Trasmissione telematica corrispettivi: casi di esonero

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A seguito del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, 1° comma del D.Lgs. n. 127/2015, sostituito dall’art. 17, 1° comma, lett. a) del DL n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018):

  • per i soggetti, di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972, con volume d’affari superiore a 400.000 euro (nel 2018 – così come chiarito dalla RM n. 47/E dell’8 maggio 2019), dal 1° luglio 2019 verrà meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente. Infatti, tali soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • per i soggetti, di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972, indipendentemente dal volume d’affari, dal 1° gennaio 2020 verrà meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente. Infatti, tali soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

La disposizione normativa prevede che siano individuati, sia con effetto dal 1° luglio 2019 che in via generalizzata dal 1° gennaio 2020, i casi di esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione della tipologia di attività esercitata. In GU è stato pubblicato il DM 10 maggio 2019 che prevede i seguenti casi di esonero:

  • le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 696/1996 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, vendita a distanza ovvero corrispondenza – commercio elettronico indiretto, ecc.), del DM 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del DM 27 ottobre 2015 (servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e servizi elettronici – commercio elettronico diretto c.d. e-commerce);
  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • le operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché le operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari registrato nel 2018). Questo esonero torna applicabile fino al 31 dicembre 2019;
  • le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Si evidenzia che i contribuenti che esercitano tali attività potranno comunque decidere se utilizzare la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il decreto stabilisce, infine, che fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari del 2018; per dette operazioni continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero l’emissione della fattura se richiesta dal cliente. Anche in tal caso è possibile utilizzare da parte degli operatori, in via facoltativa, la trasmissione telematica dei corrispettivi.

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