Servizi bancari per trasferimento fondi senza IVA

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Il principio di diritto n. 12 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate si è occupato del trattamento IVA applicabile alle commissioni addebitate in relazione all’utilizzo di una specifica applicazione informatica che consente, da un lato, di effettuare pagamenti in moneta elettronica presso esercenti commerciali, dall’altro, di ottenere dagli esercenti l’erogazione di denaro contante contestualmente all’esecuzione dei medesimi pagamenti.

Come primo punto, viene chiarito da tale principio che le commissioni addebitate dalle banche agli esercenti convenzionati per i pagamenti effettuati dai correntisti tramite l’applicazione informatica beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1) del D.P.R. 633/72.

Tali commissioni, infatti, remunerano un servizio prestato dalla banca, consistente nel trasferimento di fondi tra i soggetti interessati dalle operazioni sottostanti. Secondo l’Agenzia, in rapporto a tali transazioni, la banca svolge un’attività di garanzia e gestione dei pagamenti che può essere assimilata all’attività c.d. di acquiring. Per quest’ultima l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile il regime di esenzione IVA (si veda al riguardo la R.M. n. 354 del 2007).

In secondo luogo, è stato chiarito che l’esenzione IVA si applica anche alle commissioni addebitate dagli esercenti convenzionati alle banche, a fronte dell’erogazione di denaro contante nei confronti dei correntisti, contestualmente ai pagamenti in moneta elettronica effettuati da questi ultimi tramite la specifica applicazione informatica.

Tuttavia, in tal caso, il regime di esenzione è riconosciuto non in forza del n. 1) dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, ma in forza del n. 9) della medesima disposizione, in quanto la commissione versata dalla banca all’esercente costituisce il corrispettivo di una prestazione di mandato, mediazione o intermediazione relativa a operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) dell’art. 10 citato. Infatti, secondo l’Agenzia, queste commissioni remunerano una forma di interposizione nella circolazione di denaro contante resa dall’esercente per conto della banca.

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