Servizi di trasporto internazionale: esonero contributivo

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La Legge n. 208/2015 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, uno specifico esonero dei contributi posti a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli, equipaggiati con tachigrafo digitale, che abbiano prestato per almeno 100 giorni attività di trasporto internazionale. Nei giorni scorsi l’INPS ha diramato la relativa circolare applicativa con le indicazioni necessarie per consentire alle aziende di fruire concretamente dell’esonero. L’Istituto riconoscerà il beneficio nei limiti delle risorse disponibili e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Datori di lavoro beneficiari

L’agevolazione in oggetto è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative che instaurano con i soci lavoratori un rapporto di lavoro subordinato ex art. 1, L. n. 142/2001.

Possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto, ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano. Il beneficio in esame è infatti destinato non solo alle imprese di trasporto per conto terzi ma anche alle imprese che svolgono trasporti in conto proprio, così come alle aziende che svolgono attività di trasporto di persone e, più in generale, a tutte le imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.

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Condizioni per l’esonero

La Legge prevede lo sgravio nella misura dell’80% dei contributi previdenziali (sono esclusi i premi INAIL) esclusivamente in relazione alla retribuzione dei conducenti che effettuino servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui; il raggiungimento delle 100 giornate deve pertanto essere considerata una condizione essenziale per il riconoscimento dell’agevolazione.

Il calcolo delle giornate decorre dal 1° gennaio 2016. A tal fine devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.

Con riferimento alle ipotesi in cui il medesimo trasporto internazionale sia effettuato da una pluralità di conducenti, i quali si succedono alla guida del medesimo veicolo, l’esonero contributivo spetta per tutti i conducenti impegnati nell’attività di trasporto internazionale.

L’agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto al raggiungimento della soglia prevista di 100 giorni annui fino al periodo di paga di novembre 2018.

La concessione dell’esonero è subordinata:

  • al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
  • all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Modalità di riconoscimento

Per fruire del beneficio i datori di lavoro devono inoltrare richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “TRAS.INT.”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo – l Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

In particolare, i datori di lavoro interessati dovranno indicare nella domanda:

  • il lavoratore che ha effettuato almeno 100 giorni annui di trasporto internazionale;
  • la data di inizio e di raggiungimento dei 100 giorni di trasporto internazionale;
  • l’importo della retribuzione mensile media;
  • l’aliquota contributiva datoriale applicata.

Con riferimento agli ultimi due alinea l’INPS precisa che:

  • ai fini dell’indicazione della retribuzione media mensile, è corretto tener conto dei ratei delle mensilità aggiuntive;
  • per quanto riguarda l’aliquota contributiva datoriale, è corretto indicare l’aliquota relativa alle sole contribuzioni oggetto di esonero.

L’Istituto darà riscontro alla richiesta, di norma entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, autorizzando, fino ad esaurimento delle disponibilità, il datore di lavoro a fruire dello sgravio e indicandone la misura.

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