Versamento IVIE E IVAFE: scadenze 2018

post-image
Condividi

A decorrere dal periodo d’imposta 2011 sono state introdotte nel nostro ordinamento l’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).

L’IVIE è dovuta sul valore degli immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.

L’IVAFE è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

IVIE
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76% in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto.

La Legge 208 del 2015 ha previsto che, a decorrere dal 2016, l’IVIE non si applichi al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non risulti classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il valore dell’immobile è costituito, in generale, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.

Qualora l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza, si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile, sulla base della media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.

IVAFE
L’imposta è dovuta nella misura del 2 per mille in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.

L’IVAFE si applica ai seguenti prodotti finanziari se detenuti all’estero:

  • azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
  • obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
  • strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
  • quote di fondi comuni di investimento;
  • titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
  • qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nei punti precedenti e i relativi indici;
  • contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • contratti di scambio a pronti e a termini (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • combinazioni di contratti o di titoli indicati nei punti precedenti.

VERSAMENTO DELL’IVIE E DELL’IVAFE
In relazione al versamento delle due imposte si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento.

Considerato che all’IVIE e all’IVAFE si applicano le disposizioni dell’IRPEF, l’imposta potrà essere anche rateizzata, ma solo per il saldo e la prima rata di acconto, entro un massimo di 6 rate.

I contribuenti possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 2 luglio 2018 oppure entro il 20 agosto 2018 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo.

Si ricorda che per dichiarare il possesso di tali attività (sia immobiliari che finanziarie) e liquidare le imposte in commento, il contribuente deve compilare il Quadro RW del Modello Redditi.

Articoli correlati


TAG