Aboliti i registri delle dichiarazioni di intento

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Importanti semplificazioni sono state previste dal D.L. Crescita (D.L. n. 34 del 2019) all’art. 12-setpies in relazione alle dichiarazioni di intento.

Dal 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento e, di riflesso, è abolito l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e annotarle in appositi registri.

Come anticipato, dunque, le modifiche principali apportate all’art. 1, c. 1 e 2, del D.L. n. 746 del 1983 consistono nell’abolizione dell’obbligo:

  • in capo all’esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • in capo all’esportatore abituale e ai rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le lettere di intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72;
  • in capo ai fornitori, di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.

Si tenga presente che date le novità introdotte, i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell’esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e non genericamente quelli della stessa.

Rimarrà immutato l’obbligo nei confronti degli esportatori abituali di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento.

Come anticipato le novità introdotte dal Decreto Crescita troverà applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2020.

Rivisto il trattamento sanzionatorio

L’art 12-septies del D.L. 34/2019 interviene anche sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l’irrogazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando il versamento della stessa, in capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate” della lettera di intento (art. 7, c. 4-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

Rispetto alla precedente formulazione della disposizione, non è più fatta menzione del ricevimento della dichiarazione d’intento da parte del fornitore, in quanto la consegna della stessa non è più obbligatoria, come sopra esposto.

La misura della sanzione, dunque, non è più fissa (da 250 a 2.000 euro), ma ritorna proporzionale, com’era previsto prima delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015.

Si tenga presente che non è stato espressamente abrogato l’art. 2, c. 2, del D.L. n. 746 del 1983, il quale sanziona i soggetti passivi che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma dell’art. 1, comma 1, lett. c) del medesimo decreto legge (nella versione ante modifiche Decreto Crescita).

Si ritiene che dato che dal 2020 verrà meno l’obbligo di numerazione, annotazione e conservazione delle lettere di intento trasmesse e ricevute per effetto delle novità sopra esposte, non dovrebbe più verificarsi una condotta sanzionabile.

Si tenga però presente che la sanzione potrebbe sopravvivere nell’ipotesi in cui il fornitore non indicasse in fattura il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento, analogamente a quanto è stato sostenuto in caso di omessa indicazione degli estremi (numero e data) delle lettere di intento.

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