al valore normale equivalente per tali beni al fringe benefit ai fini Irpef (30% della tabella ACI dei quindicimila chilometri). Conseguentemente nel caso di addebito di un corrispettivo minore a tale valore normale, il datore di lavoro dovrà fatturare l’eccedenza fino a raggiungere tale importo per poter detrarre l’IVA al 100%.

L’utilizzo promiscuo del veicolo

Risulta detraibile l’IVA al 40%, senza alcuna possibilità di prova contraria, nel caso in cui i veicoli stradali a motori risultino utilizzati promiscuamente (dai familiari o dipendenti) senza pagamento di alcun corrispettivo. Inoltre, non risulta possibile detrarre l’IVA al 100% e successivamente applicare l’IVA sulla base del valore normale per l’uso privato degli stessi.

I veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio

I veicoli che costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa (ad es. attività di noleggio dei veicoli in esame) e quelli che sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio seguono le ordinarie regole di detrazione dell’IVA. Conseguentemente l’IVA sarà detraibile sulla base del reale utilizzo dei veicoli nell’attività d’impresa. Nel caso di detrazione integrale all’atto dell’acquisto, la successiva utilizzazione privata del mezzo sarà soggetta ad IVA quale autoconsumo.

3. Le cessioni di veicoli acquistati con IVA

A seconda della detrazione dell’IVA operata in sede di acquisto/importazione si potranno avere tre fattispecie diverse. Vediamole insieme.

a. L’IVA è stata detratta in misura integrale

La relativa cessione va assoggettata ad IVA con l’aliquota ordinaria del 22% o, per le cessioni effettuate fino al 30 novembre 2013, al 21%.

b. L’IVA era interamente indetraibile

La relativa cessione risulterà esente da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies, del DPR. n. 633/1972.

c. È stata effettuata una detrazione parziale dell’IVA a credito

In tale ipotesi la base imponibile al momento della cessione è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata. Una quota del corrispettivo di cessione verrà esposta nella fattura di vendita come quota non soggetta ad IVA.

Ne consegue che la rivendita del bene acquistato (destinato in parte all’attività d’impresa/lavoro autonomo ed in parte per uso privato) si considera soggetta ad IVA soltanto per la parte destinata all’uso d’impresa/professionale.

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Tabella detrazioni IVA nel corso degli anni per i veicoli stradali a motore

Data di acquisto Percentuale di detrazione applicata Trattamento IVA prima rivendita
Fino al 31.12.2000 0 Esente art. 10, n. 27-quinquies
Dall’1.1.01 al 31.12.02 10 Base imponibile 10%
Dall’1.1.03 al 31.12.05 10 Base imponibile 10%
40 Base imponibile 40%
Dall’1.1.06 al 13.9.06 15 Base imponibile 15%
40 Base imponibile 40%
Dal 14.9.06 al 27.6.07 Secondo inerenza es. 50% Base imp. = % IVA detratta (es. 50%)
Dal 28.6.07 40% Base imponibile 40%
100% Base imponibile 100%
Secondo inerenza es. 80% Base imponibile = % IVA detratta (es. 80%)

Esempio

Auto acquistata da professionista per uso promiscuo con detrazione parziale IVA nella misura del 40%

Prezzo di vendita dell’auto usata da parte del professionista, al netto di IVA, pari ad Euro 5.000

In tal caso si avrà:

  • base imponibile IVA (Euro 5.000 * 40%): Euro 2.000
  • IVA del 22% sulla base imponibile di cui sopra: Euro 440
  • Corrispettivo escluso da IVA ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 633/1972 (Euro 5.000 – 2.000): Euro 3.000
Fattura n. X del XXX

Cessione autovettura usata modello XXX targata XXX

Quota imponibile                                                                                             Euro 2.000

IVA 22%                                                                                                              Euro     440

Quota fuori campo IVA art. 13 DPR n. 633/1972                                       Euro 3.000

Totale                                                                                                                 Euro 5.440

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